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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/02/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 2793 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PRENDIN RAFFAELLA
BA AR con il patrocinio dell'Avv. FORLIN C.F._2
MANUELA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) i predetti coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
2) il Sig. continuerà a vivere nella
Parte_1 casa coniugale, sita in Ferrara, Fraz. Correggio, Via Dell'Unione, 126, int. I;
la Sig.ra IN RA si trasferirà altrove lasciando la casa coniugale entro e non oltre il 31 dicembre 2023, salvo accordi diversi;
3) i ricorrenti concordano inoltre che l'autovettura Skoda targata GK143EG intestata al Sig. rimarrà in proprietà
Parte_1 esclusiva dello stesso, il quale continuerà a pagare il finanziamento (all. 3); 4) i ricorrenti concordano altresì che tutto quanto costituisce l'arredo della casa coniugale resterà di proprietà esclusiva del Sig. ; 5) i coniugi dichiarano altresì
Parte_1 di essere titolari dei conti correnti e deposito titoli di cui producono gli estratti conto degli ultimi tre anni (all. 4 a,b,c; all. 5 a,b,c,d). 6) a totale definizione dei reciproci rapporti economici i coniugi convengono quanto segue: la sig.ra IN RA, in conseguenza della separazione, si obbliga a cedere e trasferire al Sig.
Parte_1
che si impegna ad accettare, ad ogni e qualsiasi effetto di legge sin d'ora e
[...] sempre a causa della separazione, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% del seguente immobile: porzione di fabbricato composta da un appartamento di abitazione su tre piani (terra, primo e sottotetto) e da un vano ad uso garage al piano terra, con cortilivo di pertinenza esclusiva circostante per due lati, in Comune di Ferrara, Frazione Correggio, Via Dell'Unione 126, int. I, il tutto censito nel catasto Fabbricati di detto pagina 1 di 3 Comune come segue: -foglio 121, particella 214, sub. 12, Via Dell'Unione, 126/I, piano
T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,0, r.c. € 805,67; -foglio 121, particella 214, sub. 11, Via Dell'Unione, 126/I, piano T, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 17, r.c. € 90,43; -foglio 121, particella 214, sub. 20, Via Dell'Unione, 126/I, B.C.N.C., corte comune ai mappali 214 sub. 11 e 214 sub, 12. Ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, agli immobili sopra descritti compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'edificio, nonché la quota di ½ sulla corte mappale 214 sub. 19 B.C.N.C. comune ai subb. 9-10- 18-11-12-20 del mappale 214. Trattasi di immobili acquistati con atto di compravendita a rogito Notaio Dott. , in data 21.02.2007, Rep. N. Persona_1
36048, Racc. N. 10341, registrato a Ferrara il 02.03.2007 al n. 1235, e trascritto a
Ferrara il 03.03.2007 al R.G. n. 6021 e R.P. n. 3746 (all. 6); i coniugi si impegnano a formalizzare, con atto notarile, il trasferimento immobiliare entro il 30.09.2024. Il presente accordo di cessione di quote immobiliari si vuole fatto ed accettato ai seguenti patti e condizioni: la sig.ra IN RA si obbliga a garantire che i beni ceduti gli spettano ed appartengono in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che i medesimi sono liberi da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi ed ipoteche, ad eccezione dei vincoli e limiti indicati nel rogito d'acquisto e in particolare di quelli derivanti dall'ipoteca volontaria iscritta a garanzia di mutuo ipotecario in ammortamento, come menzionata nel contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 con surrogazione di ipoteca, sottoscritto dai coniugi l'11.07.2018, con atto a rogito notaio Dott. Rep. N. 48454, Persona_2 Racc. N. 28474, registrato all' di Ferrara il 24.07.2018 al N. 3815, Organizzazione_1
Serie IT (all. 7); a fronte del trasferimento sopra indicato, il Sig. si Parte_1 obbliga ad accollarsi e a fare propria la quota di 1/2 dell'importo residuo di cui al mutuo allegato al presente atto (all. 7) originariamente in capo alla Sig.ra IN RA, impegnandosi ad ottenere il consenso della alla Organizzazione_2 liberazione della medesima da ogni obbligo in tal senso;
oltre a quanto ora indicato il
Sig. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra IN RA, che Parte_1 accetta, al momento della stipula della cessione della quota del 50% dell'immobile di cui trattasi da parte della stessa Sig.ra IN RA al Sig. , la Parte_1 somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00#); il Sig. si Parte_1 obbliga ad accollarsi ogni eventuale spesa relativa e conseguente alla cessione di quota sopra indicata che resterà a suo esclusivo carico;
la Sig.ra IN RA si obbliga a sostenere per intero le spese notarili necessarie per l'atto di accollo di mutuo sopra descritto che resteranno ad esclusivo carico della stessa Sig.ra IN RA;
qualora la cessione di quota e l'accollo di muto vengano ricompresi in un unico atto, le parti si obbligano a suddividere le spese al 50% ciascuna;
a decorrere dal 01.01.2024 e sino al momento della cessione in sede notarile della quota immobiliare come sopra descritta, il
Sig. si obbliga a pagare per intero la rata del mutuo gravante Parte_1 sull'immobile di cui trattasi. I coniugi danno atto e dichiarano che il sopra riportato accordo patrimoniale deve essere ricondotto nell'ambito dei contratti della “crisi matrimoniale” e che esso deve intendersi funzionale ed indispensabile alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, conseguentemente i medesimi richiedono l'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987, applicabile anche nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi;
7) I coniugi concordano che i titoli depositati presso la e tra loro cointestati restino di Organizzazione_2 proprietà esclusiva della Sig.ra IN RA. 8) i coniugi dichiarano di essere entrambi pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro. 9) i coniugi danno atto, una volta portati in esecuzione gli impegni di cui ai punti precedenti, di aver definito ogni questione economica pendente tra i medesimi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo inerente o conseguenze al rapporto di coniugio.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 6 febbraio 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PRENDIN RAFFAELLA
BA AR con il patrocinio dell'Avv. FORLIN C.F._2
MANUELA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) i predetti coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno;
2) il Sig. continuerà a vivere nella
Parte_1 casa coniugale, sita in Ferrara, Fraz. Correggio, Via Dell'Unione, 126, int. I;
la Sig.ra IN RA si trasferirà altrove lasciando la casa coniugale entro e non oltre il 31 dicembre 2023, salvo accordi diversi;
3) i ricorrenti concordano inoltre che l'autovettura Skoda targata GK143EG intestata al Sig. rimarrà in proprietà
Parte_1 esclusiva dello stesso, il quale continuerà a pagare il finanziamento (all. 3); 4) i ricorrenti concordano altresì che tutto quanto costituisce l'arredo della casa coniugale resterà di proprietà esclusiva del Sig. ; 5) i coniugi dichiarano altresì
Parte_1 di essere titolari dei conti correnti e deposito titoli di cui producono gli estratti conto degli ultimi tre anni (all. 4 a,b,c; all. 5 a,b,c,d). 6) a totale definizione dei reciproci rapporti economici i coniugi convengono quanto segue: la sig.ra IN RA, in conseguenza della separazione, si obbliga a cedere e trasferire al Sig.
Parte_1
che si impegna ad accettare, ad ogni e qualsiasi effetto di legge sin d'ora e
[...] sempre a causa della separazione, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% del seguente immobile: porzione di fabbricato composta da un appartamento di abitazione su tre piani (terra, primo e sottotetto) e da un vano ad uso garage al piano terra, con cortilivo di pertinenza esclusiva circostante per due lati, in Comune di Ferrara, Frazione Correggio, Via Dell'Unione 126, int. I, il tutto censito nel catasto Fabbricati di detto pagina 1 di 3 Comune come segue: -foglio 121, particella 214, sub. 12, Via Dell'Unione, 126/I, piano
T-1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,0, r.c. € 805,67; -foglio 121, particella 214, sub. 11, Via Dell'Unione, 126/I, piano T, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 17, r.c. € 90,43; -foglio 121, particella 214, sub. 20, Via Dell'Unione, 126/I, B.C.N.C., corte comune ai mappali 214 sub. 11 e 214 sub, 12. Ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile, agli immobili sopra descritti compete la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'edificio, nonché la quota di ½ sulla corte mappale 214 sub. 19 B.C.N.C. comune ai subb. 9-10- 18-11-12-20 del mappale 214. Trattasi di immobili acquistati con atto di compravendita a rogito Notaio Dott. , in data 21.02.2007, Rep. N. Persona_1
36048, Racc. N. 10341, registrato a Ferrara il 02.03.2007 al n. 1235, e trascritto a
Ferrara il 03.03.2007 al R.G. n. 6021 e R.P. n. 3746 (all. 6); i coniugi si impegnano a formalizzare, con atto notarile, il trasferimento immobiliare entro il 30.09.2024. Il presente accordo di cessione di quote immobiliari si vuole fatto ed accettato ai seguenti patti e condizioni: la sig.ra IN RA si obbliga a garantire che i beni ceduti gli spettano ed appartengono in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che i medesimi sono liberi da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi ed ipoteche, ad eccezione dei vincoli e limiti indicati nel rogito d'acquisto e in particolare di quelli derivanti dall'ipoteca volontaria iscritta a garanzia di mutuo ipotecario in ammortamento, come menzionata nel contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 con surrogazione di ipoteca, sottoscritto dai coniugi l'11.07.2018, con atto a rogito notaio Dott. Rep. N. 48454, Persona_2 Racc. N. 28474, registrato all' di Ferrara il 24.07.2018 al N. 3815, Organizzazione_1
Serie IT (all. 7); a fronte del trasferimento sopra indicato, il Sig. si Parte_1 obbliga ad accollarsi e a fare propria la quota di 1/2 dell'importo residuo di cui al mutuo allegato al presente atto (all. 7) originariamente in capo alla Sig.ra IN RA, impegnandosi ad ottenere il consenso della alla Organizzazione_2 liberazione della medesima da ogni obbligo in tal senso;
oltre a quanto ora indicato il
Sig. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra IN RA, che Parte_1 accetta, al momento della stipula della cessione della quota del 50% dell'immobile di cui trattasi da parte della stessa Sig.ra IN RA al Sig. , la Parte_1 somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00#); il Sig. si Parte_1 obbliga ad accollarsi ogni eventuale spesa relativa e conseguente alla cessione di quota sopra indicata che resterà a suo esclusivo carico;
la Sig.ra IN RA si obbliga a sostenere per intero le spese notarili necessarie per l'atto di accollo di mutuo sopra descritto che resteranno ad esclusivo carico della stessa Sig.ra IN RA;
qualora la cessione di quota e l'accollo di muto vengano ricompresi in un unico atto, le parti si obbligano a suddividere le spese al 50% ciascuna;
a decorrere dal 01.01.2024 e sino al momento della cessione in sede notarile della quota immobiliare come sopra descritta, il
Sig. si obbliga a pagare per intero la rata del mutuo gravante Parte_1 sull'immobile di cui trattasi. I coniugi danno atto e dichiarano che il sopra riportato accordo patrimoniale deve essere ricondotto nell'ambito dei contratti della “crisi matrimoniale” e che esso deve intendersi funzionale ed indispensabile alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti conseguenti alla separazione personale dei coniugi, conseguentemente i medesimi richiedono l'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale ex art. 19 L. 74/1987, applicabile anche nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi;
7) I coniugi concordano che i titoli depositati presso la e tra loro cointestati restino di Organizzazione_2 proprietà esclusiva della Sig.ra IN RA. 8) i coniugi dichiarano di essere entrambi pagina 2 di 3 economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro. 9) i coniugi danno atto, una volta portati in esecuzione gli impegni di cui ai punti precedenti, di aver definito ogni questione economica pendente tra i medesimi e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo inerente o conseguenze al rapporto di coniugio.
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione.
IL TRIBUNALE
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con la legge;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 6 febbraio 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
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