Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1951, n. 46
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1951
Art. 1.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 17 febbraio 1951