Articolo 5 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 4Articolo 6
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7 agosto 1929
Art. 5.

Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
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