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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
885 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana presidente dr.ssa Laura Cantore giudice rel. dr.ssa Maria Anna Altamura giudice . ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 885 2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv. GIANNATTASIO GIUDITTA giusta Parte_1
mandato in atti;
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso, dall'Avv. GIANNATTASIO GIUDITTA Controparte_1
giusta mandato in atti
-ricorrente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
RAGIONI DELLA DECISIONE letta la domanda, proposta dai ricorrenti con ricorso depositato in data 02/05/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Minervino Murge il
24.09.2012 (atto n 17, P. II, Sez. A, anno 2012);
Lette le note scritte depositate dalle parti con cui nel rinunziare a presenziare all'udienza e nel confermare la volontà di sciogliere il matrimonio si sono riportate agli accordi di cui al ricorso introduttivo ritualmente firmato in ogni pagina ed in calce;
letta la convenzione di cessazione degli effetti civili del ridetto matrimonio di cui al ricorso introduttivo;
i coniugi si sono separati giusta Decreto di Omologa del Tribunale di Trani n 4307/2018 del
20.11.2018; valutata la volontà dei coniugi di addivenire ad un divorzio congiunto secondo le pattuizioni di cui al ricorso introduttivo;
ritenuto che i patti non violano norme indisponibili ed inderogabili;
gli atti sono stati ritualmente trasmessi al P.M.; verificata la documentazione prodotta;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/70 come modificato dalla
L. 87/74.
Stante la richiesta congiunta nulla per le spese
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Minervino Murge il 24.09.2012 (atto n 17, P. II, Sez. A, anno 2012) da Parte_1
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi Controparte_1
integralmente richiamate;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
nulla per le spese
Cosi deciso in Trani lì 3.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe Rana presidente dr.ssa Laura Cantore giudice rel. dr.ssa Maria Anna Altamura giudice . ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 885 2024
TRA rappresentata e difesa dall'avv. GIANNATTASIO GIUDITTA giusta Parte_1
mandato in atti;
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso, dall'Avv. GIANNATTASIO GIUDITTA Controparte_1
giusta mandato in atti
-ricorrente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
RAGIONI DELLA DECISIONE letta la domanda, proposta dai ricorrenti con ricorso depositato in data 02/05/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Minervino Murge il
24.09.2012 (atto n 17, P. II, Sez. A, anno 2012);
Lette le note scritte depositate dalle parti con cui nel rinunziare a presenziare all'udienza e nel confermare la volontà di sciogliere il matrimonio si sono riportate agli accordi di cui al ricorso introduttivo ritualmente firmato in ogni pagina ed in calce;
letta la convenzione di cessazione degli effetti civili del ridetto matrimonio di cui al ricorso introduttivo;
i coniugi si sono separati giusta Decreto di Omologa del Tribunale di Trani n 4307/2018 del
20.11.2018; valutata la volontà dei coniugi di addivenire ad un divorzio congiunto secondo le pattuizioni di cui al ricorso introduttivo;
ritenuto che i patti non violano norme indisponibili ed inderogabili;
gli atti sono stati ritualmente trasmessi al P.M.; verificata la documentazione prodotta;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/70 come modificato dalla
L. 87/74.
Stante la richiesta congiunta nulla per le spese
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Minervino Murge il 24.09.2012 (atto n 17, P. II, Sez. A, anno 2012) da Parte_1
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi Controparte_1
integralmente richiamate;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
nulla per le spese
Cosi deciso in Trani lì 3.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana