TRIB
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/04/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 19/03/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 03/02/1963, con il proc. dom. avv. MOMBELLI SILVIA MARIA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
CALCINATE (BG) il 27/12/1963, con il proc. dom. avv. MATTIOZZI VALENTINA, giusta procura in atti - ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.540 del 24/10/2023; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/06/1984 a Calcinate, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie e entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonome.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
22/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare
(v. note depositate il 04/04/2024 e il 10/04/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALCINATE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 19/03/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 03/02/1963, con il proc. dom. avv. MOMBELLI SILVIA MARIA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
CALCINATE (BG) il 27/12/1963, con il proc. dom. avv. MATTIOZZI VALENTINA, giusta procura in atti - ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.540 del 24/10/2023; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/06/1984 a Calcinate, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie e entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonome.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
22/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare
(v. note depositate il 04/04/2024 e il 10/04/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALCINATE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2