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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9270/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 9270/2025 V.G. promosso congiuntamente da
) (avv. PEDRINI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MASSERONI SILVIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 30/4/2025.
Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) il figlio , ormai maggiorenne, ad oggi, ha interrotto il percorso universitario ed è in cerca di un'occupazione stabile, pertanto, al momento non è economicamente autosufficiente e continua a risiedere presso l'abitazione della sig.ra 2) le figlie e , invece, ormai Parte_2 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, non risiedono più con la madre;
3) le parti, quindi,
1 stabiliscono che, a partire dal mese di aprile 2025, il sig. corrisponderà Parte_1
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00, (anziché € 800,00) a titolo di Parte_2
Per_ contributo per il mantenimento del solo figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, cui al protocollo di data 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver visionato e accettato e che si intende qui integralmente richiamato e
Per_ trascritto, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
4) la predetta somma, che verrà aggiornata annualmente in base alle variazioni dell'indice
Istat, con prima rivalutazione a far data dall'anno successivo alla emananda sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_2
coordinate sono già in possesso del sig. ; 5) l'assegno unico verrà percepito Parte_1
dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6) Il sig. stante il Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , non verserà più alcun Per_2
importo a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima; 7) le parti dichiarano che le obbligazioni di cui sopra produrranno effetto a far data dal mese di aprile 2025 e di aver consensualmente definito ogni rapporto patrimoniale relativo al mantenimento dei figli e si rilasciano reciproca quietanza. 8) le spese legali si intendono compensate tra le parti;
9) le parti dichiarano di prestare entrambe la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio che verrà pronunciata dal Tribunale di
Brescia, secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti in virtù della sentenza n. 538/2018 pubblicata in data 20/2/2018.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 30/4/2025, sopra riportato e trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/06/2025
2 Il Presidente
Gustavo Nanni
Il Giudice est.
Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 9270/2025 V.G. promosso congiuntamente da
) (avv. PEDRINI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MASSERONI SILVIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 30/4/2025.
Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) il figlio , ormai maggiorenne, ad oggi, ha interrotto il percorso universitario ed è in cerca di un'occupazione stabile, pertanto, al momento non è economicamente autosufficiente e continua a risiedere presso l'abitazione della sig.ra 2) le figlie e , invece, ormai Parte_2 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, non risiedono più con la madre;
3) le parti, quindi,
1 stabiliscono che, a partire dal mese di aprile 2025, il sig. corrisponderà Parte_1
alla sig.ra la somma mensile di € 400,00, (anziché € 800,00) a titolo di Parte_2
Per_ contributo per il mantenimento del solo figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, cui al protocollo di data 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di aver visionato e accettato e che si intende qui integralmente richiamato e
Per_ trascritto, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
4) la predetta somma, che verrà aggiornata annualmente in base alle variazioni dell'indice
Istat, con prima rivalutazione a far data dall'anno successivo alla emananda sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui Parte_2
coordinate sono già in possesso del sig. ; 5) l'assegno unico verrà percepito Parte_1
dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
6) Il sig. stante il Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , non verserà più alcun Per_2
importo a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima; 7) le parti dichiarano che le obbligazioni di cui sopra produrranno effetto a far data dal mese di aprile 2025 e di aver consensualmente definito ogni rapporto patrimoniale relativo al mantenimento dei figli e si rilasciano reciproca quietanza. 8) le spese legali si intendono compensate tra le parti;
9) le parti dichiarano di prestare entrambe la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di modifica delle condizioni di divorzio che verrà pronunciata dal Tribunale di
Brescia, secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio fra loro vigenti in virtù della sentenza n. 538/2018 pubblicata in data 20/2/2018.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato nel ricorso depositato in data 30/4/2025, sopra riportato e trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/06/2025
2 Il Presidente
Gustavo Nanni
Il Giudice est.
Andrea Marchesi
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