Articolo 30 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 29Articolo 31
Versione
18 febbraio 1992
Art. 30. Partecipazione 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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