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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6290/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 6290/2019 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Sergio Gidaro, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Via Schipani n. 110, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via V. Cortese n. 25
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Parte attorea: “1) condannare l al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 163.796,40
(centosessantatremilasettecentonovantasei/40), ovvero di altra somma maggiore
o minore ritenuta più conforme a giustizia, a saldo di tutte le fatture emesse dalla ricorrente, versate in atti, relative alle prestazioni erogate dalla Residenza
IA AL EN nell'anno 2016 tanto a seguito di ricoveri disposti dall quanto a seguito di ricoveri disposti dall'Autorità Giudiziaria;
oltre CP_2 interessi di mora da calcolarsi, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, D.Lgs. 231/02, a decorrere dal 60° giorno di acquisizione delle singole fatture, fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l al Controparte_1 pagamento della ulteriore somma di € 64.286,96
(sessantaquattromiladuecentottantasei/96), ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, a titolo di interessi di mora, conteggiati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, D.Lgs. 231/02, per il ritardato pagamento, da parte della stessa , delle fatture emesse dalla Controparte_3 ricorrente con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2016, per come richiesti
e specificati nel ricorso introduttivo;
3) condannare l'Azienda
[...]
al pagamento di spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.”;
Parte convenuta: “1. In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo;
2. Nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la conveniva in Parte_1
l Controparte_4 [...]
, al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 della somma di € 163.796,40, a titolo di saldo delle fatture relative alle prestazioni residenziali sanitarie erogate nell'anno 2016 dalla ricorrente e non remunerate dall' resistente, oltre interessi di mora, nonché € CP_5
pagina 2 di 17 64.286,96, per interessi di mora computati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5,
d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento delle ulteriori fatture emesse in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2016 e specificate nel ricorso.
A sostegno della propria domanda , la ricorrente esponeva: che la
[...]
era accreditata in via definitiva dalla Regione Controparte_6
Calabria per l'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie in favore di pazienti portatori di gravi patologie psichiche;
che essa, in forza del contratto stipulato in data 30.06.2016 con l' , ai sensi Controparte_3 dell'art. 13, comma 2°, L.R. Calabria n. 24/2008, si era obbligata ad erogare nell'anno 2016, le anzidette prestazioni, in esecuzione di formali provvedimenti autorizzativi adottati dall' Controparte_1
, con oneri interamente a carico del ,
[...] Parte_2 nel limite del budget di spesa stabilito (giusta D.C.A. n. 26/2016) in €
1.483.264,00 dall'art. 4, co. 7 del predetto contratto;
che in tale tetto di spesa non rientravano le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità giudiziaria per le quali, invece, il Commissario ad acta, nominato per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del S.S.R., aveva previsto con
Decreto n. 26 del 24.02.2016, l'accantonamento nella c.d. Gestione Sanitaria
Accentrata, dell'ulteriore somma di € 5.671.828,00; che in virtù di quanto previsto dal menzionato Decreto n. 26 /2016, i costi relativi alle prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria venivano sostenuti anticipatamente dalle varie Aziende Sanitarie territorialmente competenti, le quali ottenevano il rimborso dalla Regione , a seguito della rendicontazione delle somme effettivamente pagate;
che, nell'anno 2016, il volume complessivamente fatturato era stato pari ad € 1.567.341,35, di cui €
1.080.353,55 per ricoveri disposti dall' Controparte_1
da remunerare entro il limite di spesa di € 1.483.264,00 previsto
[...] dall'art. 4, comma 7°, del contratto citato ed € 486.987,80 per i ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria rientranti, come tali, nello specifico stanziamento della somma di € 5.671.828,00, accantonata nella Gestione
Sanitaria Accentrata;
che tutti i documenti contabili riferiti al predetto importo, all'esito delle verifiche amministrative, erano stati validati dalla pagina 3 di 17 convenuta , come si desume dalla nota Prot. n. 26 del Controparte_3
19.12.2016; che a fronte di tale credito di € 1.567.341,35, l'Ente convenuto si era limitato a corrispondere alla ricorrente la minor somma di €
1.403.544,95; che, pertanto, l era tenuta al pagamento Controparte_3 della somma residua pari ad € 163.796,40, oltre interessi di mora;
che sussisterebbero, in capo alla ricorrente, entrambe le condizioni - accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 8 -bis e 8-quater d.lgs.
502/92 e 11 L.R. Calabria 24/2008 e stipula di apposito contratto ex artt.8- quinquies d.lgs. 502/92 e 13, co.2, L.R. Calabria 24/2008 – affinché venga riconosciuto il diritto di credito per cui è causa;
che, inoltre, le prestazioni erogate erano state eseguite nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali e dei limiti di spesa fissati dal D.C.A. n. 26/2016, come accertato dall' che, con nota Prot. n. 26 del Controparte_1
19.12.2016, dopo aver dato atto della diversa copertura economica prevista rispettivamente per i ricoveri disposti dall' e per quelli Controparte_1 disposti dall'Autorità Giudiziaria, aveva confermato la capienza del budget
2016 per il pagamento delle rette “per tutto l'anno”; che, oltre alla sorte capitale, spetterebbero alla ricorrente anche gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002; che tali interessi, in ordine alle fatture ancora da pagare, sarebbero dovuti dal sessantesimo giorno dall'acquisizione delle singole fatture sino al soddisfo;
che, quanto invece alle fatture pagate in ritardo, gli interessi di mora ammonterebbero ad € 64.286,96, come da conteggio allegato;
che la normativa richiamata sarebbe applicabile alla fattispecie de qua, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, nonché alla luce del ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, parte ricorrente agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta,
l Controparte_4 [...]
, la quale eccepiva: in via preliminare , Controparte_1
l'omessa allegazione di un titolo contrattuale in relazione alle prestazioni eseguite dalla struttura ricorrente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
pagina 4 di 17 il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, atteso che l'azione volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non riguardando corrispettivi contrattualmente predeterminati , e dunque da considerarsi extra budget, doveva ritenersi appartenere alla giurisdizione del G.A., in quanto involge rebbe l'esercizio del potere autoritativo;
nel merito, l'infondatezza della domanda, dal momento che le sole fatture sarebbero inidonee a provare il credito vantato dalla ricorrente in relazione alle prestazioni erogate su ordine dell'Autorità Giudiziaria, essendo necessaria, a norma del d.lgs. 502/1992, la stipula di un contratto che stabilisca i volumi massimi delle prestazioni da erogare, il limite massimo di spesa nonché le modalità di verifica delle prestazioni e di pagamento;
che non potrebbe ritenersi sufficiente la previsione del D.C.A. n. 26/2016 dell'accantonamento nella c.d. GSA di un'ulteriore somma di €
5.671.828,00, atteso che tale importo era stato previsto per la remunerazione sia delle prestazioni rese su disposizione dell'Autorità giudiziaria che delle prestazioni di mobilità extra -regionale dei propri residenti ed era destinato indistintamente a tutte le Aziende Sanitarie della
Calabria; che, pertanto, le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria dovevano farsi rientrare pur sempre nel budget previsto l convenuta Controparte_4 Controparte_1 aveva già provveduto alla liquidazione del le fatture emesse dalla ricorrente con proprie determine dirigenziali e al pagamento con successivi mandati di pagamento;
che a tali importi fatturati e liquidati si doveva, inoltre, sommare l'ulteriore importo di € 121.604,57, incassato dalla struttura a titolo di compartecipazione al pagamento della retta , il quale doveva essere computato nel budget assegnato, come esplicitato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 106, pubblicata nel B.U.R.C. dell'01.03.2007; che la ricorrente avrebbe omesso di allegare le note di credito emesse per l'anno
2016 (la n. 10 del 29/02/2016 di € 4.985,00, la n. 56 dell'8/11/2016 di €
120.731,91 e la n. 57 dell'8/11/2016 di € 48.110,22), mentre l aveva CP_2 provveduto a liquidare le fatture allegate dalla ricorrente, detraendo pagina 5 di 17 correttamente l'importo delle predette note di credito;
che, quanto agli interessi di mora, tali importi non possono essere riconosciuti per il periodo precedente alla liquidazione delle prestazioni da parte dell' in quanto CP_2 il credito, sino all'adozione delle determine di liquidazione o alla messa in mora della debitrice, non potrebbe ritenersi liquido.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta.
Con ordinanza del 13.07.2020, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e all'udienza del 13/11/2020, il precedente Giudice
Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6°, c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, e, con ordinanza del 6.03.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza dell'04.03.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27 settembre 2024, il Giudice, ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia nominare un consulente tecnico d'ufficio, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva C.T.U. contabile.
Quindi, con ordinanza del 16.6.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023 .
***
Tanto premesso, in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla . Controparte_1
pagina 6 di 17 L'eccezione è infondata.
La presente controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate dalla società attrice in favore dell' in Controparte_3 regime di accreditamento: si controverte dunque dell'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione di pubblico servizio, sicché trova applicazione l'art. 33 D.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204.
Più segnatamente, alla luce della disposizione testé richiamata, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, disposizione che deve essere interpretata secondo il criterio del cd. petitum sostanziale.
Ed invero, sulla scorta di quanto costantemente affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, da individuare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati” (Cass. Sez. Un. n. 4997/2018; Cass. Sez. Un. n.
2360/2015; Cass. Sez. Un. n. 11229/2014; Cass. Sez. Un. n. 20902/2011;
Cass. Sez. Un. n. 15323/2010).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta dalla società attrice è di adempimento contrattuale e non concerne l'esercizio dei poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: sicché, venendo in rilievo l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, ovvero il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, e non la verifica dell'azione autoritativa della P.A., la pretesa attorea è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.
pagina 7 di 17 Venendo al merito, la domanda proposta è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Nel caso di specie, risulta documentato che l'odierna ricorrente ha erogato prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in forza della convenzione stipulata ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992, in data 30.06.2016, con l'Azienda , contenente la previsione di un Controparte_1 tetto annuo di spesa pari ad € 1.483.264,00.
Secondo le prospettazioni di parte ricorrente , tale tetto di spesa ricomprenderebbe soltanto le prestazioni sanitarie erogate su disposizione dell'A. , mentre quelle effettuate su ordine dell'Autorità Controparte_7 giudiziaria rientrerebbe in altro diverso stanziamento di € 5.671.828,00, all'uopo previsto con Decreto commissariale n. 26 del 24.02.2016.
L'odierna ricorrente assume, pertanto, di avere maturato, nei confronti dell' , a titolo di prestazioni sanitarie erogate nell'anno Controparte_3
2016, un credito rientrante nei tetti di spesa indicati, pari complessivamente ad € 1.567.341,35, di cui € 1.080.353,55 per i ricoveri adottati dall' e € CP_2
486.987,80 per i ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria.
Deduce che l'Azienda convenuta ha, tuttavia, corrisposto la minor somma di
€ 1.403.544,95 e chiede il pagamento dell'importo residuo di € 163.796,40.
L'A.S.P. convenuta eccepisce, invece, che le prestazioni erogate possono essere remunerate solo nei limiti del budget contrattualmente previsto, pari ad € 1.483.264,00, nel quale devono essere ricomprese anche le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria nonché l'ulteriore importo di € 121.604,57 incassato dalla struttura a titolo di compartecipazione degli ospiti al pagamento delle rette.
Ritiene questo Tribunale che, da un attento esame della convenzione stipulata, emerga che nel tetto di spesa di € 1.483.264,00 sono ricomprese solo le prestazioni rese su disposizione dell'A. e non quelle espletate su CP_7 ordine dell'Autorità giudiziaria.
Ed infatti, il contratto richiama nella parte in premessa il Decreto commissariale n. 26/2016 quale allegato da considerare parte integrante e sostanziale della convenzione (cfr. pag. 2 del contratto).
pagina 8 di 17 Tale decreto stabilisce il tetto di spesa per l'anno 2016 relativamente alle prestazioni di assistenza riabilitativa extra -ospedaliera, fissando nell'allegato n. 1 i limiti massimi di finanziamento per l'erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa extra -ospedaliera da privato riferiti alla quota afferente al SR per ciascun erogatore e stabilendo invece l'accantonamento di una somma in GSA pari ad € 5.671.828,00 per la remunerazione delle prestazioni di mobilità extra -regionale dei propri residenti e delle prestazioni disposte su ordine dell'Autorità Giudiziaria, da Contr trasferire alle singole solo a seguito di rendicontazione delle somme anticipate dalle stesse ai singoli erogatori.
Ebbene, l'allegato n. 1 del DCA 26/2016 prevede quale budget 2016 (quota
SR) per la l'importo complessivo di € 1.483.264,00, Parte_1 previsione recepita nel contratto stipulato con l' , che CP_2 CP_1 all'art.
4.7 prevede espressamente che “il budget assegnato all'erogatore dal decreto commissariale n. 26 del 24.02.2016 per l'anno 2016 è di €
1.483.264,00” (cfr. contratto in atti).
Alla luce della chiara previsione sia del provvedimento commissariale che del contratto in atti, non vi è dubbio che il budget di € 1.483.264,00 faccia riferimento solo alle prestazioni affidate dall' e non a quelle di CP_2 mobilità extra-regionale e a quelle erogate su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria, per le quali è previsto un accantonamento nella Gestione
Sanitaria Accentrata, destinato a tutte le Aziende Sanitarie e le strutture private erogatrici presenti sul territorio regionale.
Si ritiene, inoltre, che emerga inequivocabilmente che le prestazioni rese su ordine dell' non siano oggetto della convenzione del 30.06.2016 : ciò si CP_8 desume non solo dalla circostanza che il tetto di spesa indicato in contratto
è solo quello relativo alle prestazioni riferite alla quota afferente al SR , ma anche dall'art. 3 del contratto stesso, il quale, nel delimitare l'oggetto del contratto, prevede che “l'ASP affida all'Erogatore lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie meglio indicate al superiore articolo
1, a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, opteranno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del
pagina 9 di 17 Servizio Sanitario Regionale.”
Ciò posto, al fine di verificare se le prestazioni rese dalla società attrice siano state erogate nel rispetto del tetto di spesa , non può prescindersi dalle conclusioni cui è giunto il Consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U. ha appurato che l ha pagato somme per € Controparte_3
1.403.547,45, di cui € 486.981,80 per ricoveri disposti dall'Autorità
Giudiziaria ed € 916.563,15 per ricoveri CP_2
All'esito della ricostruzione contabile eseguita, il Consulente ha concluso che il credito residuo della per sorte capitale Parte_1 ammonta ad € 163.782,40 per le fatture rimaste impagate e che “nelle suddette fatture da pagare (€ 163.782,40), non risultano importi relativi ai ricoveri disposti dall'autorità giudiziaria.” (cfr. p.7 C.T.U.)
Ne consegue che, sommando l'importo residuo di € 163.782,40 alla somma di € 916.563,15 già pagata alla società attrice per ricoveri per l'anno CP_2
2016, il budget contrattuale 2016 (€ 1.483.264,00) non risulta superato (€
916.563,15 + € 163.782,40 = 1.080.345,55).
Parimenti infondata è la tesi di parte convenuta secondo cui debba ricomprendersi nel budget di spesa anche la somma di € 121.604,57, quale importo percepito dalla struttura a titolo di quota posta a carico dei pazienti ospitati, dal momento che si tratta di somme direttamente corrisposte alla struttura che, come tali, non gravano sul Fondo sanitario.
Ed infatti, la delibera di Giunta n. 106 pubblicata sul B.U.R.C. dell'01.03.2007 che l'Azienda convenuta allega a sostegno di tale deduzione, prevede espressamente “la partecipazione dell'utente al pagamento delle spese alberghiere e sociali del ricovero in strutture residenziali psichiatriche, rimanendo le spese sanitarie a carico del Servizio Sanitario
Regionale” (cfr. allegato n. 12 del fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso, anche sommando l'importo delle spese sostenute dagli utenti alla somma già corrisposta alla e a quella relativa alle Controparte_9 fatture impagate, non risulta superato il tetto di spesa fissato per l'anno pagina 10 di 17 2016.
Il mancato superamento del tetto di spesa attribuisce alla Struttura sanitaria accreditata il diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate.
In relazione invece alle note di credito di cui, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'attrice non avrebbe tenuto conto nel quantificare la propria pretesa creditoria, il dott. ha accertato che “Quanto alle note Pt_3 credito n. 56 e n. 57 del 08/11/2016 (e relative allo storno di alcune fatture emesse tra luglio e ottobre 2016 per i ricoveri disposti dall'A.G.) rispettivamente di € 120.731,91 e € 48.110,22 (invocate da parte resistente nel computo dare/avere) si fa presente che, sebbene non conteggiate nel prospetto di parte ricorrente (e in quello in allegato n. 1 qui presente), esse non incidono in riduzione poiché, in pari data (08/11/2016), la parte ricorrente ha provveduto a fatturare separatamente (fatture n. 59 e n. 60)
e per gli stessi importi le citate prestazioni, le quali, non sono state richieste in sede di ricorso giudiziale perché già pagate nelle fatture originarie precedentemente emesse (e contabilizzate). In altri termini, se nell'allegato n. 1 redatto dallo scrivente (o nel prospetto del ricorrente del ricorso) aggiungiamo in riduzione le note di credito citate (56 e 57) e aggiungiamo le nuove fatture emesse (n. 58 e n. 59 di pari importo) il rapporto dare/avere tra le parti non cambia.” (cfr. pp. 6 e 7 dell'elaborato peritale).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell' convenuta. Controparte_1
Quanto, infine, alle somme domandate a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, si ritiene che correttamente la società attrice abbia ritenuto sussumibile la fattispecie de qua nell'ambito della disciplina in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ed invero, l'art. 2 del d.lgs. citato precisa che per "transazioni commerciali" si intendono, "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Non può dubitarsi, dunque, dell'applicabilità di tale normativa anche ai pagina 11 di 17 rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni - espressamente incluse nell'ambito di applicazione della disciplina .
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5” (cfr. Cass. n. 35092/2023).
Parte convenuta ha dedotto la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, considerata la mancata costituzione in mora dell' CP_2 convenuta.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, basta osservare che, per i crediti maturati a partire dall'1.1.13
(quali quelli in esame) nei confronti della P.A., ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è più indispensabile una rituale messa in mora, atteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, introdotto dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha chiarito che: “la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta nel d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce
l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della
pagina 12 di 17 costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito di contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (Cass. n. 5734 del 27 febbraio 2019).
Quanto alla decorrenza di tali interessi, si osserva cha, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini non superiori a 60 giorni (raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine). Tali termini decorrono: dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nel caso in esame, il contratto in atti prevede espressamente, all'art. 8, che il diritto al pagamento del corrispettivo sorge all'esito del completamento dell'istruttoria amministrativo-contabile e non alla semplice emissione della fattura.
Come chiarito dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, “non può ritenersi sussistente il
pagina 13 di 17 diritto al pagamento (degli interessi moratori) se non all'esito del completamento dell'iter procedimentale pure richiamato, tanto più che quell'iter è finalizzato alla verifica della stessa sussistenza del diritto alla remunerazione, essendo espressamente previsto che questa viene riconosciuta solo per le prestazioni accertate e validate. La società appellante ha, dunque, ritenuto erroneamente che il dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori debba coincidere con la data di acquisizione delle fatture considerando gli importi riportati nelle fatture come crediti liquidi ed esigibili mentre solo dopo l'adozione dei provvedimenti dell'Azienda Sanitaria formalizzati a chiusura dell'istruttoria amministrativo-contabile attestanti l'avvenuto e regolare superamento del controllo di congruità è possibile valutare l'eventuale ritardo rispetto alla data di effettivo pagamento. Il fatturato esibito dall'erogatore non può costituire, infatti, ex se, pretesa di pagamento di interessi moratori atteso che, per p oter configurare come colpevole il ritardo della Pubblica Amministrazione, è necessario muovere dall'adozione formale del provvedimento dirigenziale di liquidazione che attesti la verificazione delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto all'effettivo intervenuto pagamento. Ne deriva, ancora, che poiché elemento costitutivo del diritto alla corresponsione degli interessi è il ritardo nel pagamento, è onere della parte che aziona quel diritto fornire la prova di quel fatto cos titutivo e, quindi, in primo luogo dello spirare del termine per il pagamento. Nel caso in esame tale onere non è stato in alcun modo assolto posto che il completamento delle procedure sopra richiamate non solo non è stato provato, ma non è stato neanche allegato, avendo il creditore dato per scontato che il termine per il pagamento coincidesse con l'inoltro delle fatture alla e Controparte_1 che gli interessi decorressero a partire dal novantunesimo giorno successivo a quell'inoltro. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta necessariamente il rigetto della domanda. […] La fissazione di un particolare termine di pagamento, infatti, lungi dal rispondere alla logica di locupletazione dell'Azienda Sanitaria è conseguenza di una esigenza che
pagina 14 di 17 non solo può sicuramente essere qualificata in termini di “ragione oggettiva” prevista dalla norma ma è, altresì, meritevole di tutela perché attiene a due profili di chiaro rilievo pubblicistico ovvero la verifica e la garanzia delle prestazioni rese in regime di accreditamento e il contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti di quello che sia effettivamente dovuto. Peraltro in ipotesi di colpevole inerzia della
[...]
nell'espletamento dei controlli di cui sopra è sempre concesso al CP_1 contraente, in applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, costituirla in mora, conseguendo così per altra via l'obiettivo di tutela contro il ritardato pagamento.” (Corte d'Appello di
Catanzaro, sent. n. 1119/2022).
Non può, inoltre, condividersi la tesi attorea, secondo cui gli interessi moratori devono farsi decorrere a partire dal sessantesimo giorno dall'emissione di ciascuna fattura, in quanto l' avrebbe avuto l'obbligo CP_2 di concludere l'iter di accertamento e validazione delle prestazioni entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione della fattura ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, l'art. 8 cit. del contratto prodotto in giudizio prevede espressamente, quanto ai tempi dell'istruttoria amministrativo- contabile, “La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione.”
Deve, pertanto, concludersi che - avendo le parti espressamente concordato la durata della procedura diretta ad accertare la conformità delle prestazioni rese richiamando la normativa nazionale e regionale vigente, nonché le modalità e i tempi di volta in volta in uso presso la Regione - il momento a l'ASP è tenuta a pagare, e quindi laddove ometta il Controparte_4 pagamento è in mora, coincide con l'emissione delle determine dirigenziali di pagamento che concludono l'iter di controllo amministrativo-contabile.
Ciò posto, il consulente d'ufficio ha accertato che, considerando quale momento iniziale di decorrenza la determina di pagamento (ipotesi di pagina 15 di 17 calcolo ritenuta corretta, per le ragioni spiegate), gli interessi moratori ex
d.lgs. 231/2002 dovuti per effetto dei ritardati pagamenti ammontano ad un totale di € 45.317,88, di cui € 13.695,28 per ricoveri disposti su ordine dell'Autorità Giudiziaria ed € 31.622,60 per ricoveri CP_2
Tuttavia, quanto agli interessi moratori maturati in relazione alle fatture emesse per prestazioni erogate su ordine dell'Autorità Giudiziaria, gli stessi non possono essere riconosciuti, dal momento che, in virtù di quanto osservato, tali prestazioni non trovano fondamento nella convenzione in atti, la quale concerne solo le prestazioni riferite alla quota afferente al
SR: affinché possa nascere una valida obbligazione di carattere negoziale con il soggetto pubblico è necessario il contratto in forma scritta ad substantiam.
Tali interessi moratori non possono essere riconosciuti neanche accedendo alla tesi attorea secondo cui la fonte dell'obbligazione non è negoziale, bensì
“giurisdizionale” e quindi legale: ritenendo che le prestazioni non siano state eseguite nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, mancherebbe il presupposto oggettivo dell'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, ovvero un accordo commerciale tra le parti.
l Controparte_4 Controparte_1
è tenuta a corrispondere alla società attrice l'importo di €
[...]
163.782,40 a titolo di sorte capitale, oltre interessi ex d.lgs. 231/ 2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento , ovvero dalla determina di pagamento, sino al soddisfo, nonché la somma di € 31.622,60 per interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate in esecuzione di provvedimenti autorizzativi adottati dall' CP_2
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni , si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00
pagina 16 di 17 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase di trattazione;
€ 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 293,60 (C.U.+ diritti di cancelleria+ spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. GIDARO GI dichiaratosi antista tario.
Per le medesime ragioni, sono poste a carico dell'
[...]
le spese di C.T.U., come da contestuale Controparte_1 decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE in parte la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA l Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 163.782,40 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come in parte motiva, nonché della somma di € 31.622,60 per interessi moratori;
l al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 293,60, oltre spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. GIDARO
GI dichiaratosi antista tario;
3) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico dell' Controparte_1
, come da contestuale decreto di liquidazione.
[...]
Così deciso in Catanzaro, lì 15.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N.R.G. 6290/2019 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Sergio Gidaro, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Via Schipani n. 110, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via V. Cortese n. 25
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Parte attorea: “1) condannare l al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 163.796,40
(centosessantatremilasettecentonovantasei/40), ovvero di altra somma maggiore
o minore ritenuta più conforme a giustizia, a saldo di tutte le fatture emesse dalla ricorrente, versate in atti, relative alle prestazioni erogate dalla Residenza
IA AL EN nell'anno 2016 tanto a seguito di ricoveri disposti dall quanto a seguito di ricoveri disposti dall'Autorità Giudiziaria;
oltre CP_2 interessi di mora da calcolarsi, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, D.Lgs. 231/02, a decorrere dal 60° giorno di acquisizione delle singole fatture, fino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l al Controparte_1 pagamento della ulteriore somma di € 64.286,96
(sessantaquattromiladuecentottantasei/96), ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, a titolo di interessi di mora, conteggiati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, D.Lgs. 231/02, per il ritardato pagamento, da parte della stessa , delle fatture emesse dalla Controparte_3 ricorrente con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2016, per come richiesti
e specificati nel ricorso introduttivo;
3) condannare l'Azienda
[...]
al pagamento di spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 C.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.”;
Parte convenuta: “1. In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo;
2. Nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la conveniva in Parte_1
l Controparte_4 [...]
, al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1 della somma di € 163.796,40, a titolo di saldo delle fatture relative alle prestazioni residenziali sanitarie erogate nell'anno 2016 dalla ricorrente e non remunerate dall' resistente, oltre interessi di mora, nonché € CP_5
pagina 2 di 17 64.286,96, per interessi di mora computati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5,
d.lgs. 231/2002, per il ritardato pagamento delle ulteriori fatture emesse in relazione alle prestazioni rese nell'anno 2016 e specificate nel ricorso.
A sostegno della propria domanda , la ricorrente esponeva: che la
[...]
era accreditata in via definitiva dalla Regione Controparte_6
Calabria per l'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie in favore di pazienti portatori di gravi patologie psichiche;
che essa, in forza del contratto stipulato in data 30.06.2016 con l' , ai sensi Controparte_3 dell'art. 13, comma 2°, L.R. Calabria n. 24/2008, si era obbligata ad erogare nell'anno 2016, le anzidette prestazioni, in esecuzione di formali provvedimenti autorizzativi adottati dall' Controparte_1
, con oneri interamente a carico del ,
[...] Parte_2 nel limite del budget di spesa stabilito (giusta D.C.A. n. 26/2016) in €
1.483.264,00 dall'art. 4, co. 7 del predetto contratto;
che in tale tetto di spesa non rientravano le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità giudiziaria per le quali, invece, il Commissario ad acta, nominato per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del S.S.R., aveva previsto con
Decreto n. 26 del 24.02.2016, l'accantonamento nella c.d. Gestione Sanitaria
Accentrata, dell'ulteriore somma di € 5.671.828,00; che in virtù di quanto previsto dal menzionato Decreto n. 26 /2016, i costi relativi alle prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria venivano sostenuti anticipatamente dalle varie Aziende Sanitarie territorialmente competenti, le quali ottenevano il rimborso dalla Regione , a seguito della rendicontazione delle somme effettivamente pagate;
che, nell'anno 2016, il volume complessivamente fatturato era stato pari ad € 1.567.341,35, di cui €
1.080.353,55 per ricoveri disposti dall' Controparte_1
da remunerare entro il limite di spesa di € 1.483.264,00 previsto
[...] dall'art. 4, comma 7°, del contratto citato ed € 486.987,80 per i ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria rientranti, come tali, nello specifico stanziamento della somma di € 5.671.828,00, accantonata nella Gestione
Sanitaria Accentrata;
che tutti i documenti contabili riferiti al predetto importo, all'esito delle verifiche amministrative, erano stati validati dalla pagina 3 di 17 convenuta , come si desume dalla nota Prot. n. 26 del Controparte_3
19.12.2016; che a fronte di tale credito di € 1.567.341,35, l'Ente convenuto si era limitato a corrispondere alla ricorrente la minor somma di €
1.403.544,95; che, pertanto, l era tenuta al pagamento Controparte_3 della somma residua pari ad € 163.796,40, oltre interessi di mora;
che sussisterebbero, in capo alla ricorrente, entrambe le condizioni - accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 8 -bis e 8-quater d.lgs.
502/92 e 11 L.R. Calabria 24/2008 e stipula di apposito contratto ex artt.8- quinquies d.lgs. 502/92 e 13, co.2, L.R. Calabria 24/2008 – affinché venga riconosciuto il diritto di credito per cui è causa;
che, inoltre, le prestazioni erogate erano state eseguite nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali e dei limiti di spesa fissati dal D.C.A. n. 26/2016, come accertato dall' che, con nota Prot. n. 26 del Controparte_1
19.12.2016, dopo aver dato atto della diversa copertura economica prevista rispettivamente per i ricoveri disposti dall' e per quelli Controparte_1 disposti dall'Autorità Giudiziaria, aveva confermato la capienza del budget
2016 per il pagamento delle rette “per tutto l'anno”; che, oltre alla sorte capitale, spetterebbero alla ricorrente anche gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002; che tali interessi, in ordine alle fatture ancora da pagare, sarebbero dovuti dal sessantesimo giorno dall'acquisizione delle singole fatture sino al soddisfo;
che, quanto invece alle fatture pagate in ritardo, gli interessi di mora ammonterebbero ad € 64.286,96, come da conteggio allegato;
che la normativa richiamata sarebbe applicabile alla fattispecie de qua, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, nonché alla luce del ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, parte ricorrente agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta,
l Controparte_4 [...]
, la quale eccepiva: in via preliminare , Controparte_1
l'omessa allegazione di un titolo contrattuale in relazione alle prestazioni eseguite dalla struttura ricorrente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
pagina 4 di 17 il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, atteso che l'azione volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non riguardando corrispettivi contrattualmente predeterminati , e dunque da considerarsi extra budget, doveva ritenersi appartenere alla giurisdizione del G.A., in quanto involge rebbe l'esercizio del potere autoritativo;
nel merito, l'infondatezza della domanda, dal momento che le sole fatture sarebbero inidonee a provare il credito vantato dalla ricorrente in relazione alle prestazioni erogate su ordine dell'Autorità Giudiziaria, essendo necessaria, a norma del d.lgs. 502/1992, la stipula di un contratto che stabilisca i volumi massimi delle prestazioni da erogare, il limite massimo di spesa nonché le modalità di verifica delle prestazioni e di pagamento;
che non potrebbe ritenersi sufficiente la previsione del D.C.A. n. 26/2016 dell'accantonamento nella c.d. GSA di un'ulteriore somma di €
5.671.828,00, atteso che tale importo era stato previsto per la remunerazione sia delle prestazioni rese su disposizione dell'Autorità giudiziaria che delle prestazioni di mobilità extra -regionale dei propri residenti ed era destinato indistintamente a tutte le Aziende Sanitarie della
Calabria; che, pertanto, le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria dovevano farsi rientrare pur sempre nel budget previsto l convenuta Controparte_4 Controparte_1 aveva già provveduto alla liquidazione del le fatture emesse dalla ricorrente con proprie determine dirigenziali e al pagamento con successivi mandati di pagamento;
che a tali importi fatturati e liquidati si doveva, inoltre, sommare l'ulteriore importo di € 121.604,57, incassato dalla struttura a titolo di compartecipazione al pagamento della retta , il quale doveva essere computato nel budget assegnato, come esplicitato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 106, pubblicata nel B.U.R.C. dell'01.03.2007; che la ricorrente avrebbe omesso di allegare le note di credito emesse per l'anno
2016 (la n. 10 del 29/02/2016 di € 4.985,00, la n. 56 dell'8/11/2016 di €
120.731,91 e la n. 57 dell'8/11/2016 di € 48.110,22), mentre l aveva CP_2 provveduto a liquidare le fatture allegate dalla ricorrente, detraendo pagina 5 di 17 correttamente l'importo delle predette note di credito;
che, quanto agli interessi di mora, tali importi non possono essere riconosciuti per il periodo precedente alla liquidazione delle prestazioni da parte dell' in quanto CP_2 il credito, sino all'adozione delle determine di liquidazione o alla messa in mora della debitrice, non potrebbe ritenersi liquido.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta.
Con ordinanza del 13.07.2020, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e all'udienza del 13/11/2020, il precedente Giudice
Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6°, c.p.c.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, e, con ordinanza del 6.03.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza dell'04.03.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 27 settembre 2024, il Giudice, ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia nominare un consulente tecnico d'ufficio, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva C.T.U. contabile.
Quindi, con ordinanza del 16.6.2025, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023 .
***
Tanto premesso, in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla . Controparte_1
pagina 6 di 17 L'eccezione è infondata.
La presente controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate dalla società attrice in favore dell' in Controparte_3 regime di accreditamento: si controverte dunque dell'adempimento di obbligazioni aventi fonte nel rapporto di concessione di pubblico servizio, sicché trova applicazione l'art. 33 D.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 205/2000, quale risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204.
Più segnatamente, alla luce della disposizione testé richiamata, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, disposizione che deve essere interpretata secondo il criterio del cd. petitum sostanziale.
Ed invero, sulla scorta di quanto costantemente affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, da individuare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati” (Cass. Sez. Un. n. 4997/2018; Cass. Sez. Un. n.
2360/2015; Cass. Sez. Un. n. 11229/2014; Cass. Sez. Un. n. 20902/2011;
Cass. Sez. Un. n. 15323/2010).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta dalla società attrice è di adempimento contrattuale e non concerne l'esercizio dei poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: sicché, venendo in rilievo l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, ovvero il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, e non la verifica dell'azione autoritativa della P.A., la pretesa attorea è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.
pagina 7 di 17 Venendo al merito, la domanda proposta è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Nel caso di specie, risulta documentato che l'odierna ricorrente ha erogato prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in forza della convenzione stipulata ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992, in data 30.06.2016, con l'Azienda , contenente la previsione di un Controparte_1 tetto annuo di spesa pari ad € 1.483.264,00.
Secondo le prospettazioni di parte ricorrente , tale tetto di spesa ricomprenderebbe soltanto le prestazioni sanitarie erogate su disposizione dell'A. , mentre quelle effettuate su ordine dell'Autorità Controparte_7 giudiziaria rientrerebbe in altro diverso stanziamento di € 5.671.828,00, all'uopo previsto con Decreto commissariale n. 26 del 24.02.2016.
L'odierna ricorrente assume, pertanto, di avere maturato, nei confronti dell' , a titolo di prestazioni sanitarie erogate nell'anno Controparte_3
2016, un credito rientrante nei tetti di spesa indicati, pari complessivamente ad € 1.567.341,35, di cui € 1.080.353,55 per i ricoveri adottati dall' e € CP_2
486.987,80 per i ricoveri disposti dall'Autorità giudiziaria.
Deduce che l'Azienda convenuta ha, tuttavia, corrisposto la minor somma di
€ 1.403.544,95 e chiede il pagamento dell'importo residuo di € 163.796,40.
L'A.S.P. convenuta eccepisce, invece, che le prestazioni erogate possono essere remunerate solo nei limiti del budget contrattualmente previsto, pari ad € 1.483.264,00, nel quale devono essere ricomprese anche le prestazioni erogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria nonché l'ulteriore importo di € 121.604,57 incassato dalla struttura a titolo di compartecipazione degli ospiti al pagamento delle rette.
Ritiene questo Tribunale che, da un attento esame della convenzione stipulata, emerga che nel tetto di spesa di € 1.483.264,00 sono ricomprese solo le prestazioni rese su disposizione dell'A. e non quelle espletate su CP_7 ordine dell'Autorità giudiziaria.
Ed infatti, il contratto richiama nella parte in premessa il Decreto commissariale n. 26/2016 quale allegato da considerare parte integrante e sostanziale della convenzione (cfr. pag. 2 del contratto).
pagina 8 di 17 Tale decreto stabilisce il tetto di spesa per l'anno 2016 relativamente alle prestazioni di assistenza riabilitativa extra -ospedaliera, fissando nell'allegato n. 1 i limiti massimi di finanziamento per l'erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa extra -ospedaliera da privato riferiti alla quota afferente al SR per ciascun erogatore e stabilendo invece l'accantonamento di una somma in GSA pari ad € 5.671.828,00 per la remunerazione delle prestazioni di mobilità extra -regionale dei propri residenti e delle prestazioni disposte su ordine dell'Autorità Giudiziaria, da Contr trasferire alle singole solo a seguito di rendicontazione delle somme anticipate dalle stesse ai singoli erogatori.
Ebbene, l'allegato n. 1 del DCA 26/2016 prevede quale budget 2016 (quota
SR) per la l'importo complessivo di € 1.483.264,00, Parte_1 previsione recepita nel contratto stipulato con l' , che CP_2 CP_1 all'art.
4.7 prevede espressamente che “il budget assegnato all'erogatore dal decreto commissariale n. 26 del 24.02.2016 per l'anno 2016 è di €
1.483.264,00” (cfr. contratto in atti).
Alla luce della chiara previsione sia del provvedimento commissariale che del contratto in atti, non vi è dubbio che il budget di € 1.483.264,00 faccia riferimento solo alle prestazioni affidate dall' e non a quelle di CP_2 mobilità extra-regionale e a quelle erogate su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria, per le quali è previsto un accantonamento nella Gestione
Sanitaria Accentrata, destinato a tutte le Aziende Sanitarie e le strutture private erogatrici presenti sul territorio regionale.
Si ritiene, inoltre, che emerga inequivocabilmente che le prestazioni rese su ordine dell' non siano oggetto della convenzione del 30.06.2016 : ciò si CP_8 desume non solo dalla circostanza che il tetto di spesa indicato in contratto
è solo quello relativo alle prestazioni riferite alla quota afferente al SR , ma anche dall'art. 3 del contratto stesso, il quale, nel delimitare l'oggetto del contratto, prevede che “l'ASP affida all'Erogatore lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie meglio indicate al superiore articolo
1, a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, opteranno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del
pagina 9 di 17 Servizio Sanitario Regionale.”
Ciò posto, al fine di verificare se le prestazioni rese dalla società attrice siano state erogate nel rispetto del tetto di spesa , non può prescindersi dalle conclusioni cui è giunto il Consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U. ha appurato che l ha pagato somme per € Controparte_3
1.403.547,45, di cui € 486.981,80 per ricoveri disposti dall'Autorità
Giudiziaria ed € 916.563,15 per ricoveri CP_2
All'esito della ricostruzione contabile eseguita, il Consulente ha concluso che il credito residuo della per sorte capitale Parte_1 ammonta ad € 163.782,40 per le fatture rimaste impagate e che “nelle suddette fatture da pagare (€ 163.782,40), non risultano importi relativi ai ricoveri disposti dall'autorità giudiziaria.” (cfr. p.7 C.T.U.)
Ne consegue che, sommando l'importo residuo di € 163.782,40 alla somma di € 916.563,15 già pagata alla società attrice per ricoveri per l'anno CP_2
2016, il budget contrattuale 2016 (€ 1.483.264,00) non risulta superato (€
916.563,15 + € 163.782,40 = 1.080.345,55).
Parimenti infondata è la tesi di parte convenuta secondo cui debba ricomprendersi nel budget di spesa anche la somma di € 121.604,57, quale importo percepito dalla struttura a titolo di quota posta a carico dei pazienti ospitati, dal momento che si tratta di somme direttamente corrisposte alla struttura che, come tali, non gravano sul Fondo sanitario.
Ed infatti, la delibera di Giunta n. 106 pubblicata sul B.U.R.C. dell'01.03.2007 che l'Azienda convenuta allega a sostegno di tale deduzione, prevede espressamente “la partecipazione dell'utente al pagamento delle spese alberghiere e sociali del ricovero in strutture residenziali psichiatriche, rimanendo le spese sanitarie a carico del Servizio Sanitario
Regionale” (cfr. allegato n. 12 del fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso, anche sommando l'importo delle spese sostenute dagli utenti alla somma già corrisposta alla e a quella relativa alle Controparte_9 fatture impagate, non risulta superato il tetto di spesa fissato per l'anno pagina 10 di 17 2016.
Il mancato superamento del tetto di spesa attribuisce alla Struttura sanitaria accreditata il diritto alla remunerazione delle prestazioni erogate.
In relazione invece alle note di credito di cui, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'attrice non avrebbe tenuto conto nel quantificare la propria pretesa creditoria, il dott. ha accertato che “Quanto alle note Pt_3 credito n. 56 e n. 57 del 08/11/2016 (e relative allo storno di alcune fatture emesse tra luglio e ottobre 2016 per i ricoveri disposti dall'A.G.) rispettivamente di € 120.731,91 e € 48.110,22 (invocate da parte resistente nel computo dare/avere) si fa presente che, sebbene non conteggiate nel prospetto di parte ricorrente (e in quello in allegato n. 1 qui presente), esse non incidono in riduzione poiché, in pari data (08/11/2016), la parte ricorrente ha provveduto a fatturare separatamente (fatture n. 59 e n. 60)
e per gli stessi importi le citate prestazioni, le quali, non sono state richieste in sede di ricorso giudiziale perché già pagate nelle fatture originarie precedentemente emesse (e contabilizzate). In altri termini, se nell'allegato n. 1 redatto dallo scrivente (o nel prospetto del ricorrente del ricorso) aggiungiamo in riduzione le note di credito citate (56 e 57) e aggiungiamo le nuove fatture emesse (n. 58 e n. 59 di pari importo) il rapporto dare/avere tra le parti non cambia.” (cfr. pp. 6 e 7 dell'elaborato peritale).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell' convenuta. Controparte_1
Quanto, infine, alle somme domandate a titolo di interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, si ritiene che correttamente la società attrice abbia ritenuto sussumibile la fattispecie de qua nell'ambito della disciplina in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ed invero, l'art. 2 del d.lgs. citato precisa che per "transazioni commerciali" si intendono, "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Non può dubitarsi, dunque, dell'applicabilità di tale normativa anche ai pagina 11 di 17 rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni - espressamente incluse nell'ambito di applicazione della disciplina .
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5” (cfr. Cass. n. 35092/2023).
Parte convenuta ha dedotto la non dovutezza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, considerata la mancata costituzione in mora dell' CP_2 convenuta.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, basta osservare che, per i crediti maturati a partire dall'1.1.13
(quali quelli in esame) nei confronti della P.A., ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è più indispensabile una rituale messa in mora, atteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, introdotto dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha chiarito che: “la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta nel d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce
l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della
pagina 12 di 17 costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito di contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto” (Cass. n. 5734 del 27 febbraio 2019).
Quanto alla decorrenza di tali interessi, si osserva cha, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini non superiori a 60 giorni (raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine). Tali termini decorrono: dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nel caso in esame, il contratto in atti prevede espressamente, all'art. 8, che il diritto al pagamento del corrispettivo sorge all'esito del completamento dell'istruttoria amministrativo-contabile e non alla semplice emissione della fattura.
Come chiarito dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, “non può ritenersi sussistente il
pagina 13 di 17 diritto al pagamento (degli interessi moratori) se non all'esito del completamento dell'iter procedimentale pure richiamato, tanto più che quell'iter è finalizzato alla verifica della stessa sussistenza del diritto alla remunerazione, essendo espressamente previsto che questa viene riconosciuta solo per le prestazioni accertate e validate. La società appellante ha, dunque, ritenuto erroneamente che il dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori debba coincidere con la data di acquisizione delle fatture considerando gli importi riportati nelle fatture come crediti liquidi ed esigibili mentre solo dopo l'adozione dei provvedimenti dell'Azienda Sanitaria formalizzati a chiusura dell'istruttoria amministrativo-contabile attestanti l'avvenuto e regolare superamento del controllo di congruità è possibile valutare l'eventuale ritardo rispetto alla data di effettivo pagamento. Il fatturato esibito dall'erogatore non può costituire, infatti, ex se, pretesa di pagamento di interessi moratori atteso che, per p oter configurare come colpevole il ritardo della Pubblica Amministrazione, è necessario muovere dall'adozione formale del provvedimento dirigenziale di liquidazione che attesti la verificazione delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto all'effettivo intervenuto pagamento. Ne deriva, ancora, che poiché elemento costitutivo del diritto alla corresponsione degli interessi è il ritardo nel pagamento, è onere della parte che aziona quel diritto fornire la prova di quel fatto cos titutivo e, quindi, in primo luogo dello spirare del termine per il pagamento. Nel caso in esame tale onere non è stato in alcun modo assolto posto che il completamento delle procedure sopra richiamate non solo non è stato provato, ma non è stato neanche allegato, avendo il creditore dato per scontato che il termine per il pagamento coincidesse con l'inoltro delle fatture alla e Controparte_1 che gli interessi decorressero a partire dal novantunesimo giorno successivo a quell'inoltro. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta necessariamente il rigetto della domanda. […] La fissazione di un particolare termine di pagamento, infatti, lungi dal rispondere alla logica di locupletazione dell'Azienda Sanitaria è conseguenza di una esigenza che
pagina 14 di 17 non solo può sicuramente essere qualificata in termini di “ragione oggettiva” prevista dalla norma ma è, altresì, meritevole di tutela perché attiene a due profili di chiaro rilievo pubblicistico ovvero la verifica e la garanzia delle prestazioni rese in regime di accreditamento e il contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti di quello che sia effettivamente dovuto. Peraltro in ipotesi di colpevole inerzia della
[...]
nell'espletamento dei controlli di cui sopra è sempre concesso al CP_1 contraente, in applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, costituirla in mora, conseguendo così per altra via l'obiettivo di tutela contro il ritardato pagamento.” (Corte d'Appello di
Catanzaro, sent. n. 1119/2022).
Non può, inoltre, condividersi la tesi attorea, secondo cui gli interessi moratori devono farsi decorrere a partire dal sessantesimo giorno dall'emissione di ciascuna fattura, in quanto l' avrebbe avuto l'obbligo CP_2 di concludere l'iter di accertamento e validazione delle prestazioni entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione della fattura ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 231/2002.
Ed infatti, nel caso di specie, l'art. 8 cit. del contratto prodotto in giudizio prevede espressamente, quanto ai tempi dell'istruttoria amministrativo- contabile, “La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione.”
Deve, pertanto, concludersi che - avendo le parti espressamente concordato la durata della procedura diretta ad accertare la conformità delle prestazioni rese richiamando la normativa nazionale e regionale vigente, nonché le modalità e i tempi di volta in volta in uso presso la Regione - il momento a l'ASP è tenuta a pagare, e quindi laddove ometta il Controparte_4 pagamento è in mora, coincide con l'emissione delle determine dirigenziali di pagamento che concludono l'iter di controllo amministrativo-contabile.
Ciò posto, il consulente d'ufficio ha accertato che, considerando quale momento iniziale di decorrenza la determina di pagamento (ipotesi di pagina 15 di 17 calcolo ritenuta corretta, per le ragioni spiegate), gli interessi moratori ex
d.lgs. 231/2002 dovuti per effetto dei ritardati pagamenti ammontano ad un totale di € 45.317,88, di cui € 13.695,28 per ricoveri disposti su ordine dell'Autorità Giudiziaria ed € 31.622,60 per ricoveri CP_2
Tuttavia, quanto agli interessi moratori maturati in relazione alle fatture emesse per prestazioni erogate su ordine dell'Autorità Giudiziaria, gli stessi non possono essere riconosciuti, dal momento che, in virtù di quanto osservato, tali prestazioni non trovano fondamento nella convenzione in atti, la quale concerne solo le prestazioni riferite alla quota afferente al
SR: affinché possa nascere una valida obbligazione di carattere negoziale con il soggetto pubblico è necessario il contratto in forma scritta ad substantiam.
Tali interessi moratori non possono essere riconosciuti neanche accedendo alla tesi attorea secondo cui la fonte dell'obbligazione non è negoziale, bensì
“giurisdizionale” e quindi legale: ritenendo che le prestazioni non siano state eseguite nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, mancherebbe il presupposto oggettivo dell'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, ovvero un accordo commerciale tra le parti.
l Controparte_4 Controparte_1
è tenuta a corrispondere alla società attrice l'importo di €
[...]
163.782,40 a titolo di sorte capitale, oltre interessi ex d.lgs. 231/ 2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento , ovvero dalla determina di pagamento, sino al soddisfo, nonché la somma di € 31.622,60 per interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate in esecuzione di provvedimenti autorizzativi adottati dall' CP_2
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni , si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00
pagina 16 di 17 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase di trattazione;
€ 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 293,60 (C.U.+ diritti di cancelleria+ spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. GIDARO GI dichiaratosi antista tario.
Per le medesime ragioni, sono poste a carico dell'
[...]
le spese di C.T.U., come da contestuale Controparte_1 decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) ACCOGLIE in parte la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA l Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 163.782,40 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come in parte motiva, nonché della somma di € 31.622,60 per interessi moratori;
l al Controparte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 14.103,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 293,60, oltre spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. GIDARO
GI dichiaratosi antista tario;
3) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico dell' Controparte_1
, come da contestuale decreto di liquidazione.
[...]
Così deciso in Catanzaro, lì 15.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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