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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11120/2023 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. VINCI GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 23.05.2022 presentava all' di Lecce, domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità civile;
la CP_1
Commissione Medica lo riconosceva invalido al 67%.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
11541/22 rg per il riconoscimento della predetta pensione.
Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 24.07.2023 concludeva nel ritenere il soggetto invalido al 80% a decorrere dal dicembre 2022.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione agli atti e dall'obiettività emersa in questa sede si può affermare che il sig. risulta attualmente affetto da: Parte_1
Spondilodiscoartrosi diffusa in soggetto con ernie discali multiple (cod. 7010, 40%).
Deficit funzionale della spalla destra da lesione degenerativa del tendine sovraspinoso (cod. 7215, 25%).
Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309, 50%).
Ipertensione arteriosa (cod. 6441, 30%).
Sindrome ansioso depressiva (cod. 2207, 15%).
Ipoacusia neurosensoriale (cod. 4005, 17%).
Tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92, previo calcolo riduzionistico, è da stimarsi senza alcun dubbio in misura del 100% a far data dall'APRILE 2024, epoca della concessione dell'ausilio per la deambulazione a seguito del peggioramento della funzionalità osteoarticolare degli arti inferiori.
Il ctu ha precisato inoltre che da una rilettura della documentazione sanitaria, comunque si evince che gli aggravamenti relativi alle patologie sia psichiatrica che diabetica, erano comunque successivi alla domanda amministrativa e quindi ben oltre il compimento del 67° anno di età del soggetto così come, peraltro, ribadito dallo stesso legale nelle osservazioni già inviate in data 27.06.23 alla precedente consulente (vedi A.T.P.).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
Inoltre le ultime note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, depositate da parte ricorrente in data 24.01.2025, che fanno particolare riferimento alla decorrenza stabilita dal ctu (aprile 2024) non sono sufficienti a superare il predetto assunto conclusivo, atteso che il ctu ha correttamente stabilito che la decorrenza del beneficio fosse coincidente con la prescrizione dell'ausilio per la deambulazione, resosi appunto necessario per il peggioramento delle condizioni osteoarticolari degli arti inferiori,
2 condizioni che è sì vero fossero già presenti da prima, ma comunque non sufficienti da necessitare un ausilio, evidentemente lasciando residuare un'autonomia funzionale osteoarticolare.
Ed ancora, nondimeno occorre rilevare - come il ctu stesso ha avuto modo di precisare nella predetta relazione - che la decorrenza dello stato di inabilità riconosciuto al ricorrente (100%) sia a far data dall'aprile 2024 e dunque al di là del limite anagrafico necessario (67 anni) al di sotto del quale è possibile usufruire del beneficio (egli è nato il
17.08.1955): per cui al riconoscimento del requisito sanitario aveva circa 68 anni e 8 mesi.
Pertanto, non sussistendo il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di inabilità, il ricorso deve essere respinto.
Infatti, si deve rilevare che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.14629/2021 ha chiarito che “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità) e nello stesso senso la Corte si era già pronunciata con Ordinanza n.2587/2020.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11120/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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