Sentenza 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11407 del 2024, proposto da
Di AS LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza,
della sentenza della Corte di Appello di Roma – II Sez. Lavoro, n. 2382/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 2382, pubbl. il 6 giugno 2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma, II Sezione Lavoro, sul presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato nei confronti del ricorrente al pagamento “ delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15% ”, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita per la parte richiamata e chiesto che la Sezione ordini all’Amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, il ricorrente chiede che la Sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.
2 - Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, benché costituita, fornito elementi ostativi.
3 - Di conseguenza in accoglimento del presente ricorso, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, procedendo nei confronti del ricorrente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio così come ordinato dalla sentenza ottemperanda.
4 - Al Ministero dell’Istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.
5 - Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, nomina, quale commissario ad acta , il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), ove decorra inutilmente l’indicato termine di giorni 60 (sessanta) concesso al predetto Ministero per dare esecuzione alla sentenza.
6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
7 - Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
- ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Tiziana Agostini, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, per gli eventuali seguiti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta Bazuro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO