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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fiaccavento, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
oggetto: atre ipotesi;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 7.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso tra l'altro che: “…
2. Con determinazione n. 0004114 del 7 ottobre 2022, la dott.ssa si è vista conferire l'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale Pt_1 per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia in sostituzione del dott. ; … con comunicazione datata 7 settembre 2023, Persona_1
l' ha rinnovato l'incarico di cui al punto n. 2 che precede per l'ulteriore CP_1 periodo di un anno e, precisamente, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024; … in data 22 novembre 2023, con comunicazione a mezzo pec indirizzata all'ufficio del Protocollo Cont della , al Distretto Socio-Sanitario di Martano ed anche all'Ufficio per il personale convenzionato, la dott.ssa (aveva) preavvertito l'Azienda del proprio stato di Parte_1 gravidanza a rischio a partire dal successivo 4 dicembre 2023; … con comunicazione a mezzo pec del 6 dicembre 2023, alla dott.ssa è stata comunicata la cessazione ante Pt_1 tempus dell'incarico di sostituzione “vista la comunicazione prot. 170697 del 22.11.2023 da parte dell'interessata””; deducendo la nullità del provvedimento di cessazione anticipata adottato dall' in quanto “in aperto contrasto non solo con le CP_1 disposizioni che disciplinano il regime dei rapporti a convenzione dei Medici di Medicina Contr Generale (in particolare art. 22, comma 5, e art. 24 dell' 2016-2018) ma anche con tutti i principi fondanti del nostro ordinamento”, nonché il carattere discriminatorio della condotta aziendale;
deducendo, altresì, di aver conseguentemente patito un danno ingiusto in rapporto, tanto alla mancata percezione del compenso per tutta la durata dell'incarico, quanto alla mancata acquisizione del punteggio utile per le graduatorie, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “• Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di cessazione dell'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia del 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al versamento da parte della convenuta a titolo di compenso ovvero a titolo risarcitorio della somma di €49.288,37 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'
[...]
con riferimento alla discriminazione diretta operata in danno Controparte_3 della ricorrente a partire dal 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno con il versamento della somma di Parte_1
€49.288,37 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di cessazione dell'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia del 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 2,70 punti o, in subordine, di 1,80 punti, quali titoli di servizio nella graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia o, in via ulteriormente subordinata, l'attribuzione del diverso punteggio ritenuto di giustizia;
• Ordinare la pubblicazione della sentenza resa in esito al presente giudizio a cura e spese della convenuta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet di rilevanza locale e nazionale designati dal Tribunale, con espressa previsione di una penale pari ad €100,00 per ogni Cont giorno di ritardo da versarsi da parte della convenuta in favore della ricorrente. • Accertare e dichiarare che il comportamento per cui è causa tenuto dall'
[...]
nei confronti della dott.ssa è contrario ai principi di Controparte_3 Parte_1 correttezza e buona fede e per l'effetto condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente di una somma di €24.644,19 a titolo di risarcimento del danno, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. • In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L' costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie (in particolare, ha rilevato come “la in assenza di una richiesta CP_1 della di sospensione della propria attività lavorativa con individuazione di un Pt_1 Contr medico “a proprio carico” (ex art. 25 del precitato ), ha dato alla sua comunicazione l'unica interpretazione che potesse essere data, ossia di risoluzione del rapporto lavorativo”; sicché, in altri termini, la cessazione dell'incarico convenzionale è stata dall'azienda convenuta ascritta al recesso del medico) e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la cessazione dell'incarico di sostituzione per cui è Contr causa è stata disposta dall' convenuta tramite pec inoltrata alla il 6.12.2023, il Pt_1 cui testo giova riportare: “con riferimento all'incarico di sostituzione del dott.
[...]
presso l' assegnato alla Persona_2 Controparte_4 dott.ssa ai sensi dell'art. 22 co. 2 lett. c) vigente, conferito con prot. n. Parte_1 CP_5
128421 del 07.09.2023, vista la comunicazione prot. 170697 del 22.11.2023 da parte dell'interessata, con la presente si comunica che detto incarico di sostituzione cessa in data 04.12.2023”. Come può evincersi dal suo univoco tenore letterale, la suddetta nota si correla imprescindibilmente alla precedente comunicazione della del 22.11.2023, ivi Pt_1 espressamente richiamata: “In merito al mio incarico provvisorio di Medicina Generale presso il comune di Martignano, per una tempestiva ed agevole gestione si avvisa il suddetto ufficio che a partire dal 04/12/2023 la scrivente presenterà un certificato di gravidanza a rischio su indicazione della Ginecologa dottoressa . A tutela della Persona_3 continuità assistenziale e terapeutica dei pazienti si è ottenuta una pronta disponibilità del Dottor (cell. 3294080909) a subentrare a codesto incarico qualora dovesse Persona_4 essere utile”. Tanto puntualizzato, è in primo luogo da escludere che possa nel caso versarsi in una delle ipotesi di cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale Contr specificatamente disciplinate dall'art. 24 dell' 2016-2018 (pacificamente applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro dedotto in lite) secondo cui, appunto: “l'incarico cessa per i seguenti motivi: a) recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno 30 giorni di preavviso in caso di trasferimento e di 60 giorni negli altri casi. Su specifica richiesta dell'interessato l' , valutate le esigenze di servizio, può CP_3 autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti;
b) compimento del 70° anno di età.
2. L'incarico è revocato in caso di provvedimento ai sensi dell'articolo 25 del presente Accordo.
3. L'incarico, nel rispetto del procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, decade per le seguenti motivazioni: a) radiazione o cancellazione dall'Albo professionale;
b) omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che abbia determinato l'indebito conferimento dell'incarico convenzionale;
c) sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'articolo 35; d) incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, su disposizione dell'Azienda. Nel caso in cui l' scelga un componente della commissione tra i CP_3 medici di cui al presente Accordo, provvede sentito il Comitato aziendale;
e) insorgenza fraudolentemente non dichiarata di causa di incompatibilità di cui all'articolo 21 del presente Accordo;
f) mancato raggiungimento di un numero minimo di assistiti pari a 400 dopo due anni di iscrizione nel medesimo elenco, per il medico che svolge esclusivamente attività a ciclo di scelta e non ha accettato proposte di attività oraria da parte della
. Tale disposizione non si applica durante il periodo di incarico temporaneo di CP_3 cui all'articolo 34, comma 18 del presente Accordo;
g) l'aver compiuto il periodo massimo di sospensione dall'attività previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a) e dall'articolo 55, comma 1; h) mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; i) mancato avvio dell'attività a ciclo di scelta o inizio dell'attività oraria da parte del medico del ruolo unico di assistenza primaria, a seguito del conferimento di incarico di cui all'articolo 33”. Non essendo pacificamente prefigurabile alcuna delle ipotesi di decadenza tipizzate dalla previsione in parola, né risultando l'attivazione nei confronti della del Pt_1 procedimento di contestazione di cui al precitato comma 2, è, al contempo, da ritenere che la comunicazione inoltrata dalla il 22.11.2023 non sia ugualmente qualificabile alla Pt_1 stregua di un atto di recesso del medico. Sotto tale profilo, decisivo rilievo assume la considerazione che il testo della comunicazione in parola non esprima in alcun modo l'intenzione della ricorrente di recedere dalla convenzione, quanto piuttosto quella di avvalersi, in ragione della contingente situazione di gravidanza a rischio certificatale e limitatamente alla durata della stessa (poi concretamente individuata dal 4.12.2023 al 10.3.2024), di un periodo di sospensione dall'incarico; diversamente opinando, ovvero ritenendo che la abbia Pt_1 comunicato all'azienda il proprio definitivo recesso, non vi sarebbe, infatti, ragione di comprendere perché la medesima si premuri di indicare la “pronta disponibilità” di Pt_1 altro professionista pronto a subentrare nell'incarico e, soprattutto, non espliciti in alcun Cont modo nell'atto il valore negoziale (di recesso) arbitrariamente attribuitole dall' convenuta. Correlativamente, alcuna efficacia vi è modo di ascrivere alla comunicazione della cessazione dell'incarico di sostituzione trasmessa dall'azienda resistente alla in data Pt_1
6.12.2023, con il corollario che è da ritenere che il rapporto di lavoro in convenzione per cui è causa si sia senza soluzione di continuità protratto - con conseguente diritto a percepire il trattamento economico eventualmente spettante - sino al 30.5.2024, data in cui la (in termini incompatibili con la prosecuzione del medesimo incarico di Pt_1 sostituzione) ha sottoscritto il contratto per il servizio di medico di medicina generale, quale Titolare, per l'ambito territoriale di CP_1
Né alcuna valenza preclusiva può in tal senso ascriversi al fatto che il software informatico del Sistema regionale Edotto utilizzato dall' non consenta di CP_1 inserire il nominativo del “sostituto del sostituto”, laddove non vi è modo di rinvenire Contr alcuna disposizione dell' 2016-2018, che qui rileva, che inibisca la sostituzione del sostituito e potendosi, in ogni caso, ritenere applicabile estensivamente alla ipotesi di Contr sostituzione (del sostituto) che viene in rilievo la previsione dello stesso che disciplina la sospensione dell'attività convenzionale in caso di gravidanza. Dovendosi, per quanto suesposto, ritenere che la avesse diritto a proseguire il Pt_1 rapporto di lavoro in convenzionamento anche oltre la data del recesso formalizzato Contr dall' di in data 6.1.2023, occorre, quindi, verificare se e in che termini lo stato CP_1 di gravidanza a rischio della lavoratrice in parola abbia inciso (anche sotto il profilo del trattamento retributivo spettante) sullo stesso rapporto di lavoro. Norma contrattuale di riferimento, è, dunque l'art. 22, comma 5, ACN 2016-2018, che così recita: “
5. Il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l'attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall'attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151”. La disposizione dappresso virgolettata, dunque, prevede la sospensione vincolata dell'attività convenzionale per l'intero periodo di gravidanza previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e, in aggiunta, la sospensione totale o parziale della medesima attività su richiesta dell'interessato (e con sostituzione a suo carico) per i restanti periodi. In relazione a quanto sopra specificato, l'avviso inoltrato dalla “che a partire Pt_1 dal 04/12/2023 la scrivente presenterà un certificato di gravidanza a rischio”, può essere, quindi, ragionevolmente ricondotto alla ipotesi di (richiesta di) sospensione contemplata dal secondo periodo della succitata disposizione, decorrente, appunto, dal 4.12.2023 ed avente termine (come specificato nel certificato in atti) al 10.3.2024. In relazione a detto ultimo arco temporale è, pertanto, da ritenere applicabile la disciplina dappresso richiamata concernente le sostituzioni (mentre, in difetto di allegazioni sul punto, non è dato sapere se la successivamente a detto periodo di Pt_1 sospensione e anteriormente al 30.5.2024, si sia trovata nella condizione in cui è prevista l'astensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti, considerata dallo stesso art. 22, comma 5). In relazione alle ricadute sul trattamento economico dei medici in convenzione derivanti da tali sospensioni, l'art. 36 dell'ACN 2016-2018, specificatamente prevede che:
“
9. Il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, ed è corrisposto: a) intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
b) maggiorato del
20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
c) ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
10. Per sostituzioni pari o inferiori a 30 (trenta) giorni e comunque per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa del medico a ciclo di scelta l' corrisponde CP_3
i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto i compensi dovuti di cui al comma precedente nel rispetto della normativa fiscale. Dal trentunesimo giorno l' corrisponde i suddetti compensi direttamente al sostituto e al titolare. Se il CP_3 sostituto è incaricato dall'Azienda i compensi sono corrisposti allo stesso fin dal primo giorno di sostituzione. In caso di decesso del medico, il sostituto già designato prima del decesso può proseguire l'attività di sostituzione per non più di 30 (trenta) giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione”. Le ipotesi di sospensione dell'attività convenzionale con conseguente subentro di un sostituto (cui è da ricondurre anche la sospensione per gravidanza a rischio che qui rileva) sono, quindi, regolamentate con l'attribuzione di una parte significativa del compenso (pari a circa il 70%) al medico che effettua la sostituzione e la corresponsione della
“restante parte” dei “compensi mensili dovuti” al titolare dell'incarico. Tanto premesso, occorre verificare se e in che termini la suddetta “restante parte” ugualmente competa nell'ambito della differente e particolare ipotesi di sostituzione del sostituto che qui rileva. A tale specifico riguardo, ritiene questo giudice che, se per un verso, la previsione in parola (nella parte in cui attribuisce detta corresponsione al “titolare”, senza altresì prevedere che possa al contempo beneficiarne anche il sostituto che venga sostituito) non sia indicativa della volontà negoziale di escludere in radice la praticabilità delle Cont sostituzioni dei sostituti (come, invece, caldeggiato dall;
per altro verso, la medesima previsione non possa essere estensivamente interpretata in termini utili ad assicurare la detta parte restante dei compensi, oltre che al titolare dell'incarico, anche al suo sostituto. Sotto tale profilo, ove, infatti, si riconoscesse il diritto di una quota dei compensi anche a tale ultimo soggetto, l'azienda sanitaria si troverebbe a dover ingiustificatamente sostenere per l'espletamento dell'attività in convenzione costi aggiuntivi non preventivati (dovendosi sommare alle quote del titolare e del medico che effettua la sostituzione, un'ulteriore quota ad appannaggio del sostituito), privi di copertura finanziaria. Per quanto suesposto, è, in definitiva da ritenere che la in relazione Pt_1 Cont all'inefficacia del recesso comunicatole dall' per cui è causa, abbia diritto a percepire il compenso spettante da contratto limitatamente all'arco temporale compreso tra l'11.3.2024 e il 29.5.2024. Quanto alla relativa determinazione, può farsi riferimento agli importi risultanti dal cedolino dei compensi percepiti dalla nel mese di novembre 2023 in atti, al netto di Pt_1 quanto corrispostole a titolo di accessi e prestazioni aggiuntive (postulando detta parte del compenso lo svolgimento effettivo dell'attività in convenzionamento). Dovendosi su tali basi moltiplicare l'importo giornaliero di euro 148,45 (quale risultato della divisione 4.453,53:30) per il n. di giornate (pari a 80) compreso tra l'11.3.2024 e il 29.5.2024, alla dunque, compete il complessivo importo di euro Pt_1
11.876,00, al cui pagamento l' deve essere condannata con la maggiorazione CP_1 degli accessori nella misura di legge.
Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte ricorrente in rapporto all'asserita valenza discriminatoria della condotta datoriale che viene in rilievo. L'atto di recesso di cui si discute, lungi, infatti, dal rappresentare estrinsecazione di un'intenzione del datore di lavoro di inibire alla lo svolgimento di attività lavorativa Pt_1
“in quanto donna e madre”, si correla ad una generalizzata (e qui non condivisa) Contr interpretazione dell secondo cui non troverebbe spazio l'istituto della sostituzione del sostituto, che, dunque, prescinde da ogni forma di penalizzazione direttamente o indirettamente collegata all'appartenenza del lavoratore ad uno dei due sessi.
Come accennato in premessa, la ricorrente altresì rivendica l'attribuzione di 2,70 punti (o, in subordine, di 1,80 punti) quali titoli di servizio nella graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia. In relazione a detto specifico capo di domanda, è, preliminarmente, da ritenere che la circostanza addotta dalla difesa di parte resistente, ovvero che “con atto deliberativo n. 1044 del 25.09.2024 la dava atto che la ricorrente si era collocata CP_1
“utilmente” nella graduatoria formatasi a seguito del bando regionale per la copertura degli ambiti carenti di Medicina Generale” non vale a determinare sul punto la cessazione della materia del contendere, non potendosi a tale riguardo escludere che la preservi Pt_1
l'interesse a far valere il punteggio aggiuntivo qui rivendicato in relazione ad ulteriori successivi incarichi (oltre eventualmente che per concorrere ad altre graduatorie regionali). Contr Tanto premesso, l'art. 20 dell' 2016-2018 a tale riguardo specificatamente riporta i seguenti titoli di servizio:
“a) attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta/medico Contr di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente , sia con incarico a tempo indeterminato che con incarico provvisorio, per ciascun mese complessivo: p. 0,20 Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria/medico di continuità assistenziale fino alla data di entrata in vigore del presente Contr
, con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'Accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20 c) attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di Contr scelta/medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente , solo se 30/153 svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera b), per ciascun mese complessivo: p. 0,20”. Dovendosi ricondurre l'attività di sostituzione della all'ipotesi considerata Pt_1 dalla suddetta lettera c) e potendosi, per quanto anzidetto, a tale fine valorizzare esclusivamente il periodo lavorativo dicembre 2023- maggio 2024, è da riconoscere alla medesima il diritto all'attribuzione di ulteriori n. 1,20 punti (0,20 x sei mesi), quali Pt_1 titoli di servizio valevoli ai fini della graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, quindi, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.7.2025, Parte_1 nei confronti di così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di CP_1 ragione;
e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia del recesso comunicato dall' CP_1 alla in data 6.12.2023 e dichiarato il diritto della stessa a ricoprire
[...] Pt_1 Pt_1
l'incarico provvisorio in sostituzione di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia sino al 29.5.2024, condanna l' a pagare in favore della la somma di € 11.876,00, oltre agli accessori CP_1 Pt_1 del credito nella misura di legge dalla maturazione al soddisfo;
dichiara altresì il diritto della all'attribuzione di ulteriori n. 1,20 punti, quali titoli di servizio valevoli ai fini Pt_1 della graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia;
rigetta la parte residua della domanda;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.700,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15% e agli accessori come per legge. Lecce, 20 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fiaccavento, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
oggetto: atre ipotesi;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 7.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso tra l'altro che: “…
2. Con determinazione n. 0004114 del 7 ottobre 2022, la dott.ssa si è vista conferire l'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale Pt_1 per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia in sostituzione del dott. ; … con comunicazione datata 7 settembre 2023, Persona_1
l' ha rinnovato l'incarico di cui al punto n. 2 che precede per l'ulteriore CP_1 periodo di un anno e, precisamente, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024; … in data 22 novembre 2023, con comunicazione a mezzo pec indirizzata all'ufficio del Protocollo Cont della , al Distretto Socio-Sanitario di Martano ed anche all'Ufficio per il personale convenzionato, la dott.ssa (aveva) preavvertito l'Azienda del proprio stato di Parte_1 gravidanza a rischio a partire dal successivo 4 dicembre 2023; … con comunicazione a mezzo pec del 6 dicembre 2023, alla dott.ssa è stata comunicata la cessazione ante Pt_1 tempus dell'incarico di sostituzione “vista la comunicazione prot. 170697 del 22.11.2023 da parte dell'interessata””; deducendo la nullità del provvedimento di cessazione anticipata adottato dall' in quanto “in aperto contrasto non solo con le CP_1 disposizioni che disciplinano il regime dei rapporti a convenzione dei Medici di Medicina Contr Generale (in particolare art. 22, comma 5, e art. 24 dell' 2016-2018) ma anche con tutti i principi fondanti del nostro ordinamento”, nonché il carattere discriminatorio della condotta aziendale;
deducendo, altresì, di aver conseguentemente patito un danno ingiusto in rapporto, tanto alla mancata percezione del compenso per tutta la durata dell'incarico, quanto alla mancata acquisizione del punteggio utile per le graduatorie, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “• Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di cessazione dell'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia del 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al versamento da parte della convenuta a titolo di compenso ovvero a titolo risarcitorio della somma di €49.288,37 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'
[...]
con riferimento alla discriminazione diretta operata in danno Controparte_3 della ricorrente a partire dal 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno con il versamento della somma di Parte_1
€49.288,37 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di cessazione dell'incarico provvisorio di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia del 6 dicembre 2023 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di 2,70 punti o, in subordine, di 1,80 punti, quali titoli di servizio nella graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia o, in via ulteriormente subordinata, l'attribuzione del diverso punteggio ritenuto di giustizia;
• Ordinare la pubblicazione della sentenza resa in esito al presente giudizio a cura e spese della convenuta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet di rilevanza locale e nazionale designati dal Tribunale, con espressa previsione di una penale pari ad €100,00 per ogni Cont giorno di ritardo da versarsi da parte della convenuta in favore della ricorrente. • Accertare e dichiarare che il comportamento per cui è causa tenuto dall'
[...]
nei confronti della dott.ssa è contrario ai principi di Controparte_3 Parte_1 correttezza e buona fede e per l'effetto condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente di una somma di €24.644,19 a titolo di risarcimento del danno, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. • In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L' costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie (in particolare, ha rilevato come “la in assenza di una richiesta CP_1 della di sospensione della propria attività lavorativa con individuazione di un Pt_1 Contr medico “a proprio carico” (ex art. 25 del precitato ), ha dato alla sua comunicazione l'unica interpretazione che potesse essere data, ossia di risoluzione del rapporto lavorativo”; sicché, in altri termini, la cessazione dell'incarico convenzionale è stata dall'azienda convenuta ascritta al recesso del medico) e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la cessazione dell'incarico di sostituzione per cui è Contr causa è stata disposta dall' convenuta tramite pec inoltrata alla il 6.12.2023, il Pt_1 cui testo giova riportare: “con riferimento all'incarico di sostituzione del dott.
[...]
presso l' assegnato alla Persona_2 Controparte_4 dott.ssa ai sensi dell'art. 22 co. 2 lett. c) vigente, conferito con prot. n. Parte_1 CP_5
128421 del 07.09.2023, vista la comunicazione prot. 170697 del 22.11.2023 da parte dell'interessata, con la presente si comunica che detto incarico di sostituzione cessa in data 04.12.2023”. Come può evincersi dal suo univoco tenore letterale, la suddetta nota si correla imprescindibilmente alla precedente comunicazione della del 22.11.2023, ivi Pt_1 espressamente richiamata: “In merito al mio incarico provvisorio di Medicina Generale presso il comune di Martignano, per una tempestiva ed agevole gestione si avvisa il suddetto ufficio che a partire dal 04/12/2023 la scrivente presenterà un certificato di gravidanza a rischio su indicazione della Ginecologa dottoressa . A tutela della Persona_3 continuità assistenziale e terapeutica dei pazienti si è ottenuta una pronta disponibilità del Dottor (cell. 3294080909) a subentrare a codesto incarico qualora dovesse Persona_4 essere utile”. Tanto puntualizzato, è in primo luogo da escludere che possa nel caso versarsi in una delle ipotesi di cessazione, revoca e decadenza dell'incarico convenzionale Contr specificatamente disciplinate dall'art. 24 dell' 2016-2018 (pacificamente applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro dedotto in lite) secondo cui, appunto: “l'incarico cessa per i seguenti motivi: a) recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno 30 giorni di preavviso in caso di trasferimento e di 60 giorni negli altri casi. Su specifica richiesta dell'interessato l' , valutate le esigenze di servizio, può CP_3 autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti;
b) compimento del 70° anno di età.
2. L'incarico è revocato in caso di provvedimento ai sensi dell'articolo 25 del presente Accordo.
3. L'incarico, nel rispetto del procedimento di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, decade per le seguenti motivazioni: a) radiazione o cancellazione dall'Albo professionale;
b) omessa o non veritiera dichiarazione, relativamente a fatti, stati e posizione giuridica, che abbia determinato l'indebito conferimento dell'incarico convenzionale;
c) sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'articolo 35; d) incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, su disposizione dell'Azienda. Nel caso in cui l' scelga un componente della commissione tra i CP_3 medici di cui al presente Accordo, provvede sentito il Comitato aziendale;
e) insorgenza fraudolentemente non dichiarata di causa di incompatibilità di cui all'articolo 21 del presente Accordo;
f) mancato raggiungimento di un numero minimo di assistiti pari a 400 dopo due anni di iscrizione nel medesimo elenco, per il medico che svolge esclusivamente attività a ciclo di scelta e non ha accettato proposte di attività oraria da parte della
. Tale disposizione non si applica durante il periodo di incarico temporaneo di CP_3 cui all'articolo 34, comma 18 del presente Accordo;
g) l'aver compiuto il periodo massimo di sospensione dall'attività previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a) e dall'articolo 55, comma 1; h) mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; i) mancato avvio dell'attività a ciclo di scelta o inizio dell'attività oraria da parte del medico del ruolo unico di assistenza primaria, a seguito del conferimento di incarico di cui all'articolo 33”. Non essendo pacificamente prefigurabile alcuna delle ipotesi di decadenza tipizzate dalla previsione in parola, né risultando l'attivazione nei confronti della del Pt_1 procedimento di contestazione di cui al precitato comma 2, è, al contempo, da ritenere che la comunicazione inoltrata dalla il 22.11.2023 non sia ugualmente qualificabile alla Pt_1 stregua di un atto di recesso del medico. Sotto tale profilo, decisivo rilievo assume la considerazione che il testo della comunicazione in parola non esprima in alcun modo l'intenzione della ricorrente di recedere dalla convenzione, quanto piuttosto quella di avvalersi, in ragione della contingente situazione di gravidanza a rischio certificatale e limitatamente alla durata della stessa (poi concretamente individuata dal 4.12.2023 al 10.3.2024), di un periodo di sospensione dall'incarico; diversamente opinando, ovvero ritenendo che la abbia Pt_1 comunicato all'azienda il proprio definitivo recesso, non vi sarebbe, infatti, ragione di comprendere perché la medesima si premuri di indicare la “pronta disponibilità” di Pt_1 altro professionista pronto a subentrare nell'incarico e, soprattutto, non espliciti in alcun Cont modo nell'atto il valore negoziale (di recesso) arbitrariamente attribuitole dall' convenuta. Correlativamente, alcuna efficacia vi è modo di ascrivere alla comunicazione della cessazione dell'incarico di sostituzione trasmessa dall'azienda resistente alla in data Pt_1
6.12.2023, con il corollario che è da ritenere che il rapporto di lavoro in convenzione per cui è causa si sia senza soluzione di continuità protratto - con conseguente diritto a percepire il trattamento economico eventualmente spettante - sino al 30.5.2024, data in cui la (in termini incompatibili con la prosecuzione del medesimo incarico di Pt_1 sostituzione) ha sottoscritto il contratto per il servizio di medico di medicina generale, quale Titolare, per l'ambito territoriale di CP_1
Né alcuna valenza preclusiva può in tal senso ascriversi al fatto che il software informatico del Sistema regionale Edotto utilizzato dall' non consenta di CP_1 inserire il nominativo del “sostituto del sostituto”, laddove non vi è modo di rinvenire Contr alcuna disposizione dell' 2016-2018, che qui rileva, che inibisca la sostituzione del sostituito e potendosi, in ogni caso, ritenere applicabile estensivamente alla ipotesi di Contr sostituzione (del sostituto) che viene in rilievo la previsione dello stesso che disciplina la sospensione dell'attività convenzionale in caso di gravidanza. Dovendosi, per quanto suesposto, ritenere che la avesse diritto a proseguire il Pt_1 rapporto di lavoro in convenzionamento anche oltre la data del recesso formalizzato Contr dall' di in data 6.1.2023, occorre, quindi, verificare se e in che termini lo stato CP_1 di gravidanza a rischio della lavoratrice in parola abbia inciso (anche sotto il profilo del trattamento retributivo spettante) sullo stesso rapporto di lavoro. Norma contrattuale di riferimento, è, dunque l'art. 22, comma 5, ACN 2016-2018, che così recita: “
5. Il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l'attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall'attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151”. La disposizione dappresso virgolettata, dunque, prevede la sospensione vincolata dell'attività convenzionale per l'intero periodo di gravidanza previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e, in aggiunta, la sospensione totale o parziale della medesima attività su richiesta dell'interessato (e con sostituzione a suo carico) per i restanti periodi. In relazione a quanto sopra specificato, l'avviso inoltrato dalla “che a partire Pt_1 dal 04/12/2023 la scrivente presenterà un certificato di gravidanza a rischio”, può essere, quindi, ragionevolmente ricondotto alla ipotesi di (richiesta di) sospensione contemplata dal secondo periodo della succitata disposizione, decorrente, appunto, dal 4.12.2023 ed avente termine (come specificato nel certificato in atti) al 10.3.2024. In relazione a detto ultimo arco temporale è, pertanto, da ritenere applicabile la disciplina dappresso richiamata concernente le sostituzioni (mentre, in difetto di allegazioni sul punto, non è dato sapere se la successivamente a detto periodo di Pt_1 sospensione e anteriormente al 30.5.2024, si sia trovata nella condizione in cui è prevista l'astensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti, considerata dallo stesso art. 22, comma 5). In relazione alle ricadute sul trattamento economico dei medici in convenzione derivanti da tali sospensioni, l'art. 36 dell'ACN 2016-2018, specificatamente prevede che:
“
9. Il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, ed è corrisposto: a) intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
b) maggiorato del
20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
c) ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
10. Per sostituzioni pari o inferiori a 30 (trenta) giorni e comunque per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa del medico a ciclo di scelta l' corrisponde CP_3
i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto i compensi dovuti di cui al comma precedente nel rispetto della normativa fiscale. Dal trentunesimo giorno l' corrisponde i suddetti compensi direttamente al sostituto e al titolare. Se il CP_3 sostituto è incaricato dall'Azienda i compensi sono corrisposti allo stesso fin dal primo giorno di sostituzione. In caso di decesso del medico, il sostituto già designato prima del decesso può proseguire l'attività di sostituzione per non più di 30 (trenta) giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione”. Le ipotesi di sospensione dell'attività convenzionale con conseguente subentro di un sostituto (cui è da ricondurre anche la sospensione per gravidanza a rischio che qui rileva) sono, quindi, regolamentate con l'attribuzione di una parte significativa del compenso (pari a circa il 70%) al medico che effettua la sostituzione e la corresponsione della
“restante parte” dei “compensi mensili dovuti” al titolare dell'incarico. Tanto premesso, occorre verificare se e in che termini la suddetta “restante parte” ugualmente competa nell'ambito della differente e particolare ipotesi di sostituzione del sostituto che qui rileva. A tale specifico riguardo, ritiene questo giudice che, se per un verso, la previsione in parola (nella parte in cui attribuisce detta corresponsione al “titolare”, senza altresì prevedere che possa al contempo beneficiarne anche il sostituto che venga sostituito) non sia indicativa della volontà negoziale di escludere in radice la praticabilità delle Cont sostituzioni dei sostituti (come, invece, caldeggiato dall;
per altro verso, la medesima previsione non possa essere estensivamente interpretata in termini utili ad assicurare la detta parte restante dei compensi, oltre che al titolare dell'incarico, anche al suo sostituto. Sotto tale profilo, ove, infatti, si riconoscesse il diritto di una quota dei compensi anche a tale ultimo soggetto, l'azienda sanitaria si troverebbe a dover ingiustificatamente sostenere per l'espletamento dell'attività in convenzione costi aggiuntivi non preventivati (dovendosi sommare alle quote del titolare e del medico che effettua la sostituzione, un'ulteriore quota ad appannaggio del sostituito), privi di copertura finanziaria. Per quanto suesposto, è, in definitiva da ritenere che la in relazione Pt_1 Cont all'inefficacia del recesso comunicatole dall' per cui è causa, abbia diritto a percepire il compenso spettante da contratto limitatamente all'arco temporale compreso tra l'11.3.2024 e il 29.5.2024. Quanto alla relativa determinazione, può farsi riferimento agli importi risultanti dal cedolino dei compensi percepiti dalla nel mese di novembre 2023 in atti, al netto di Pt_1 quanto corrispostole a titolo di accessi e prestazioni aggiuntive (postulando detta parte del compenso lo svolgimento effettivo dell'attività in convenzionamento). Dovendosi su tali basi moltiplicare l'importo giornaliero di euro 148,45 (quale risultato della divisione 4.453,53:30) per il n. di giornate (pari a 80) compreso tra l'11.3.2024 e il 29.5.2024, alla dunque, compete il complessivo importo di euro Pt_1
11.876,00, al cui pagamento l' deve essere condannata con la maggiorazione CP_1 degli accessori nella misura di legge.
Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte ricorrente in rapporto all'asserita valenza discriminatoria della condotta datoriale che viene in rilievo. L'atto di recesso di cui si discute, lungi, infatti, dal rappresentare estrinsecazione di un'intenzione del datore di lavoro di inibire alla lo svolgimento di attività lavorativa Pt_1
“in quanto donna e madre”, si correla ad una generalizzata (e qui non condivisa) Contr interpretazione dell secondo cui non troverebbe spazio l'istituto della sostituzione del sostituto, che, dunque, prescinde da ogni forma di penalizzazione direttamente o indirettamente collegata all'appartenenza del lavoratore ad uno dei due sessi.
Come accennato in premessa, la ricorrente altresì rivendica l'attribuzione di 2,70 punti (o, in subordine, di 1,80 punti) quali titoli di servizio nella graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia. In relazione a detto specifico capo di domanda, è, preliminarmente, da ritenere che la circostanza addotta dalla difesa di parte resistente, ovvero che “con atto deliberativo n. 1044 del 25.09.2024 la dava atto che la ricorrente si era collocata CP_1
“utilmente” nella graduatoria formatasi a seguito del bando regionale per la copertura degli ambiti carenti di Medicina Generale” non vale a determinare sul punto la cessazione della materia del contendere, non potendosi a tale riguardo escludere che la preservi Pt_1
l'interesse a far valere il punteggio aggiuntivo qui rivendicato in relazione ad ulteriori successivi incarichi (oltre eventualmente che per concorrere ad altre graduatorie regionali). Contr Tanto premesso, l'art. 20 dell' 2016-2018 a tale riguardo specificatamente riporta i seguenti titoli di servizio:
“a) attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta/medico Contr di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente , sia con incarico a tempo indeterminato che con incarico provvisorio, per ciascun mese complessivo: p. 0,20 Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria/medico di continuità assistenziale fino alla data di entrata in vigore del presente Contr
, con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'Accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20 c) attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di Contr scelta/medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente , solo se 30/153 svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera b), per ciascun mese complessivo: p. 0,20”. Dovendosi ricondurre l'attività di sostituzione della all'ipotesi considerata Pt_1 dalla suddetta lettera c) e potendosi, per quanto anzidetto, a tale fine valorizzare esclusivamente il periodo lavorativo dicembre 2023- maggio 2024, è da riconoscere alla medesima il diritto all'attribuzione di ulteriori n. 1,20 punti (0,20 x sei mesi), quali Pt_1 titoli di servizio valevoli ai fini della graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, quindi, meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte resistente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 7.7.2025, Parte_1 nei confronti di così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di CP_1 ragione;
e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia del recesso comunicato dall' CP_1 alla in data 6.12.2023 e dichiarato il diritto della stessa a ricoprire
[...] Pt_1 Pt_1
l'incarico provvisorio in sostituzione di Medico di Medicina Generale per il Distretto di Martano, ambito territoriale di Martignano/Zollino/Sternatia sino al 29.5.2024, condanna l' a pagare in favore della la somma di € 11.876,00, oltre agli accessori CP_1 Pt_1 del credito nella misura di legge dalla maturazione al soddisfo;
dichiara altresì il diritto della all'attribuzione di ulteriori n. 1,20 punti, quali titoli di servizio valevoli ai fini Pt_1 della graduatoria regionale per i Medici di Medicina Generale della Regione Puglia;
rigetta la parte residua della domanda;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.700,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15% e agli accessori come per legge. Lecce, 20 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma