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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1046/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maricla CANDELIERE e dall'avv. Barbara GARGANO, unitamente alle quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via F. Crispi, n°85/A, presso l'Ufficio dell'Avvocatura appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Savino LO- CP_1 CodiceFiscale_1
SAPPIO, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso il suo domicilio telema- tico appellata ed appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°232/2024 emessa dal Tribunale di NI in data
30.1.2024 (Occupazione senza titolo di immobile), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 16.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.3.2018, l notificava alla sig.ra un Parte_1 CP_1 provvedimento con il quale le ordinava il rilascio dell'immobile, ubicato nel Comune di
Andria alla via Orazio, n°1/A, di proprietà dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari, dalla
Pag. 1 di 13 stessa occupata senza titolo.
La sig.ra LL impugnava il provvedimento contestando le ragioni dell'Agenzia.
La ricorrente chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'usucapione dell'alloggio, sostenendo di averlo pacificamente ed indisturbatamente occupato cum animo domini sin dal momento in cui ne aveva acquisito il possesso (senza, tuttavia, specificare quando ciò era avvenuto).
Ella sosteneva di essere stata immessa nel possesso dell'alloggio a seguito di una permuta, intervenuta con il Comune di Andria che aveva acquisito e, poi, demolito l'abi- tazione di sua proprietà, ubicata nel rione “Grotte di Sant'Andrea”.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente chiedeva che le fosse riconosciuto il possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione ed il riscatto dell'alloggio pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. Reg. Puglia n°10/2014.
La sig.ra LL chiedeva, infine, che, in caso di rigetto di tutte le domande, le fosse riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per le addizioni ed i miglioramenti che ella aveva eseguito nell'alloggio occupato.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , la quale chie- Parte_1 deva il rigetto delle domande evidenziando, preliminarmente, che la domanda di usu- capione era inammissibile atteso che un alloggio ERP, in quanto tale, è un bene non usucapibile.
L'Ente immobiliare, inoltre, si opponeva al riconoscimento di qualsivoglia diritto della ricorrente sull'alloggio in questione, deducendo che non vi erano stati formali prov- vedimenti di assegnazione alla sig.ra LL, la quale non era nemmeno in possesso dei requisiti ex L. Reg. Puglia n°10/2014.
La ricorrente, pertanto, andava ritenuta e classificata quale occupante abusiva, priva di qualsivoglia situazione giuridico soggettiva meritevole di tutela da parte dell'Or- dinamento.
L'ex infine, si opponeva anche alla richiesta dell'indennizzo sostenendo CP_2 che la occupante abusiva non potesse ritenersi possessore in buona fede ed eccepiva, altresì, la prescrizione decennale del relativo diritto.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale e sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. tecnica, cui veniva conferito l'incarico di ac- certare l'esistenza di eventuali miglioramenti all'interno dell'immobile e la loro quantifi- cazione.
Con la decisione appellata, il Tribunale di NI rigettava sia la domanda di
Pag. 2 di 13 usucapione sia quella volta ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio; ma accoglieva la domanda di pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti, condannando l' al pa- Pt_1 gamento di € 14.900,00 in favore della ricorrente, compensando le spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propone appello principale l' Controparte_3
, la quale si affida a due motivi di gravame con i quali impugna la condanna al
[...] pagamento dell'indennità per miglioramenti ed addizioni, contestando ricostruzione dei fatti e la legittimazione attiva dell'occupante abusiva.
Si è costituita in giudizio la sig.ra che resiste all'appello, chiedendone CP_1 il rigetto, e spiega appello incidentale con il quale ripropone le domande rigettate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata prioritariamente la domanda di usucapione dell'immobile, spiegata con l'appello incidentale da parte della sig.ra LL.
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione ed altrettanto erroneamente applicato la normativa relativa alla destinazione pubblicistica degli alloggi ERP.
Secondo l'appellante incidentale non vi sarebbe prova alcuna che l'immobile de quo agitur abbia una imprescindibile destinazione pubblica anche in considerazione del fatto che tale qualità giuridica non si evincerebbe da alcun atto normativo.
Sempre secondo la prospettazione della sig.ra LL, l'atto di trasferimento della proprietà, intercorso tra e nel 2005, non sarebbe sufficiente ad atte- CP_4 CP_2 stare la natura pubblica dell'alloggio, mancando agli atti di causa gli atti presupposti al trasferimento.
Il motivo è infondato.
La natura pubblica dell'alloggio ERP occupato dalla sig.ra LL discende da tutti i documenti allegati.
In primo luogo, risulta che l'alloggio, parte di un più ampio programma di edifi- cazione pubblica, è stato edificato su suolo demaniale (si veda la “Planimetria delle aree assegnabili al Comune di Andria per la costruzione delle case popolarissime” del 1938).
Agli atti di causa è stata allegata anche una “Convenzione”, stipulata in data
16.11.1988, con la quale il di Andria conferì ad alcuni tecnici l'incarico di effet- CP_5 tuare una ricognizione ed attestare la consistenza catastale degli alloggi E.R.P., costruiti dallo Stato sui viali Ovidio, Orazio e Virgilio del Comune stesso.
La natura pubblica dell'alloggio conteso si desume anche dalla nota prot. 413/94 del 11.3.1994, con la quale l'Intendenza di Finanza di Bari propose alla Regione Puglia
Pag. 3 di 13 l'acquisto di alloggi E.R.P. tra i quali figurano, nell'elenco allegato alla nota, gli “Alloggi per alluvionati in viale Virgilio” in numero di 40.
L'atto notarile del 28.10.2005, con il quale l'Agenzia del Demanio ha alienato all' tra gli altri, anche l'alloggio Controparte_6 oggetto di causa, è solo l'ultimo di una serie di documenti che attestano la natura pub- blica dell'alloggio occupato dalla sig.ra LL.
Alla luce della documentazione esaminata, non è affatto vero, come sostiene l'ap- pellante incidentale, che il contratto del 2005 sia un mero “atto ricognitivo” trattandosi, al contrario, di un negozio che trasferisce legittimamente la proprietà dell'alloggio og- getto di causa.
La sig.ra LL dal suo canto, pur contestando la natura giuridica ERP dell'alloggio che occupa, non ha fornito elementi dai quali possa evincersi, in contrasto con i docu- menti su richiamati, che lo stesso facesse parte del patrimonio disponibile del Comune di Andria e, dunque, fosse suscettibile di essere usucapito.
Né ha fornito la prova dell'asserita permuta che, illo tempore, sarebbe interve- nuta tra il Comune di Andria ed i suoi danti causa i quali, peraltro, non sono stati nem- meno generalizzati (giova sin d'ora evidenziare che la sig.ra LL nel 1953, all'epoca dei fatti di causa, aveva otto anni e non può essere stata né destinataria di assegnazione dell'alloggio, né contraente della permuta).
A ciò si aggiunga che è la stessa appellante incidentale che, in qualche modo, riconosce che l'alloggio che occupa faceva parte di un complesso di E.R.P. utilizzato per allocarvi gli sfollati del rione “Grotte di Sant'Andrea”, tanto è vero che, in primo grado,
a latere della domanda di usucapione, ha anche formalizzato una richiesta di regolariz- zazione della propria posizione, chiedendo l'assegnazione dell'alloggio medesimo.
Alla luce di tutto quanto sopra dedotto, ed in mancanza di prove di segno contra- rio, deve ritenersi che l'immobile oggetto di causa, così come attestato – da ultimo – dall'atto di compravendita del 2005, appartenga al patrimonio indisponibile, già del De- manio dello Stato e, oggi, di . Parte_1
Orbene, è ius receptum che i beni del patrimonio indisponibile, ancorché com- merciabili (potendo cioè formare oggetto di atti traslativi di diritto privato), sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica
Pag. 4 di 13 destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti” (Cass. Civ., sez. III, 12.7.2023, n°19951).
Ne consegue che la domanda di usucapione della sig.ra LL va rigettata.
Ciò premesso, può passarsi ad esaminare l'appello principale dell' Controparte_3
che è fondato e va accolto.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l' contesta al Tribunale di NI il travi- Pt_2 samento dei fatti di causa e l'erronea sussunzione, della presente vicenda, negli artt.
1147 e 1150 c.c.-
Secondo l'appellante principale, poiché la sig.ra LL aveva affermato, nel pro- prio ricorso introduttivo, di essere stata immessa nell'alloggio a titolo di “detenzione” ella, pertanto, non avrebbe diritto all'indennizzo per gli asseriti miglioramenti ed addi- zioni in quanto le richiamate disposizioni codicistiche, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, possono trovare applicazione solamente in ipotesi di possesso.
Il primo giudice, sempre secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe incorso in una aporia in quanto dapprima avrebbe qualificato il titolo in base al quale la sig.ra LL occupava l'immobile come “detenzione” e, quindi, in maniera contradditto- ria, avrebbe applicato alla fattispecie le norme in tema di “possesso in buona fede”, riconoscendo all'appellata il diritto al pagamento delle indennità ex art. 1150 c.c.-
Al fine di qualificare il titolo in base al quale la sig.ra LL occupa l'alloggio in questione, è opportuno ricostruire i fatti di causa, che affondano le radici nel passato remoto.
Emerge, dalla documentazione versata in atti, che l'unità immobiliare in que- stione (meglio definita alloggio “popolarissimo”) venne edificata su suolo demaniale a cavallo della Seconda guerra mondiale.
Risulta ancora dagli atti di causa che in detti alloggi vennero allocate, nel corso degli anni Cinquanta del Novecento, nuclei familiari fatti sgomberare da zone degradate di Andria.
L'amministrazione comunale, in quell'epoca, avviò una risolutiva azione di riqua- lificazione urbanistica del rione popolare denominato “Grotte di Sant'Andrea” costituito da abitazioni malsane, prive delle basilari condizioni di igiene e sanità, spostando la popolazione in alloggi popolari e, successivamente, demolendo le fabbriche ivi esistenti.
Agli atti di causa, tuttavia, non sono stati depositati i documenti relativi alla spe- cifica vicenda storica (lo sgombero), né i provvedimenti amministrativi con i quali il
Pag. 5 di 13 Comune assegnò gli alloggi E.R.P. agli sfollati.
In particolare, non vi sono atti che attestino l'assegnazione dell'alloggio all'attuale occupante o, meglio, ai suoi danti causa atteso che quest'ultima, all'epoca dei fatti, era solo una bambina.
Ed invero, tralasciando di analizzare i documenti anteguerra (il “verbale di liqui- dazione conciliativa” e la “planimetria delle zone assegnabili al Comune di Andria” en- trambi del 1938), perché privi di rilevanza giuridica ai fini che ci occupano, la sig.ra
LL ha depositato un'ordinanza del Sindaco di Andria, datata 28.7.1953, con la quale venne intimato lo sgombero della “(…) casa di proprietà del sig. 1° Persona_1
Vicolo Grotte S. Andrea 21 sita in questo Comune al rione Grotte di S. Andrea Vicolo primo n°3 abitata dal sig. (…)” (cfr. produzione telematica in appello). Persona_2
Il documento registra il fatto storico (pacifico tra le parti) dell'azione pubblica di sgombero del Rione degradato, nella prospettiva di risanare urbanisticamente l'area cittadina, ma non è affatto riferibile all'appellata, né vi sono documenti che consentano di stabilire che relazione di tipo parentale vi sia tra quest'ultima (la quale, come detto,
è della classe 1945 ed all'epoca dei fatti aveva solo otto anni) ed i sig.ri CP_7
e .
[...] Persona_2
A seguito dell'ordinanza di sgombero, sempre secondo quanto dedotto dall'at- tuale appellata, il Sindaco avrebbe consentito a 40 nuclei familiari (tra i quali il suo) di insediarsi negli alloggi pubblici e ciò sarebbe avvenuto “(…) in cambio degli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte” (cfr. ricorso, punto
“5)”, pag. 5).
L'appellata, dunque, ha introdotto un diverso tema di indagine, sostenendo di aver acquisito la titolarità dell'alloggio in virtù di un non meglio precisato negozio di
“(…) cambio/permuta (v. premessa del ricorso introduttivo) degli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte ed acquisiti definitivamente al patrimonio comunale” (cfr. comparsa di risposta con appello incidentale, pag. 4) preci- sando “(…) che il possesso degli immobili in questione veniva esercitato sin dal lontano
1953 dagli sfollati del rione “Largo Grotte” che occupavano a titolo di proprietà (permuta con gli immobili oggetto di ordinanza di sgombero situati nel quartiere Largo Grotte)”
(cfr. appello incidentale, pag. 22).
E, tuttavia, nemmeno di tale asserita permuta vi è prova agli atti di causa.
La sig.ra LL, a sostegno del proprio assunto, ha depositato un carteggio inter- corso nel corso dell'anno 1996tra l'ex la Pretura di NI ed il Comune di Andria, CP_2 dalla disamina del quale risulta che tale , coniugata con tale Persona_3 Per_4
Pag. 6 di 13 occupante l'alloggio in Andria alla via Cicerone n°10, aveva dichiarato ai Vigili Per_5
Urbani che “(…) quell'alloggio era stato occupato dai suoi genitori da circa 45 anni, su concessione degli amministratori comunali dell'epoca a titolo di scambio con l'abitazione di loro proprietà esistente in Via Domenico Gentile (Grotte), che venne demolita dal
Comune” (cfr. relazione Comando Polizia Municipale del 5.3.1996).
Sulla base di tali documenti, l'appellata sostiene che “Ebbene, non c'è chi non veda, proprio in detta corrispondenza risalente al 1996, proveniente da un pubblico ufficiale nell'ambito di accertamenti che riguardavano proprio gli alloggi in questione, vi
è la prova del possesso uti domini e, comunque, detta comunicazione appare quanto- meno rilevante ai fini dell'interversione del possesso. Trattasi di una dichiarazione espli- cita e non equivoca, resa dinanzi ad un pubblico ufficiale, del possesso uti domini eser- citato sugli alloggi in questione” (cfr. ibidem, pag.7).
L'assunto non è affatto condivisibile.
Il carteggio non è assolutamente in grado di comprovare l'esistenza della permuta che, trattandosi di atto avente ad oggetto la disposizione di diritti reali relativi ad un bene immobile, avrebbe dovuto essere stato redatto per iscritto ad substantiam.
Né vi sono agli atti altri documenti o elementi probatori che consentano – oggi – di stabilire quando - ed a che titolo - la sig.ra LL iniziò ad occupare l'immobile in questione, né se l'appellata sia stata originariamente assegnataria dell'alloggio, rien- trando il suo nucleo familiare tra quelli fatti sgomberare nel 1953, o abbia preso ad occuparlo in un momento successivo.
È indubbio che un soggetto affinché possa essere ritenuto assegnatario di un alloggio ERP, e quindi “detentore” ai sensi di legge, è necessario che sia stato destina- tario di un formale provvedimento amministrativo concessorio, non essendo possibile che l'assegnazione avvenga per facta concludentia.
Sta di fatto che non vi è la prova che la sig.ra LL sia stata destinataria di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio di via Orazio n°1/A che attual- mente occupa;
né vi sono documenti che attestino quando ed in che modo l'appellata
(che, si ribadisce, all'epoca dello sgombero del rione “Grotte di Sant'Andrea” aveva otto anni), sia entrata nella disponibilità dell'alloggio in questione.
In mancanza di un formale provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'appel- lata, o in favore dei suoi danti causa, deve ritenersi che la sig.ra LL occupi l'immobile di via Orazio n°1/A senza titolo alcuno e, quindi, abusivamente.
Ella, quindi, non può rivendicare alcun diritto sull'alloggio pubblico.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere fondato anche il secondo
Pag. 7 di 13 motivo dell'appello principale, con il quale l' si duole che il Tribunale, Parte_1 dopo aver disposto una C.T.U. tecnico-estimativa, abbia riconosciuto all'appellata un indennizzo per i miglioramenti asseritamente realizzati all'interno dell'alloggio mede- simo, pur in mancanza di prova.
Secondo l'appellante principale, “La perizia stragiudiziale depositata da parte av- versa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato con mere congetture, ma solo d'indizio, al pari di ogni documento pro- veniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto, né è tenuto a motivare il proprio dissenso rispetto alla
CTP nel momento della decisione. Ma a ben guardare la tesi difensiva si basava unica- mente sulla perizia di parte, sguarnita di documentazione alcuna (…)” (cfr. appello, pag.
12).
L' , inoltre, impugna le risultanze della C.T.U. e la parte della sentenza Parte_1 di primo grado che le ha fatte proprie, sostenendo che la sig.ra LL non abbia “(…) fornito prova dei presunti lavori eseguiti all'immobile da lei occupato abusivamente, né dell'epoca degli stessi, né delle spese sostenute (nessuna fattura, nessun documento contabile attestante la prova degli esborsi sostenuti da parte appellata, allegazioni delle imprese intervenute…); per non parlare delle autorizzazioni degli enti proprietari succe- dutisi nel tempo e/o di qualsivoglia corrispondenza intercorsa con gli enti proprietari sulla questione dei lavori e di tutto il tempo trascorso dalla asserita realizzazione dei lavori al momento della prima richiesta (deposito del ricorso), con la naturale e conse- guente prescrizione del credito vantato: nulla di nulla” (cfr. appello, pag.15).
Il motivo, come detto, è fondato.
Agli atti di causa non vi è prova che la sig.ra abbia realizzato dei CP_1 miglioramenti nell'immobile né in che cosa questi ultimi siano consistiti.
È opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito agli atti del processo di primo grado
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi due testi.
La sig.ra figlia convivente della sig.ra LL, ha riferito che “ADR: è Tes_1 vero, quanto alle circostanze sub u) e v) del ricorso introduttivo del giudizio, che nella casa attualmente abitata da me e mia madre, sono stati eseguiti dei lavori di ristruttu- razione, e più precisamente: porte, infissi, allacci luce e gas, acqua, lavori in muratura.
Prima di questi lavori, nel 1985-1990 circa, l'unità immobiliare era destinata all'uso del deposito. I suddetti lavori sono stati fatti per volontà di mio padre, in epoca successiva
Pag. 8 di 13 agli anni suddetti” (cfr. verbale di udienza del 2.2.2021).
Orbene, la deposizione è del tutto insufficiente a fornire la prova dei miglioramenti eseguiti dalla sig.ra LL nell'alloggio de quo, in primo luogo per la estrema genericità del suo contenuto.
Ed invero, l'affermazione “porte, infissi, allacci luce e gas, acqua, lavori in mura- tura” lascia intendere che l'immobile sia stato integralmente ristrutturato, circostanza che, come si dirà infra, non collima con quanto (sia pur apoditticamente) affermato dal
C.T.U., che ha escluso dall'indennizzo gli ampliamenti abusivi dell'originaria consistenza immobiliare dell'alloggio ERP.
Ma, in secondo luogo, ciò che esclude qualsivoglia rilevanza probatoria alla depo- sizione è la dichiarazione della teste secondo cui “Prima di questi lavori, nel 1985-1990 circa, l'unità immobiliare era destinata all'uso del deposito”.
Orbene, l'oggetto della presente controversia non è un deposito, bensì un alloggio
E.R.P. abitativo che, secondo le allegazioni della sig.ra LL, sarebbe stato assegnato
(presumibilmente) al suo nucleo familiare a seguito di una permuta verbale con l'abita- zione dalla quale era stata sfollata.
Se, dunque, prima del 1985-1990 il locale nel quale furono effettuati i lavori (e, dunque, i millantati miglioramenti) era un deposto, è evidente che la deposizione della teste, al di là della sua genericità, non è direttamente riferibile alla vicenda che ci occupa poiché riferisce di lavori atti a rendere abitabile un locale ad uso deposito, non l'alloggio
E.R.P.-
La deposizione è, quindi, del tutto inconferente, pur volendo prescindere dall'evi- dente inattendibilità del teste, dovuto all'interesse di cui la sig.ra latrice, essendo Tes_1 stabile convivente della madre, della quale ha tutta l'utilità a supportarne la posizione giuridica.
L'altro teste, il geom. , è il perito della sig.ra LL che ebbe a Testimone_2 redigere la perizia di parte versata in atti di causa.
Il testimone, escusso all'udienza del 18.2.2020, ha confermato in giudizio il con- tenuto del proprio elaborato peritale.
Egli, pertanto, non è stato in grado di riferire sui fatti di causa e, dunque, sulla effettiva realizzazione dei miglioramenti all'interno dell'alloggio de quo agitur.
In ogni caso, ed a tutto voler concedere all'appellata, la perizia del geom. , Tes_2 con la quale si vorrebbe comprovare l'avvenuta realizzazione di lavori di ristrutturazione dell'alloggio in questione, fa partire la propria disamina dalle “(…) testimonianze dirette di persone più anziane che attualmente risiedono negli alloggi e che hanno vissuto i
Pag. 9 di 13 primi anni subito dopo che gli alloggi furono consegnati” (cfr. perizia, pag. 6).
L'attendibilità scientifica dell'elaborato, che fa discendere la prova dei fatti di causa dagli stessi soggetti occupanti che tali lavori avrebbero realizzato, ha, pertanto, un valore giuridico nullo.
Né la Corte ritiene si possano trarre elementi utili dalla C.T.U. disposta dal Tribu- nale di NI.
Il perito d'ufficio ha accertato che “Dalle ricerche catastali effettuate (…), risulta come la consistenza iniziale di tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso di immobili di cui trattasi, dedotta in modo approssimato dalla visura catastale e dall'e- stratto di mappa, sia non superiore a circa 70 mq complessivi, su due livelli (quindi circa
35 mq a piano)” (cfr. pag. 7) e, dopo avere effettuato una ricognizione nell'immobile periziato ha premesso che “(…) alcune finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi interni ed esterni), risalgono all'epoca della realizzazione e/o “consegna” dell'alloggio (anni '40-
'50), mentre altre risultano più recenti, ma comunque riferibili ad almeno 30 anni fa”
(cfr. pagg. 7 ed 8).
Venendo a specificare tale sua premessa, il C.T.U. ha accertato che “(…) tutti i suddetti impianti e i relativi allacci alle reti pubbliche sono stati realizzati direttamente
a cura e spese dalla Sig.ra GRILLO e/o dei suoi danti causa. Infatti, l'immobile di cui trattasi, insieme con tutte le unità facenti parte dello stesso blocco di costruzioni, all'epoca dell'occupazione da parte degli ex sgomberati del rione Grotte Sant'Andrea, era verosimilmente sprovvisto di impianti tecnologici e allacci alle reti pubbliche, non esistendo in zona (che a quel tempo era lontana e non collegata dal centro abitato) la benché minima opera di urbanizzazione primaria” e che “(…) oltre ai lavori finalizzati a dotare l'immobile dei principali impianti tecnologi di cui si è detto poc'anzi - ivi compresa la rimozione e il successivo ripristino di porzioni di pavimentazione e/o del sottostante massetto in alcune zone dell'alloggio, nonché il rifacimento dei vani accessori a servizio dell'abitazione (bagno e cucina) – sono state eseguite anche opere di pulizia e/o tinteg- giatura di pareti e soffitti, la sostituzione degli infissi interni ed esterni nonché interventi in copertura” (cfr. pag.9).
L'ausiliario, dopo aver esaminato la documentazione esistente negli uffici, ha pre- cisato che “Con particolare riferimento agli ampliamenti di superficie coperta riscontrati all'atto dei sopralluoghi, si rileva come non sia in alcun modo possibile stabile l'epoca di realizzazione degli ampliamenti in questione, ovvero se siano stati realizzati anch'essi prima del 1 settembre 1967 (quando per gli interventi in aree fuori dal centro urbano non vigeva ancora un regime autorizzativo) oppure in data successiva al 1967 senza,
Pag. 10 di 13 in questa eventualità, la richiesta dei necessari titoli autorizzativi e/o comunicazioni e/o autorizzazioni occorrenti dopo il '67, in quanto alcun titolo, autorizzazione o comunica- zione, si ribadisce, risulta reperibile presso gli archivi dei preposti uffici comunali” (cfr. pag. 13).
In considerazione di tale incertezza, ha concluso affermando che “(…) le ultime opere volte a mantenere in efficienza e/o ad integrare gli impianti e le opere di finitura
e rifinitura, anche delle porzioni in ampliamento, siano state eseguite oltre 30-40 anni fa. Le medesime opere sono da assumere come legittime, in quanto qualificabili come opere di manutenzione ordinaria, eseguibili in regime di edilizia libera. Mentre per quanto riguarda gli ampliamenti, non è possibile stabilire alcunché circa l'epoca di rea- lizzazione degli stessi” (cfr. ibidem) ed ha quantificato i miglioramenti in € 14.900,00 tenendo conto unicamente della consistenza originaria dell'immobile di circa 70 mq.
L'accertamento dell'esecuzione dei lavori, dunque, è stata effettuata secondo un procedimento logico deduttivo che se può essere astrattamente condivisibile, non è in grado di stabilire, con esattezza, se i lavori siano stati effettivamente realizzati dalla sig.ra LL.
Vi è infatti, da un lato, incertezza del momento storico in cui ella ebbe ad occupare l'alloggio, dall'altro lato, incertezza sullo stato di manutenzione dell'alloggio al momento dell'occupazione da parte dell'appellante medesima e, dall'altro lato ancora, l'aleatoria individuazione del periodo in cui i lavori sarebbero stati compiuti (riferiti genericamente ad almeno trenta anni addietro).
Condivisibile è, pertanto, l'assunto dell'appellante principale secondo il quale “(…) non è dato sapere nemmeno quale fosse lo stato dei luoghi degli alloggi al momento della consegna da parte del Comune di Andria, né la controparte fornisce adeguata prova in merito” (cfr. appello, pag. 17).
Alla luce dei suesposti principi di diritto, pertanto, atteso che non vi è prova dell'epoca in cui vennero realizzati i lavori e, soprattutto, di chi li abbia realizzati, deve escludersi che possa riconoscersi alla sig.ra LL l'indennizzo per le addizioni asserita- mente realizzate nell'alloggio.
L'accoglimento dell'appello principale comporta, in mancanza di elementi certi di segno contrario, il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale, con il quale la sig.ra LL si duole che “(…) il Giudice di primo grado non ha riconosciuto i migliora- menti sulle aree in ampliamento senza addurre motivazioni in punto di fatto e diritto”
(cfr. pag.23) e chiede che le venga riconosciuto il pagamento della maggior somma di
€ 21.700,00.
Pag. 11 di 13 L'accoglimento dell'appello principale comporta, inoltre, anche l'assorbimento del terzo motivo di appello incidentale con il quale la sig.ra LL si doleva della compensa- zione delle spese di primo grado.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata nella sola parte in cui ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della sig.ra riconoscen- CP_1 dole un indennizzo di € 14.900,00, e confermata nel resto.
L'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto di quello incidentale compor- tano, infine, la condanna della sig.ra LL al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate, sulla base dei valori mi- nimi di tariffa ex D.M. n°55/2014, attesa l'assenza di particolari circostanze di fatto e la non particolare complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore corrispon- dente al valore dichiarato dall'appellante principale (€ 14.900,00).
Sussistono, altresì, i presupposti affinché l'appellante incidentale versi all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto principale dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
e sull'appello incidentale spiegato da quest'ultima, ogni diversa istanza ed CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, an- nulla la condanna dell' al pagamento della somma di € 14.900,00 Parte_1 in favore di;
CP_1
2. rigetta l'appello incidentale e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 dell' che liquida, per il primo grado, in € 2.540,00 per compensi Parte_1
e, per il presente grado, in € 400,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del proprio gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.;
5. pone definitivamente a carico dell'appellante incidentale le spese di C.T.U., come liquidate dal giudice di primo grado.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Pag. 12 di 13 Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Il Presidente dott. Salvatore LL
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