Decreto cautelare 3 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 01237/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Imparato e Vania Cunial, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, in data -OMISSIS- con cui veniva disposta “ la revisione della patente di guida ” con l’avviso che “ entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento definitivo, la S.V. dovrà presentare presso un Ufficio della Motorizzazione civile istanza di esame di idoneità ”;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che il provvedimento è motivato con riferimento al solo sinistro occorso in data -OMISSIS- dal quale sono derivate lesioni non gravi esclusivamente alla ricorrente e al figlio;
- che dalla documentazione prodotta non emergono altri elementi che possono supportare l’adozione del provvedimento impugnato;
- che dalla sospensione della patente deriva un danno grave ed irreparabile alla ricorrente sia in relazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa sia in relazione alle esigenze famigliari;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto per la peculiarità della fattispecie e, in particolare, in ragione delle conseguenze del sinistro, di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 settembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.