TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1130 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti CIPRIANI TIZIANA e SISTO Parte_1
GIANFRANCO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa la parte ricorrente ha depositato atto con il quale, pur non dando conto dell'osservanza delle formalità di cui all'art. 306 c.p.c., ha rappresentato, tuttavia, di non avere “più interesse agli atti del procedimento de quo”, essendo così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, alla luce del fatto che il riconoscimento della prestazione richiesta (v. prospetto pagamento prestazione con data valuta/esigibilità del 20.01.2025)
è intervenuto esattamente (e solamente) un giorno prima della proposizione del presente ricorso, tenuto pure conto delle ragioni della presente decisione, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 21.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1130/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti CIPRIANI TIZIANA e SISTO Parte_1
GIANFRANCO
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa la parte ricorrente ha depositato atto con il quale, pur non dando conto dell'osservanza delle formalità di cui all'art. 306 c.p.c., ha rappresentato, tuttavia, di non avere “più interesse agli atti del procedimento de quo”, essendo così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, alla luce del fatto che il riconoscimento della prestazione richiesta (v. prospetto pagamento prestazione con data valuta/esigibilità del 20.01.2025)
è intervenuto esattamente (e solamente) un giorno prima della proposizione del presente ricorso, tenuto pure conto delle ragioni della presente decisione, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 21.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella