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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al n. 676/2023 del ruolo generale, promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Francesca Piozzi
nei confronti di
– appellata - Controparte_1
Avv. Fabio Pisillo
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 214 del 2023, pubblicata in data 10.10.2023.
1 All'esito della trattazione scritta della causa, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24.9.2024, viste le note depositate da entrambe le parti nel termine assegnato, ha deciso la causa con la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il ricorso proposto da nei confronti della appellata, con il quale ella Parte_1 Controparte_2 aveva impugnato il provvedimento adottato il 27.4.2022 con il quale è stata disposta la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione a causa della mancata adesione all'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge durante la recente pandemia da COVID
-19.
In sintesi, l'odierna appellante è dipendente della appellata e presta servizio presso il Dipartimento della Prevenzione di Massa Marittima. È pacifico che ella non si sia sottoposta alla vaccinazione prevista in occasione della pandemia da COVID-19.
La lavoratrice, infatti, ha ritenuto di non essere obbligata a vaccinarsi in quanto ella non svolge mansioni sanitarie e la struttura alla quale è adibita non rientra tra quelle previste dall'art. 8 ter D.Lgs 502/1992. Evidenzia, inoltre, di essere stata malata di
COVID e di avere quindi ottenuto, dopo la guarigione, la “certificazione verde” fino al
12.7.2022, ossia fino ad epoca successiva all'emissione della delibera di sospensione.
Il Tribunale di Grosseto, dopo la costituzione e la difesa della ha respinto la domanda della ricorrente sul presupposto che la struttura alla quale ella era adibita rientrasse tra quelle indicate dall'art. 8 ter citato. Ne deriva che, per quanto ella fosse adibita a mansioni amministrative e non sanitarie, sussisteva comunque l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale.
Per quanto riguarda la certificazione verde della quale era in possesso la lavoratrice, il primo Giudice, richiamata la normativa e gli atti del Ministero della Salute, osserva che: la normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle certificazioni verdi covid 19 (certificazione che peraltro, per espressa previsione del d.l. 24.3.2022 n. 24, è considerata in fase di graduale eliminazione) in quanto essa non equivale ad adempimento dell'obbligo vaccinale;
obbligo che – per il lavoratore mai vaccinato - va assolto, sulla scorta delle indicazioni integrative fornite dal Ministero della salute, entro il termine massimo di 90 giorni dal contagio;
(ii) la ricorrente (positiva al 13.1.2022; vd. doc. 5 ric.) ancora alla data odierna non risulta
2 aver effettuato alcuna vaccinazione, nonostante sia ormai scaduto financo il termine massino indicato nella certificazione verde rafforzata (12.7.2022), cui ella si richiama in funzione dell'invocata legittimità del proprio “differimento”.
Il Tribunale, infine, osserva che la , esaurito il periodo di sospensione, è stata Pt_1 riammessa in servizio. Ne deriva che, non avendo ella proposto alcuna domanda di condanna al pagamento della retribuzione non erogata durante la sospensione, deve ritenersi ormai carente l'interesse della stessa a proseguire il giudizio.
Appella quindi la lavoratrice soccombente in primo grado con motivi che rinnovano le questioni già sollevate in primo grado.
Secondo la appellante, la sentenza di primo grado sarebbe errata per avere ritenuto che la struttura alla quale ella era adibita fosse inclusa tra quelle per le quali sussisteva un generale obbligo di vaccinazione:
Al riguardo, si osserva che la SI.ra ha espressamente dedotto in atti che la Pt_1 struttura, in cui a tutt'oggi lavora, non eroga, in assoluto, prestazioni sanitarie, e che né lei, né gli altri 9 dipendenti svolgono prestazioni sanitarie, di nessun tipo, specificando, altresì che, non solo non le svolgono, ma non possono in nessun caso svolgerle. Per provare tale assunto, ha domandato, in via istruttoria, sin dal ricorso introduttivo, di ordinarsi alla controparte l'esibizione del suo mansionario e di quello degli altri dipendenti, ma il Giudice, come risulta dalla motivazione sottesa al presente capo di impugnazione, ha ritenuto irrilevante il dato relativo al tipo di mansioni svolte e, per tale effetto, ha disatteso la richiesta istruttoria svolta dalla ricorrente, ai predetti fini.
In definitiva, secondo la appellante, che cita la sentenza Tribunale di Torino 1151 del
20.07.2022 e quella del Tribunale di Ivrea 172 del 1^ luglio 2022: ciò che rileva, infatti, ai fini dell'identificazione della tipologia della struttura in cui è inserito il dipendente è la mansione in concreto svolta, per verificare se il lavoratore, in concreto ed effettivamente, venga in contatto con i soggetti ricoverati o assistiti in strutture sanitarie ospedaliere
Errata la sentenza anche nella parte in cui ha applicato, alla valenza della sua
“certificazione verde”, le norme dettate per il personale sanitario.
3 Per l'effetto, da quanto sopra ne discende un'unica conseguenza: non essendo la
SI.ra un professionista sanitario o un operatore di interesse sanitario, come Pt_1 confermato dal Giudice nel provvedimento di rigetto, e non appartenendo ad alcun ordine professionale, la stessa non poteva e non doveva essere sospesa, in data
27.04.2022, poiché era in possesso di regolare green pass, avente validità sino al
12.07.2022.
Quanto alla questione dell'interesse ad agire, la appellante ricorda di avere richiesto una pronuncia di annullamento o disapplicazione della stessa delibera, da parte del
G.O., in funzione di Giudice del Lavoro: Pertanto, in tali ultime domande si rinviene l'interesse ad agire che ha costretto l'odierna appellante a promuovere il giudizio di primo grado, seppur in assenza di apposita domanda di condanna, posto che, ove fosse stata riconosciuta l'illegittimità della delibera de qua, il Giudice avrebbe dovuto disapplicarla, per quanto sopra premesso, dichiarando, come richiesto (con ogni consequenziale provvedimento) il conseguente diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione non corrisposta, nel periodo di sospensione. Infatti, a nulla rileva che la ricorrente non abbia esplicitato una domanda di condanna, atteso che, ove fosse stata disapplicata la delibera, sarebbe stato sufficiente per il sottoscritto procuratore richiedere all' il pagamento della retribuzione, tenuto conto che, in difetto, quest'ultima sarebbe incorsa in un'ipotesi di indebito arricchimento. Va da sé quindi che la richiesta svolta per la disapplicazione o l'annullamento, con ogni conseguenziale provvedimento, sta a significare con ogni declaratoria del caso, in merito alle conseguenze normative (reintegrazione ormai superata) ed economiche
(retribuzione) dell'accertata illegittimità e connessa disapplicazione della delibera impugnata.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo questa Corte territoriale l'appello è infondato.
Logicamente preliminare è il motivo d'appello che riguarda la carenza di interesse ad agire, eccezione sulla quale insiste la appellata.
Orbene, sembra alla Corte che, indipendentemente dalle formule adottate nelle conclusioni del ricorso, la domanda della riguardi, in sostanza, la legittimità Pt_1
4 o meno della sospensione dal servizio che la ha disposto nei suoi confronti. Se
l'avvenuta riammissione in servizio rende non più attuale l'interesse alla
“reintegrazione”, resta l'interesse ad ottenere una decisione circa la correttezza di quella sospensione, a fini retributivi o altro.
Passando, quindi, al merito, pacifici i fatti di causa, le questioni controverse sono essenzialmente due.
La prima riguarda la sussistenza di un obbligo vaccinale in capo alla , non in Pt_1 virtù delle mansioni svolte ma in riferimento alla struttura sanitaria alla quale ella era adibita.
La seconda, che presuppone una risposta positiva alla prima questione, riguarda l'incidenza della “certificazione verde” in suo possesso sulla sussistenza di questo obbligo vaccinale.
Orbene, per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 4 ter del DL 44 del 2021 ha esteso l'obbligo di vaccinarsi anche al c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
Il riferimento è quindi alle:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale,
a ciclo continuativo o diurno, come elencate nel citato art. 8 ter.
E' pacifico che la appellante fosse addetta ad un dipartimento di prevenzione della appellata.
Secondo l'art. 7 bis dello stesso D.Lgs 502 del 1992: Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle
5 malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.
L'art. 7 ter chiarisce che: il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria;
igiene delle produzioni zootecniche;
tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Così riassunta la normativa in questione, sembra alla Corte che non si possa seriamente dubitare dell'esistenza di un obbligo di vaccinarsi in capo alla . Pt_1
L'art. 4 ter, come detto, estende tale obbligo al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in una delle strutture richiamate e questo riferimento non può che essere inteso nel senso di includervi anche il personale amministrativo. Del resto, come osserva la appellata, se la norma intendesse richiamare solo il personale sanitario, la previsione sarebbe inutile perché già contenuta nei precedenti articoli.
Non è dunque fondata la tesi della appellante secondo la quale sarebbe necessario
6 accertare in concreto le attività lavorative svolte, posto che la legge ha scelto di fare riferimento, piuttosto, alle strutture, includendovi tutto il personale ivi assegnato.
Tenuto conto delle funzioni che la legge assegna ai dipartimenti per la prevenzione non si può dubitare che essi siano inclusi nella previsione oggi in esame. Si consideri che, come detto, tali dipartimenti operano “mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”; ben si comprende, dunque, come tali strutture non potessero essere escluse dagli obblighi vaccinali.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186 del 2023, si è occupata proprio della questione relativa alla: presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile».
Orbene, secondo la Consulta: 5.1.- La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023).
In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione.
Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria.
Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia.
7 5.2.- Quella "sanitaria" è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo, toccando inizialmente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ex art.
4-bis del
d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura "sanitaria", anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti).
Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.
E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023).
Qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice a quo, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento
8 dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo) (ancora sentenza
n. 185 del 2023).
Inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) - grazie al suo carattere semplificato
e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse - consentiva di rimettere
l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n.
172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n. 185 del 2023).
5.3.- Tanto premesso, nel caso in esame si tratta, in particolare, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile.
In realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione.
Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando - come si è sopra rilevato - una
9 tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli.
Va, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno.
Per quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione - pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia - non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale.
Deve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile.
5.4.- Come già nelle precedenti decisioni in tema di obbligo vaccinale, sopra ricordate,
a tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa va aggiunto che essa risulta non sproporzionata.
Le norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare
10 - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)”.
Il motivo d'appello è quindi infondato e per le stesse ragioni la sentenza appellata risulta corretta anche laddove non ha ritenuto necessaria l'attività istruttoria richiesta dalla parte.
Residua la questione relativa al possesso, da parte della appellante, della c.d. certificazione verde, che deriva dal suo essersi ammalata di COVID e poi guarita.
Orbene, l'art. 4 comma 5 del citato D.L. 44 del 2021, prevede che: In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
È vero che la norma è formalmente riferita al personale sanitario, come emerge dal riferimento all'Ordine professionale territorialmente competente. Nondimeno, ritiene la Corte che i medesimi adempimenti fossero imposti anche alla odierna appellante in quanto attuativi di un generale piano di prevenzione e contrasto alla pandemia in corso. Si deve infatti considerare che l'obbligo di vaccinarsi, inizialmente previsto per il personale sanitario, è stato via via esteso a molte altre categorie di lavoratori con la conseguenza che anche la disciplina relativa alla guarigione ed alla successiva vaccinazione non poteva che considerarsi applicabile anche a queste categorie.
La norma opera un rinvio alle circolari del Ministero della Salute e queste prevedevano che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da
SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione,
a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità̀ di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione
(data di fine isolamento)”.
11 È pacifico che la non si sia mai vaccinata, né entro i 90 giorni indicati né Pt_1 successivamente.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma e si liquidano ai sensi del DM
n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa, nei valori medi, senza istruttoria.
Per il rigetto totale dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro,
n. 214 del 2023, pubblicata in data 10.10.2023.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in
€ 6.946,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Firenze, il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
12
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al n. 676/2023 del ruolo generale, promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Francesca Piozzi
nei confronti di
– appellata - Controparte_1
Avv. Fabio Pisillo
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 214 del 2023, pubblicata in data 10.10.2023.
1 All'esito della trattazione scritta della causa, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto del 24.9.2024, viste le note depositate da entrambe le parti nel termine assegnato, ha deciso la causa con la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il ricorso proposto da nei confronti della appellata, con il quale ella Parte_1 Controparte_2 aveva impugnato il provvedimento adottato il 27.4.2022 con il quale è stata disposta la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione a causa della mancata adesione all'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge durante la recente pandemia da COVID
-19.
In sintesi, l'odierna appellante è dipendente della appellata e presta servizio presso il Dipartimento della Prevenzione di Massa Marittima. È pacifico che ella non si sia sottoposta alla vaccinazione prevista in occasione della pandemia da COVID-19.
La lavoratrice, infatti, ha ritenuto di non essere obbligata a vaccinarsi in quanto ella non svolge mansioni sanitarie e la struttura alla quale è adibita non rientra tra quelle previste dall'art. 8 ter D.Lgs 502/1992. Evidenzia, inoltre, di essere stata malata di
COVID e di avere quindi ottenuto, dopo la guarigione, la “certificazione verde” fino al
12.7.2022, ossia fino ad epoca successiva all'emissione della delibera di sospensione.
Il Tribunale di Grosseto, dopo la costituzione e la difesa della ha respinto la domanda della ricorrente sul presupposto che la struttura alla quale ella era adibita rientrasse tra quelle indicate dall'art. 8 ter citato. Ne deriva che, per quanto ella fosse adibita a mansioni amministrative e non sanitarie, sussisteva comunque l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale.
Per quanto riguarda la certificazione verde della quale era in possesso la lavoratrice, il primo Giudice, richiamata la normativa e gli atti del Ministero della Salute, osserva che: la normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle certificazioni verdi covid 19 (certificazione che peraltro, per espressa previsione del d.l. 24.3.2022 n. 24, è considerata in fase di graduale eliminazione) in quanto essa non equivale ad adempimento dell'obbligo vaccinale;
obbligo che – per il lavoratore mai vaccinato - va assolto, sulla scorta delle indicazioni integrative fornite dal Ministero della salute, entro il termine massimo di 90 giorni dal contagio;
(ii) la ricorrente (positiva al 13.1.2022; vd. doc. 5 ric.) ancora alla data odierna non risulta
2 aver effettuato alcuna vaccinazione, nonostante sia ormai scaduto financo il termine massino indicato nella certificazione verde rafforzata (12.7.2022), cui ella si richiama in funzione dell'invocata legittimità del proprio “differimento”.
Il Tribunale, infine, osserva che la , esaurito il periodo di sospensione, è stata Pt_1 riammessa in servizio. Ne deriva che, non avendo ella proposto alcuna domanda di condanna al pagamento della retribuzione non erogata durante la sospensione, deve ritenersi ormai carente l'interesse della stessa a proseguire il giudizio.
Appella quindi la lavoratrice soccombente in primo grado con motivi che rinnovano le questioni già sollevate in primo grado.
Secondo la appellante, la sentenza di primo grado sarebbe errata per avere ritenuto che la struttura alla quale ella era adibita fosse inclusa tra quelle per le quali sussisteva un generale obbligo di vaccinazione:
Al riguardo, si osserva che la SI.ra ha espressamente dedotto in atti che la Pt_1 struttura, in cui a tutt'oggi lavora, non eroga, in assoluto, prestazioni sanitarie, e che né lei, né gli altri 9 dipendenti svolgono prestazioni sanitarie, di nessun tipo, specificando, altresì che, non solo non le svolgono, ma non possono in nessun caso svolgerle. Per provare tale assunto, ha domandato, in via istruttoria, sin dal ricorso introduttivo, di ordinarsi alla controparte l'esibizione del suo mansionario e di quello degli altri dipendenti, ma il Giudice, come risulta dalla motivazione sottesa al presente capo di impugnazione, ha ritenuto irrilevante il dato relativo al tipo di mansioni svolte e, per tale effetto, ha disatteso la richiesta istruttoria svolta dalla ricorrente, ai predetti fini.
In definitiva, secondo la appellante, che cita la sentenza Tribunale di Torino 1151 del
20.07.2022 e quella del Tribunale di Ivrea 172 del 1^ luglio 2022: ciò che rileva, infatti, ai fini dell'identificazione della tipologia della struttura in cui è inserito il dipendente è la mansione in concreto svolta, per verificare se il lavoratore, in concreto ed effettivamente, venga in contatto con i soggetti ricoverati o assistiti in strutture sanitarie ospedaliere
Errata la sentenza anche nella parte in cui ha applicato, alla valenza della sua
“certificazione verde”, le norme dettate per il personale sanitario.
3 Per l'effetto, da quanto sopra ne discende un'unica conseguenza: non essendo la
SI.ra un professionista sanitario o un operatore di interesse sanitario, come Pt_1 confermato dal Giudice nel provvedimento di rigetto, e non appartenendo ad alcun ordine professionale, la stessa non poteva e non doveva essere sospesa, in data
27.04.2022, poiché era in possesso di regolare green pass, avente validità sino al
12.07.2022.
Quanto alla questione dell'interesse ad agire, la appellante ricorda di avere richiesto una pronuncia di annullamento o disapplicazione della stessa delibera, da parte del
G.O., in funzione di Giudice del Lavoro: Pertanto, in tali ultime domande si rinviene l'interesse ad agire che ha costretto l'odierna appellante a promuovere il giudizio di primo grado, seppur in assenza di apposita domanda di condanna, posto che, ove fosse stata riconosciuta l'illegittimità della delibera de qua, il Giudice avrebbe dovuto disapplicarla, per quanto sopra premesso, dichiarando, come richiesto (con ogni consequenziale provvedimento) il conseguente diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione non corrisposta, nel periodo di sospensione. Infatti, a nulla rileva che la ricorrente non abbia esplicitato una domanda di condanna, atteso che, ove fosse stata disapplicata la delibera, sarebbe stato sufficiente per il sottoscritto procuratore richiedere all' il pagamento della retribuzione, tenuto conto che, in difetto, quest'ultima sarebbe incorsa in un'ipotesi di indebito arricchimento. Va da sé quindi che la richiesta svolta per la disapplicazione o l'annullamento, con ogni conseguenziale provvedimento, sta a significare con ogni declaratoria del caso, in merito alle conseguenze normative (reintegrazione ormai superata) ed economiche
(retribuzione) dell'accertata illegittimità e connessa disapplicazione della delibera impugnata.
Si è costituita in giudizio la ed ha chiesto il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo questa Corte territoriale l'appello è infondato.
Logicamente preliminare è il motivo d'appello che riguarda la carenza di interesse ad agire, eccezione sulla quale insiste la appellata.
Orbene, sembra alla Corte che, indipendentemente dalle formule adottate nelle conclusioni del ricorso, la domanda della riguardi, in sostanza, la legittimità Pt_1
4 o meno della sospensione dal servizio che la ha disposto nei suoi confronti. Se
l'avvenuta riammissione in servizio rende non più attuale l'interesse alla
“reintegrazione”, resta l'interesse ad ottenere una decisione circa la correttezza di quella sospensione, a fini retributivi o altro.
Passando, quindi, al merito, pacifici i fatti di causa, le questioni controverse sono essenzialmente due.
La prima riguarda la sussistenza di un obbligo vaccinale in capo alla , non in Pt_1 virtù delle mansioni svolte ma in riferimento alla struttura sanitaria alla quale ella era adibita.
La seconda, che presuppone una risposta positiva alla prima questione, riguarda l'incidenza della “certificazione verde” in suo possesso sulla sussistenza di questo obbligo vaccinale.
Orbene, per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 4 ter del DL 44 del 2021 ha esteso l'obbligo di vaccinarsi anche al c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
Il riferimento è quindi alle:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale,
a ciclo continuativo o diurno, come elencate nel citato art. 8 ter.
E' pacifico che la appellante fosse addetta ad un dipartimento di prevenzione della appellata.
Secondo l'art. 7 bis dello stesso D.Lgs 502 del 1992: Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle
5 malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.
L'art. 7 ter chiarisce che: il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria;
igiene delle produzioni zootecniche;
tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Così riassunta la normativa in questione, sembra alla Corte che non si possa seriamente dubitare dell'esistenza di un obbligo di vaccinarsi in capo alla . Pt_1
L'art. 4 ter, come detto, estende tale obbligo al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in una delle strutture richiamate e questo riferimento non può che essere inteso nel senso di includervi anche il personale amministrativo. Del resto, come osserva la appellata, se la norma intendesse richiamare solo il personale sanitario, la previsione sarebbe inutile perché già contenuta nei precedenti articoli.
Non è dunque fondata la tesi della appellante secondo la quale sarebbe necessario
6 accertare in concreto le attività lavorative svolte, posto che la legge ha scelto di fare riferimento, piuttosto, alle strutture, includendovi tutto il personale ivi assegnato.
Tenuto conto delle funzioni che la legge assegna ai dipartimenti per la prevenzione non si può dubitare che essi siano inclusi nella previsione oggi in esame. Si consideri che, come detto, tali dipartimenti operano “mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”; ben si comprende, dunque, come tali strutture non potessero essere escluse dagli obblighi vaccinali.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186 del 2023, si è occupata proprio della questione relativa alla: presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile».
Orbene, secondo la Consulta: 5.1.- La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023).
In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione.
Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria.
Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia.
7 5.2.- Quella "sanitaria" è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo, toccando inizialmente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ex art.
4-bis del
d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura "sanitaria", anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti).
Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.
E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023).
Qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice a quo, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento
8 dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo) (ancora sentenza
n. 185 del 2023).
Inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) - grazie al suo carattere semplificato
e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse - consentiva di rimettere
l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n.
172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n. 185 del 2023).
5.3.- Tanto premesso, nel caso in esame si tratta, in particolare, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile.
In realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione.
Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando - come si è sopra rilevato - una
9 tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli.
Va, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno.
Per quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione - pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia - non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale.
Deve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile.
5.4.- Come già nelle precedenti decisioni in tema di obbligo vaccinale, sopra ricordate,
a tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa va aggiunto che essa risulta non sproporzionata.
Le norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare
10 - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)”.
Il motivo d'appello è quindi infondato e per le stesse ragioni la sentenza appellata risulta corretta anche laddove non ha ritenuto necessaria l'attività istruttoria richiesta dalla parte.
Residua la questione relativa al possesso, da parte della appellante, della c.d. certificazione verde, che deriva dal suo essersi ammalata di COVID e poi guarita.
Orbene, l'art. 4 comma 5 del citato D.L. 44 del 2021, prevede che: In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
È vero che la norma è formalmente riferita al personale sanitario, come emerge dal riferimento all'Ordine professionale territorialmente competente. Nondimeno, ritiene la Corte che i medesimi adempimenti fossero imposti anche alla odierna appellante in quanto attuativi di un generale piano di prevenzione e contrasto alla pandemia in corso. Si deve infatti considerare che l'obbligo di vaccinarsi, inizialmente previsto per il personale sanitario, è stato via via esteso a molte altre categorie di lavoratori con la conseguenza che anche la disciplina relativa alla guarigione ed alla successiva vaccinazione non poteva che considerarsi applicabile anche a queste categorie.
La norma opera un rinvio alle circolari del Ministero della Salute e queste prevedevano che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da
SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione,
a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità̀ di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione
(data di fine isolamento)”.
11 È pacifico che la non si sia mai vaccinata, né entro i 90 giorni indicati né Pt_1 successivamente.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma e si liquidano ai sensi del DM
n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile, di complessità bassa, nei valori medi, senza istruttoria.
Per il rigetto totale dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro,
n. 214 del 2023, pubblicata in data 10.10.2023.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in
€ 6.946,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Firenze, il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
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