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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/06/2024, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione II civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alfredo Grosso - Presidente dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore dott. Maria Gabriella Rigoletti - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n.995/2023 RG, riservato alla decisione del
Collegio, ex art.352 u.c. c.p.c. all'esito dell'udienza del 6.5.2024, promosso da:
in Limone Piemonte, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianemilio
Genovesi del Foro di Genova, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genova, via N. Bacigalupo n.4/21 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 010532749; indirizzo PEC: , Email_1
come da delega in atti,
-appellante- nei confronti di
Avv. , rappresentata e difesa in proprio ex art.86 c.p.c. e con Controparte_2
l'avv. Giovanni Sanna del Foro di Savona, elettivamente domiciliata in Savona, presso lo studio del secondo via Gramsci n.14/5 -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzi PEC: e Email_2
, come da delega in atti, Email_3
-appellata- oggetto: impugnazione delibere condominiali
Conclusioni delle parti costituite:
L'avv. G. Genovesi per l'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Torino, previa ogni eventuale attività processuale anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali come da istanze istruttorie in atti, previa acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado Tribunale di Cuneo, RG 1353/2021, per tutte le ragioni esposte e previo ogni altro provvedimento necessario ed opportuno, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, accogliere il gravame proposto e, in totale riforma della sentenza n.
1 645/2022, pronunciata a verbale all'udienza del 30 giugno 2022 dal Tribunale di
Cuneo, Giudice Dott. Balza, nel procedimento R.G. n. 645/2022, e notificata in data 18 giugno 2023: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 645/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo per le motivazioni di cui in parte narrativa;
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione datato
29.4.2021 (introduttivo del giudizio di primo grado R.G. 1353/2021) asseritamente notificato a mezzo pec in data 29 aprile 2021 e mai ricevuta e ciò considerato previa occorrenda rimessioni in termini dell'appellante per i motivi di cui in narrativa, o in ogni caso, preso atto di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c. attesa la predetta nullità, rimettere il presente giudizio al giudice di primo grado
(Tribunale di Cuneo) ordinandone la riassunzione nei termini di legge e, per quanto occorra, accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n.
645/2022; Nel merito, in ogni caso: senza inversione alcuno dell'onere probatorio, rimettere in termini l'odierno appellante e conseguentemente ammettere le istanze istruttorie formulate e le prove costituite e costituende in atti e in ogni caso rigettare le domande avversarie formulate nei confronti del conchiudente in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto, con conseguente condanna dell'avv. alla restituzione di quanto Controparte_2
già eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado in oggi appellata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: si insta per l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare la mancata notifica a mezzo pec dell'atto di citazione datato 29.4.2021 da parte dell'avv. ; per l'ammissione di prova Controparte_2
per interrogatorio formale e per testi, infra indicandi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'edificio è costituito da un unico e solo edificio CP_1
strutturalmente unito da muri e fondamenta comuni, come da regolamento condominiale che, se del caso, si rammostra al teste;
2. Vero che l'ordinanza del
Comune di Limone Piemonte del 4.10.2021 ha disposto il solo “immediato sgombero, inaccessibilità ed inagibilità del ”;
3. Vero che Controparte_1 successivamente all'emanazione dell'ordinanza n. 40 del 4 ottobre 2020 da parte del Comune di Limone Piemonte vi sono stati numerosi sopralluoghi e incontri fra il geom. , il Geom. l'ing. e le autorità CP_3 CP_4 CP_5
comunali volti a confermare la messa in sicurezza della porzione di fabbricato ammalorato dall'alluvione verificatasi in data 2 ottobre 2020; 4. Vero che il
2 Comune di Limone Piemonte a modifica dell'ordinanza 4/2020 ha emanato le successive ordinanze n. 30/2021 e 62/2021 confermando l'avvenuta messa in pristino e stabilità dell'edificio; Si indicano a testi, anche in controprova su eventuali capitoli avversari ammessi, il Geom. e l'Ing. Controparte_6
. Ci si riserva altresì ulteriore capitolazione e indicazione di CP_5
testimoni”.
Gli avv. L. Novaro e G. Sanna per l'appellata hanno così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino dichiarare inammissibile l'appello proposto dal . Con vittoria di spese anche della fase cautelare”. Controparte_1
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Controparte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo la riforma della sentenza Controparte_2
del Tribunale di Cuneo, in data 30.6.2022, che ha annullato le delibere assembleari del 6.12.2020 e del 26.1.2021 regolando le spese processuali del grado a favore di : l'appellante, rilevato di essere venuto a Controparte_2
conoscenza della pendenza del giudizio solo il 18.6.2023, in occasione della notificazione delle sentenza impugnata come atto prodromico all'esecuzione, ha contestato la legittimità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, instando per la rimessione in termini e per la rimessione al primo
Giudice e chiedendo, nel merito, il rigetto dei rilievi della controparte con accertamento della validità delle delibere impugnate e con le pronunce conseguenti in punto spese processuali.
aveva adito il Tribunale di Cuneo impugnando la delibera Controparte_2 assembleare condominiale del 6.12.2020, nell'ambito di un giudizio in cui si era ritualmente costituito il contraddittorio;
l'attrice aveva provveduto ad impugnare anche la delibera del 26.1.2021, ritenendola sostanzialmente reiterativa della precedente, con iscrizione a ruolo del presente procedimento, sempre avanti al
Tribunale di Cuneo, nel cui ambito però non si era costituito alcuno in primo grado;
nonostante la segnalazione in atto di citazione della pendenza del primo giudizio, non era stata disposta la riunione e i due processi erano stati trattati separatamente.
Il giudizio di impugnazione della delibera del 26.1.2021 si era concluso, prima dell'altro pur precedentemente radicato, con la sentenza del 30.6.2022 del
Tribunale di Cuneo, favorevole all'avv. , che aveva annullato le Controparte_2
delibere del 6.12.2020 e del 26.1.2021 condannando il al pagamento CP_1
3 delle spese processuali di primo grado. La sentenza era stata notificata al solo in data 18.6.2023 a fini esecutivi. CP_1
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Cuneo del 30.6.2022, entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione, evidenziando in primis di non aver conosciuto l'atto di citazione per il primo grado: ciò perché la pec di notificazione inviata dall'attrice appellata “è stata di default 'archiviata' dal client senza ricevuta della stessa sul computer. Ovvero il
Client ha spostato in automatico in archivio web (nemmeno sull'archivio del computer fisso bensì online) la notifica ricevuta. Pertanto sebbene risulti consegnata, la stessa non è mai stata né ricevuta né lavorata da . Il CP_7 che comporta una nullità della notifica dell'atto di citazione che, di fatto, non è mai pervenuto all'esponente, e di cui l'amministratore in carica ha avuto notifica solo in data 18.6.2023 a seguito di notifica della sentenza a mezzo pec e di successive verifiche eseguite presso il Tribunale di Cuneo” (così l'atto di appello,
a pag.2). L'appellante ha insistito quindi per la declaratoria di nullità della notificazione, stigmatizzando inoltre l'omessa disposizione della riunione del presente procedimento all'altro precedentemente radicato per l'impugnazione della delibera del 6.12.2020 che il Tribunale di Cuneo ben avrebbe potuto disporre d'ufficio sulla base della segnalazione contenuta nell'atto introduttivo, e ha chiesto comunque di essere rimesso in termini per lo svolgimento dell'opportuna attività difensiva, specificamente articolata nell'atto di appello.
Si è ritualmente costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità dell'appello, sia per tardività e per l'assenza dei presupposti per la rimessione in termini, sia per il mancato rispetto del disposto dell'art.342 c.p.c.
Rileva l'appellata che la notificazione dell'atto di citazione per il primo grado è stata accettata e consegnata correttamente, come da ricevuta generata dal sistema,
e che la problematica denunciata dal non ha impedito in assoluto la CP_1 consultazione del messaggio di pec, visibile nell'archivio web al pari di altre comunicazioni ricevute da come si legge nella perizia depositata Controparte_8
dalla controparte.
Nominato il Consigliere Istruttore, respinte le istanze si sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e svolta in forma scritta avanti ad esso la prima udienza,
è stata fissata udienza ex art.352 c.p.c. e, all'esito della stessa, in applicazione del disposto del comma 2 della stessa norma, è stata riservata la decisione della controversia al Collegio -nella formazione sopra riportata-.
4 ********************************
L'appello proposto dal sarebbe tempestivo, ex art.327 co Controparte_1
2 e 326 c.p.c., se si dovesse tenere conto della notificazione della sentenza del
Tribunale di Cuneo, avvenuta il 18.6.2023 ad opera di , come Controparte_2 primo momento attraverso il quale l'appellante ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza del giudizio civile concluso con la stessa pronuncia, e cioè se effettivamente si dovesse ritenere nulla la notificazione dell'atto di citazione per il primo grado: in tal caso inoltre l'esito del giudizio dovrebbe essere la rimessione al primo Giudice, ex art.354 c.p.c.
In concreto, emerge dalla stessa perizia di parte allegata dal all'atto CP_1 di appello che la notificazione dell'atto di citazione era stata effettivamente inoltrata alla pec della società amministratrice del Parte_1
ed era stata consegnata -vi sono del resto le ricevute informatiche di accettazione e consegna attestanti l'inoltro regolare della notificazione alla pec della società- ma, per un problema tecnico riguardante il sistema utilizzato dall'amministratrice
-client thunderbird in IMAP per la lettura della PEC-, il contenuto della pec era visibile solo tramite accesso online alla Email_4 nell'archivio web.
Si richiama, in proposito, il contenuto della relazione tecnica predisposta nell'interesse dell'appellante da “Tutti i pc presenti in azienda Controparte_9
utilizzano il client thunderbird in IMAP per la lettura della PEC, compresi alcuni dispositivi mobili – cellulari o tablet. La email pec risulta essere inviata il
29/04/2021 dal mittente come da allegato Email_2
dello stesso cliente, corredata da traccia di accettazione da parte dei server.
Dall'analisi emerge che: la email pec risulta ricevuta, ma è visibile solamente tramite accesso alla webmail della pec la email Email_5 risulta presente solamente nella sezione denominata “ARCHIVIO”. Il client in locale è stato installato ormai da alcuni anni, su richiesta di e fino ad CP_7
oggi non ha mai evidenziato criticità. Il client in locale – in questo caso thunderbird – non mostra la sezione ARCHIVIO della pec legalmail, per questo dai vari pc non risulta visibile”. La Pec è accessibile in Archivio web, nel quale
è stata automaticamente spostata dal Client. Da quanto esposto consegue che: la pec era stata correttamente consegnata all'indirizzo di ed era Controparte_8 ad essa accessibile, pur se non dai PC utilizzati dalla società ma nell'archivio
5 web; il problema di funzionamento ha riguardato il Client dell'amministratrice del Condominio”.
Da quanto esposto consegue che la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado è avvenuta ritualmente e che il suo contenuto era esaminabile da
[...] ma, per un problema riguardante il Client dell'amministratrice del CP_8
ciò era possibile solo accedendo all'archivio web della pec di CP_1 [...]
CP_8
Non è ipotizzabile alcun profilo di nullità della notificazione: infatti l'attività volta alla corretta notificazione a carico dell'attrice è stata posta Controparte_2
in essere in modo corretto e validamente, ed è intervenuta la ricezione dell'atto notificato, con gli allegati, da parte del destinatario, mentre il problema di funzionamento del sistema di lettura della pec utilizzato da che Controparte_8
se pure non ha permesso alla stessa di accedere direttamente a quanto notificato dai PC utilizzati dalla società ha messo comunque detta documentazione a disposizione nell'archivio web che avrebbe potuto essere consultato, non costituisce fattore estraneo non imputabile ma funzionamento anomalo dello strumento informatico ascrivibile alla società amministratrice -cfr., al riguardo,
Cass. n.33622/2021, in motivazione;
cfr. anche Cass. n.19384/2023 e n.25228/2023 in materia di rimessione in termini-.
Non è infine prospettabile alcuna rimessione in termini a favore del CP_1
, né con riferimento alle attività difensive che avrebbero dovuto/potuto
[...]
essere svolte in primo grado, né con riferimento alla proposizione di appello perché, una volta ritenuta pienamente valida la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio così instaurato in contumacia del convenuto appellante non è affetta da alcun profilo di nullità ed è passata in giudicato con il decorso del termine lungo dalla sua pubblicazione senza proposizione di impugnazione: in assenza delle condizioni enucleabili dall'art.327 co 2 c.p.c. che, nel caso di specie, si escludono per quanto sopra detto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado non può essere messo in discussione.
In conclusione, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile perché è già intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali, anche subprocedimentali, del grado, data la particolarità della situazione venutasi a creare in concreto. Tra le parti era infatti pendente altro giudizio nel quale il
6 si era costituito e aveva contrastato le tesi della controparte, relativo CP_1 all'impugnazione della delibera condominiale del 6.12.2020, della quale la successiva delibera del 26.1.2021 era sostanzialmente ripetitiva quanto al contenuto: è quantomeno singolare che nel primo giudizio nulla sia stato rilevato
(se non dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede) sulla pendenza del secondo giudizio da parte dell'attrice appellata, che pure era ben consapevole che la mancata costituzione del non poteva essere CP_1 correlabile ad acquiescenza alle tesi dell'impugnante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002, per l'inammissibilità dell'appello proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona Parte_2
del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, in data
30.6.2022, nei confronti di , Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa,
-dichiara inammissibile l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
-sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002 in relazione all'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2024
Il Consigliere Relatore dott. Tiziana Maccarrone
Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione II civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Alfredo Grosso - Presidente dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore dott. Maria Gabriella Rigoletti - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n.995/2023 RG, riservato alla decisione del
Collegio, ex art.352 u.c. c.p.c. all'esito dell'udienza del 6.5.2024, promosso da:
in Limone Piemonte, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianemilio
Genovesi del Foro di Genova, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Genova, via N. Bacigalupo n.4/21 –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 010532749; indirizzo PEC: , Email_1
come da delega in atti,
-appellante- nei confronti di
Avv. , rappresentata e difesa in proprio ex art.86 c.p.c. e con Controparte_2
l'avv. Giovanni Sanna del Foro di Savona, elettivamente domiciliata in Savona, presso lo studio del secondo via Gramsci n.14/5 -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzi PEC: e Email_2
, come da delega in atti, Email_3
-appellata- oggetto: impugnazione delibere condominiali
Conclusioni delle parti costituite:
L'avv. G. Genovesi per l'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Torino, previa ogni eventuale attività processuale anche mediante l'assunzione delle prove testimoniali come da istanze istruttorie in atti, previa acquisizione del fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado Tribunale di Cuneo, RG 1353/2021, per tutte le ragioni esposte e previo ogni altro provvedimento necessario ed opportuno, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti, accogliere il gravame proposto e, in totale riforma della sentenza n.
1 645/2022, pronunciata a verbale all'udienza del 30 giugno 2022 dal Tribunale di
Cuneo, Giudice Dott. Balza, nel procedimento R.G. n. 645/2022, e notificata in data 18 giugno 2023: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 645/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo per le motivazioni di cui in parte narrativa;
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione datato
29.4.2021 (introduttivo del giudizio di primo grado R.G. 1353/2021) asseritamente notificato a mezzo pec in data 29 aprile 2021 e mai ricevuta e ciò considerato previa occorrenda rimessioni in termini dell'appellante per i motivi di cui in narrativa, o in ogni caso, preso atto di quanto disposto dall'art. 354 c.p.c. attesa la predetta nullità, rimettere il presente giudizio al giudice di primo grado
(Tribunale di Cuneo) ordinandone la riassunzione nei termini di legge e, per quanto occorra, accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata n.
645/2022; Nel merito, in ogni caso: senza inversione alcuno dell'onere probatorio, rimettere in termini l'odierno appellante e conseguentemente ammettere le istanze istruttorie formulate e le prove costituite e costituende in atti e in ogni caso rigettare le domande avversarie formulate nei confronti del conchiudente in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e diritto, con conseguente condanna dell'avv. alla restituzione di quanto Controparte_2
già eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado in oggi appellata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio: si insta per l'ammissione di CTU tecnica volta ad accertare la mancata notifica a mezzo pec dell'atto di citazione datato 29.4.2021 da parte dell'avv. ; per l'ammissione di prova Controparte_2
per interrogatorio formale e per testi, infra indicandi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che l'edificio è costituito da un unico e solo edificio CP_1
strutturalmente unito da muri e fondamenta comuni, come da regolamento condominiale che, se del caso, si rammostra al teste;
2. Vero che l'ordinanza del
Comune di Limone Piemonte del 4.10.2021 ha disposto il solo “immediato sgombero, inaccessibilità ed inagibilità del ”;
3. Vero che Controparte_1 successivamente all'emanazione dell'ordinanza n. 40 del 4 ottobre 2020 da parte del Comune di Limone Piemonte vi sono stati numerosi sopralluoghi e incontri fra il geom. , il Geom. l'ing. e le autorità CP_3 CP_4 CP_5
comunali volti a confermare la messa in sicurezza della porzione di fabbricato ammalorato dall'alluvione verificatasi in data 2 ottobre 2020; 4. Vero che il
2 Comune di Limone Piemonte a modifica dell'ordinanza 4/2020 ha emanato le successive ordinanze n. 30/2021 e 62/2021 confermando l'avvenuta messa in pristino e stabilità dell'edificio; Si indicano a testi, anche in controprova su eventuali capitoli avversari ammessi, il Geom. e l'Ing. Controparte_6
. Ci si riserva altresì ulteriore capitolazione e indicazione di CP_5
testimoni”.
Gli avv. L. Novaro e G. Sanna per l'appellata hanno così concluso: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino dichiarare inammissibile l'appello proposto dal . Con vittoria di spese anche della fase cautelare”. Controparte_1
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il Controparte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo la riforma della sentenza Controparte_2
del Tribunale di Cuneo, in data 30.6.2022, che ha annullato le delibere assembleari del 6.12.2020 e del 26.1.2021 regolando le spese processuali del grado a favore di : l'appellante, rilevato di essere venuto a Controparte_2
conoscenza della pendenza del giudizio solo il 18.6.2023, in occasione della notificazione delle sentenza impugnata come atto prodromico all'esecuzione, ha contestato la legittimità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, instando per la rimessione in termini e per la rimessione al primo
Giudice e chiedendo, nel merito, il rigetto dei rilievi della controparte con accertamento della validità delle delibere impugnate e con le pronunce conseguenti in punto spese processuali.
aveva adito il Tribunale di Cuneo impugnando la delibera Controparte_2 assembleare condominiale del 6.12.2020, nell'ambito di un giudizio in cui si era ritualmente costituito il contraddittorio;
l'attrice aveva provveduto ad impugnare anche la delibera del 26.1.2021, ritenendola sostanzialmente reiterativa della precedente, con iscrizione a ruolo del presente procedimento, sempre avanti al
Tribunale di Cuneo, nel cui ambito però non si era costituito alcuno in primo grado;
nonostante la segnalazione in atto di citazione della pendenza del primo giudizio, non era stata disposta la riunione e i due processi erano stati trattati separatamente.
Il giudizio di impugnazione della delibera del 26.1.2021 si era concluso, prima dell'altro pur precedentemente radicato, con la sentenza del 30.6.2022 del
Tribunale di Cuneo, favorevole all'avv. , che aveva annullato le Controparte_2
delibere del 6.12.2020 e del 26.1.2021 condannando il al pagamento CP_1
3 delle spese processuali di primo grado. La sentenza era stata notificata al solo in data 18.6.2023 a fini esecutivi. CP_1
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Cuneo del 30.6.2022, entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione, evidenziando in primis di non aver conosciuto l'atto di citazione per il primo grado: ciò perché la pec di notificazione inviata dall'attrice appellata “è stata di default 'archiviata' dal client senza ricevuta della stessa sul computer. Ovvero il
Client ha spostato in automatico in archivio web (nemmeno sull'archivio del computer fisso bensì online) la notifica ricevuta. Pertanto sebbene risulti consegnata, la stessa non è mai stata né ricevuta né lavorata da . Il CP_7 che comporta una nullità della notifica dell'atto di citazione che, di fatto, non è mai pervenuto all'esponente, e di cui l'amministratore in carica ha avuto notifica solo in data 18.6.2023 a seguito di notifica della sentenza a mezzo pec e di successive verifiche eseguite presso il Tribunale di Cuneo” (così l'atto di appello,
a pag.2). L'appellante ha insistito quindi per la declaratoria di nullità della notificazione, stigmatizzando inoltre l'omessa disposizione della riunione del presente procedimento all'altro precedentemente radicato per l'impugnazione della delibera del 6.12.2020 che il Tribunale di Cuneo ben avrebbe potuto disporre d'ufficio sulla base della segnalazione contenuta nell'atto introduttivo, e ha chiesto comunque di essere rimesso in termini per lo svolgimento dell'opportuna attività difensiva, specificamente articolata nell'atto di appello.
Si è ritualmente costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità dell'appello, sia per tardività e per l'assenza dei presupposti per la rimessione in termini, sia per il mancato rispetto del disposto dell'art.342 c.p.c.
Rileva l'appellata che la notificazione dell'atto di citazione per il primo grado è stata accettata e consegnata correttamente, come da ricevuta generata dal sistema,
e che la problematica denunciata dal non ha impedito in assoluto la CP_1 consultazione del messaggio di pec, visibile nell'archivio web al pari di altre comunicazioni ricevute da come si legge nella perizia depositata Controparte_8
dalla controparte.
Nominato il Consigliere Istruttore, respinte le istanze si sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e svolta in forma scritta avanti ad esso la prima udienza,
è stata fissata udienza ex art.352 c.p.c. e, all'esito della stessa, in applicazione del disposto del comma 2 della stessa norma, è stata riservata la decisione della controversia al Collegio -nella formazione sopra riportata-.
4 ********************************
L'appello proposto dal sarebbe tempestivo, ex art.327 co Controparte_1
2 e 326 c.p.c., se si dovesse tenere conto della notificazione della sentenza del
Tribunale di Cuneo, avvenuta il 18.6.2023 ad opera di , come Controparte_2 primo momento attraverso il quale l'appellante ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza del giudizio civile concluso con la stessa pronuncia, e cioè se effettivamente si dovesse ritenere nulla la notificazione dell'atto di citazione per il primo grado: in tal caso inoltre l'esito del giudizio dovrebbe essere la rimessione al primo Giudice, ex art.354 c.p.c.
In concreto, emerge dalla stessa perizia di parte allegata dal all'atto CP_1 di appello che la notificazione dell'atto di citazione era stata effettivamente inoltrata alla pec della società amministratrice del Parte_1
ed era stata consegnata -vi sono del resto le ricevute informatiche di accettazione e consegna attestanti l'inoltro regolare della notificazione alla pec della società- ma, per un problema tecnico riguardante il sistema utilizzato dall'amministratrice
-client thunderbird in IMAP per la lettura della PEC-, il contenuto della pec era visibile solo tramite accesso online alla Email_4 nell'archivio web.
Si richiama, in proposito, il contenuto della relazione tecnica predisposta nell'interesse dell'appellante da “Tutti i pc presenti in azienda Controparte_9
utilizzano il client thunderbird in IMAP per la lettura della PEC, compresi alcuni dispositivi mobili – cellulari o tablet. La email pec risulta essere inviata il
29/04/2021 dal mittente come da allegato Email_2
dello stesso cliente, corredata da traccia di accettazione da parte dei server.
Dall'analisi emerge che: la email pec risulta ricevuta, ma è visibile solamente tramite accesso alla webmail della pec la email Email_5 risulta presente solamente nella sezione denominata “ARCHIVIO”. Il client in locale è stato installato ormai da alcuni anni, su richiesta di e fino ad CP_7
oggi non ha mai evidenziato criticità. Il client in locale – in questo caso thunderbird – non mostra la sezione ARCHIVIO della pec legalmail, per questo dai vari pc non risulta visibile”. La Pec è accessibile in Archivio web, nel quale
è stata automaticamente spostata dal Client. Da quanto esposto consegue che: la pec era stata correttamente consegnata all'indirizzo di ed era Controparte_8 ad essa accessibile, pur se non dai PC utilizzati dalla società ma nell'archivio
5 web; il problema di funzionamento ha riguardato il Client dell'amministratrice del Condominio”.
Da quanto esposto consegue che la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado è avvenuta ritualmente e che il suo contenuto era esaminabile da
[...] ma, per un problema riguardante il Client dell'amministratrice del CP_8
ciò era possibile solo accedendo all'archivio web della pec di CP_1 [...]
CP_8
Non è ipotizzabile alcun profilo di nullità della notificazione: infatti l'attività volta alla corretta notificazione a carico dell'attrice è stata posta Controparte_2
in essere in modo corretto e validamente, ed è intervenuta la ricezione dell'atto notificato, con gli allegati, da parte del destinatario, mentre il problema di funzionamento del sistema di lettura della pec utilizzato da che Controparte_8
se pure non ha permesso alla stessa di accedere direttamente a quanto notificato dai PC utilizzati dalla società ha messo comunque detta documentazione a disposizione nell'archivio web che avrebbe potuto essere consultato, non costituisce fattore estraneo non imputabile ma funzionamento anomalo dello strumento informatico ascrivibile alla società amministratrice -cfr., al riguardo,
Cass. n.33622/2021, in motivazione;
cfr. anche Cass. n.19384/2023 e n.25228/2023 in materia di rimessione in termini-.
Non è infine prospettabile alcuna rimessione in termini a favore del CP_1
, né con riferimento alle attività difensive che avrebbero dovuto/potuto
[...]
essere svolte in primo grado, né con riferimento alla proposizione di appello perché, una volta ritenuta pienamente valida la notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio così instaurato in contumacia del convenuto appellante non è affetta da alcun profilo di nullità ed è passata in giudicato con il decorso del termine lungo dalla sua pubblicazione senza proposizione di impugnazione: in assenza delle condizioni enucleabili dall'art.327 co 2 c.p.c. che, nel caso di specie, si escludono per quanto sopra detto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado non può essere messo in discussione.
In conclusione, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile perché è già intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali, anche subprocedimentali, del grado, data la particolarità della situazione venutasi a creare in concreto. Tra le parti era infatti pendente altro giudizio nel quale il
6 si era costituito e aveva contrastato le tesi della controparte, relativo CP_1 all'impugnazione della delibera condominiale del 6.12.2020, della quale la successiva delibera del 26.1.2021 era sostanzialmente ripetitiva quanto al contenuto: è quantomeno singolare che nel primo giudizio nulla sia stato rilevato
(se non dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede) sulla pendenza del secondo giudizio da parte dell'attrice appellata, che pure era ben consapevole che la mancata costituzione del non poteva essere CP_1 correlabile ad acquiescenza alle tesi dell'impugnante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002, per l'inammissibilità dell'appello proposto.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona Parte_2
del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, in data
30.6.2022, nei confronti di , Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa,
-dichiara inammissibile l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
-sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR
n.115/2002 in relazione all'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2024
Il Consigliere Relatore dott. Tiziana Maccarrone
Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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