Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2012, n. 11847
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Sentenza 12 luglio 2012

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In tema di sanzioni amministrative, l'omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione determina, ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della legge n. 689 del 1981, l'estinzione della sanzione principale e, con essa, per vincolo di dipendenza, l'estinzione della sanzione accessoria. Ne consegue che, in mancanza di una diversa previsione speciale, le sanzioni accessorie contemplate dall'art. 5 della legge n. 386 del 1990 per l'emissione di assegni senza provvista si estinguono, insieme alla sanzione principale, in caso di omessa tempestiva notificazione degli estremi della violazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 8-bis della legge n. 386 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2012, n. 11847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11847
    Data del deposito : 12 luglio 2012

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