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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2551/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1765/2021 pubblicata il 23.2.2021, non notificata, vertente
TRA
(c.f. in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1
di sé stesso, con studio in Napoli alla via S. M. Cappella Vecchia n. 8 -80121;
Pec e fax: 0817643538 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
INVESTIRE- già Controparte_1 [...]
c.f. , nella qualità di società di gestione del fondo Controparte_2 P.IVA_1
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo INPGI - CP_3
, in persona del suo procuratore rappresentata e difesa
[...] Controparte_4 dall'avv. Iaquinta Francesco (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia, in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi n. 15/a; Pec e fax: 081.214.46.65 Email_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co1 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 e non notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava l'opposizione promossa da e condannava quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquidava nella misura di euro 3000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
1.1. Nello specifico, , in data 25/05/2018, aveva proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile, sito in Napoli, alla via
S.M. Cappella Vecchia n. 8/b, scala A, notificatogli l'8/05/2018, su istanza della
[...]
, quale società di gestione del fondo comune di Controparte_5
investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo INPGI - NI DO.
Il titolo esecutivo, in forza del quale era minacciata l'azione di rilascio, era costituito dall'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa il 21/06/1999 dal Pretore di Napoli nei confronti dell'opponente, su istanza dell Controparte_6 italiani " (INPGI), quale parte locatrice, in riferimento al
[...] Controparte_3
contratto di locazione registrato all'Ufficio del Registro atti privati di Roma il 13 novembre
1979 al n. 11984.
1.2. L'opponente aveva dedotto: 1) l'omessa notifica dell'ordinanza di rilascio con la formula esecutiva;
2) la nullità della notifica del precetto, consegnato al portiere in difetto dei presupposti di legge;
3) la prescrizione dell'azione di rilascio, in quanto non veniva esercitata nel termine previsto dalla legge;
4) la carenza di legittimazione attiva della
, posto che il contratto di locazione era Controparte_5
stato concluso con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani CP_3
(INPGI) e l'ordinanza di rilascio emessa in favore di quest'ultimo nel lontano
[...]
1999, quindi non più valido a legittimare il precetto.
1.3. Si era costituita in giudizio il 18.3.2019 la società opposta la quale, contestando ogni motivo di opposizione, aveva, in particolare, sostenuto di aver agito quale avente causa dell'originario locatore, in quanto quest'ultimo aveva conferito il bene al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Fondo INPGI - Controparte_3 con atto per Notar del 16 febbraio 2016, che depositava in data 19.3.2019 Persona_1
unitamente alla comparsa (seconda) di costituzione in giudizio.
1.4. Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, affermava:
1-quanto ai motivi di cui ai nn. 1 e 2 sopra elencati, qualificati di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc , che, da un lato, il titolo esecutivo era stato notificato, unitamente alla formula esecutiva, già nel lontano 14 gennaio 2002; mentre, dall'altro, non assumeva rilevanza l'eventuale nullità della notifica del precetto, in quanto doveva ritenersi sanata con la proposizione dell'opposizione;
2- che erano infondate anche le ulteriori ragioni di doglianza, qualificate come motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto la prescrizione del diritto della società intimante ad ottenere il rilascio del bene era smentita dai numerosi atti interruttivi prodotti agli atti, tra cui lo stesso scritto del 12/01/2009 dell'opponente, il quale ammetteva di aver ricevuto in data 5/01/2009 l'atto di precetto ed il successivo preavviso di rilascio per il giorno 28/01/2009; riguardo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, la società di gestione di un fondo comune d'investimento disciplinata dal dlgs 58/98 era legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanziava, come affermato dal giudice di legittimità ( cfr. Cass. 12062/2019) e, nel caso di specie, il fatto che l'immobile oggetto di rilascio fosse stato trasferito dall
[...]
NPGI) fondo Controparte_7 comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato "Fondo INPGI - CP_3
, era riconosciuto dallo stesso opponente, il quale - proprio sul presupposto di
[...]
tale passaggio di proprietà – aveva chiesto che il rapporto di locazione, originariamente intrapreso con l'INPGI, proseguisse automaticamente con il Fondo (ovvero CP_8
, agli stessi patti e condizioni.
[...]
2. Avverto la suddetta sentenza ha proposto appello deducendo: 1- Parte_1
Carenza di legittimazione attiva di;
2- “Eccezione di inesistenza Controparte_9 dell'ordinanza del Pretore di Napoli del 21.6.1999., sollevata dall'opponente Parte_1 in primo grado e che in questo giudizio di appello si ripropone (DOC.9)”.
2.1. Con il primo mezzo, in particolare, ha protestato che la società Controparte_8
al momento della sua costituzione in primo grado in data 18.3.2019, non aveva allegato
“l'atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare” del 16/02/2016 e, quindi, non aveva dimostrato la propria legittimazione attiva. Il procuratore della accortosi CP_5 dell'errore, infatti, aveva effettuato una seconda costituzione, in data 19/03/2019, tardiva e incompleta, in cui aveva allegato nuovamente la documentazione già prodotta e aggiunto anche il citato atto. Questa circostanza era stata rilevata anche dal giudice di primo grado, il quale, seppure nel verbale di udienza del 23/12/2019 aveva dato atto della tardività della costituzione e della eventuale inutilizzabilità dei documenti prodotti, successivamente, aveva trascurato tale circostanza e aveva rigettato l'opposizione. Aggiunge che, in ogni caso, anche se ritenuta valida la seconda costituzione, la non aveva Controparte_8 dimostrato di gestire il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, e quindi la sua legittimazione attiva, poiché l'atto notarile citato (con cui la proprietà immobiliare dell'INPGI veniva trasferita al fondo INPGI gestito da investire Controparte_3 [...]
era carente di 10 pagine su 21. Ciò determinava “l'inesistenza-inutilizzabilità CP_8
dell'atto stesso”; in particolare, mancavano proprio i dati di identificazione catastale di tutte le unità immobiliari, compresa quella condotta dall'opponente riportati nelle Pt_1
schede descrittive. Al contempo, non era allegata alla produzione di Controparte_8 neppure la nota di cui alla lettera “A C” dell'atto notarile, ove erano riportati gli immobili locati, con i nominativi dei conduttori degli immobili stessi, a cui subentrava il comparto due del fondo, gestito da BB , altresì, errato il tribunale nel Controparte_8 ritenere che la legittimazione attiva potesse affermarsi per il solo fatto che il aveva Pt_1
richiesto a il rinnovo del contratto di locazione, originariamente Controparte_8 stipulato con INPGI, non potendosi provare un titolo di proprietà per facta concludentia ex art. 1350 c.c., e, quindi, la legittimazione attiva di investire CP_10
[...
.Con il secondo mezzo, l'appellante ha dichiarato di riproporre l'eccezione, non accolta in primo grado, di inesistenza dell'ordinanza del pretore di Napoli del 21.06 1999, che aveva formulato nella comparsa conclusionale depositata il 19.12.2019 e reiterata con le note di trattazione scritta depositate il 24.11.2020.
2.3. Sulla base di tali ragioni, ha chiesto: A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto dichiarare inefficace e, quindi, Controparte_8 annullare il precetto opposto;
B) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo ( ordinanza del Pretore di Napoli del Controparte_11
21.6.1999); con vittoria di spese del doppio grado;
in via istruttoria ha chiesto ammettersi le istanze ed eccezioni non ammesse e/o rigettate in primo grado.
3. Si è costituita l'appellata Controparte_5
instando per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza inibitoria proposta dal e, Pt_1 nel merito, contestando la fondatezza del primo motivo di gravame e l'inammissibilità del secondo, con richiesta di rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
6. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
6.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 1/06/2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
7. Passando al merito, l'appello è del tutto infondato e va disatteso
7.1. E' infondato il primo mezzo con cui si deduce il difetto di legittimazione attiva della per difetto di prova di essere successore a titolo particolare nel Controparte_8
rapporto dedotto in causa per effetto dell'acquisito dell'immobile oggetto di ordinanza di rilascio.
Invero, si osserva che la carenza di legittimazione attiva della risulta Controparte_8 avanzata dal come motivo di opposizione in primo grado sulla base della Pt_1
considerazione che il titolo giudiziario (ordinanza di convalida di finita locazione) risultava emessa a favore della INPGI nel “lontano 1999” e che, pertanto, la stessa, considerato il lungo tempo trascorso, non era più valida e non potesse, quindi, essere posta a base del precetto opposto.
Dunque, in prima battuta, l'eccezione non tendeva a contestare l'avvenuta successione a titolo particolare, sotto il profilo sostanziale, della alla INPGI nel rapporto CP_8 locatizio.
Solo con la comparsa conclusionale, depositata il 19.12.2019, il metteva in Pt_1 discussione la legittimazione attiva della quanto alla mancanza di prova Controparte_8
del suo titolo di proprietà in relazione all'immobile oggetto di precetto per rilascio, introducendo, così, una questione diversa da quella originariamente prospettata.
Ora, sebbene, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Ordinanza
n. 16814 del 17/06/2024), il difetto di legittimazione attiva e/o passiva ( che è cosa diversa dalla questione afferente la legittimazione processuale, cui si riferiscono i precedenti della
Suprema Corte invocati dall'appellata) rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, quindi non soggetta alle preclusioni assertive, come sostenuto dall'appellante,
è pur vero che a fronte della diversa formulazione dell'eccezione avanzata solo in comparsa conclusionale dal non può ritenersi tardiva la documentazione già in precedenza Pt_1 depositata dalla società opposta all'atto della sua costituzione in giudizio il 19.3.2019 da cui ricavare la prova della sua titolarità del rapporto controverso. Ciò in quanto detta documentazione risulta aver fatto ingresso nel giudizio di primo grado in un momento anteriore alla diversa formulazione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dall'opponente e, quindi, facendo già parte degli atti a disposizione del giudice e noti alle parti, ben poteva essere utilizzata per dirimere la questione.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha tenuto conto dell'atto per notaio del Per_1
16.2.2016 quale documento idoneo a comprovare la legittimazione attiva della società opposta.
7.2. Dalla copia dell'atto notarile prodotto dalla società opposta (attuale appellata), sebbene per estratto, risulta, poi, chiaramente che tra gli immobili oggetto di trasferimento dall' al fondo gestito dalla vi è l'immobile sito in Napoli alla CP_12 Controparte_8 via S.M. Cappella Vecchia n. 8/b, e cioè proprio quello concesso in locazione al e Pt_1 oggetto dell'ordinanza pretorile di rilascio, messo in esecuzione con l'atto di precetto di cui
è causa. Dunque, appaiono del tutto infondate le contestazioni dell'appellante volte a porre in dubbio che il cespite da lui condotto in locazione e oggetto di precetto sia tra quelli in proprietà del fondo di cui all'atto notarile del 16.2.2016.
7.3. Va, altresì, disattesa la critica volta a contestare la rilevanza assegnata dal primo giudice al comportamento concludente del in sede processuale ed Pt_1 extraprocessuale, evincibile dai documenti dal medesimo prodotti in primo grado.
7.4. Ed invero, proprio in tema di prova della titolarità attiva (e/o passiva) del rapporto controverso, il giudice di legittimità è costante nell'affermare (partendo dalla sentenza a
Sezioni Unite n. 2951/2016; più recentemente Cass. Ordinanza n. Ordinanza n. 10435 del
22/04/2025) che il riconoscimento, anche implicito, della titolarità del diritto da parte di chi lo contesta, ovvero lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione, costituisce un elemento di prova pienamente idoneo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., a fondare la decisione del giudice.
7.5. Nello specifico, è condivisibile la rilevanza che il primo giudice, a tal fine, ha assegnato alla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso che si specifica, Pt_1 qui, essere il modulo di autocertificazione del 20.03.2017, da esso personalmente sottoscritto, redatto ai fini della richiesta di rinnovo del contratto di locazione con la
, alle medesime condizioni già in atto, nonché la comunicazione INPGI Controparte_8
del 16.02.2016 ( con la quale veniva comunicato al nella qualità di inquilino Pt_1
INPGI, che l'unità immobiliare, condotta in locazione in Napoli, alla via S.M. Cappella
Vecchia, 8 - fabbricato B, era stata conferita in gestione ad;
per Controparte_8
cui, “il rapporto in essere con l'INPGI, proseguirà automaticamente in capo al Fondo, agli stessi patti e condizioni” ), documento quest'ultimo, prodotto dall'allora opponente in primo grado al fine di sostenere la prosecuzione del rapporto locativo con la e Controparte_8 la conseguente illegittimità dell'azione di rilascio intrapresa da quest'ultima ( cfr. note di trattazione scritta depositate in primo grado dal in data 27.8.2018), difesa Pt_1 incompatibile con la negazione della legittimazione attiva della medesima società ad agire in via esecutiva in relazione proprio all'immobile locato.
7.6. Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto del primo mezzo.
7.7. Solo per completezza espositiva, si dà atto che non vengono prese in esame le note scritte depositate dall'appellante nel fascicolo telematico in data 11 luglio 2025 volte a mettere in dubbio la rappresentanza processuale della società appellata, in quanto tardive rispetto alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc, in violazione del contraddittorio, riguardando una circostanza non sopravvenuta alla scadenza di detti termini e al più da rilevare con la memoria di replica.
8. Il secondo mezzo, invece, è inammissibile.
8.1. Con esso, infatti, si ripropone una eccezione che l'appellante, come dallo stesso affermato, aveva avanzato in primo grado solo con la comparsa conclusionale. Trattasi, quindi, di motivo di opposizione estraneo al thema decidendum oggetto dell'atto di citazione e non formulato neanche nella memoria primo termine ex art. 183 comma 6 cpc, venendo, pertanto, ad ampliare tardivamente il tema d'indagine, in violazione delle preclusioni assertive che regolano il giudizio di primo grado. Ne consegue che la doglianza, già inammissibile nel precedente grado (e verosimilmente per tale ragione non fatta oggetto di esplicita pronuncia da parte del primo giudice), non può trovare ingresso nel grado di appello, non potendo essere sanata una decadenza già maturata in precedenza.
9. Alla luce di quanto precede, l'appello va integralmente disatteso.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi (considerata la semplicità e ripetitività delle questioni controverse) di cui al DM 55/2014 e succ. mod. , tenuto conto del valore della causa
(indeterminato; scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( in appello manca la fase istruttoria).
11. Considerato l'esito del gravame, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di
, che si liquidano in complessivi € 1984,00 Controparte_5
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Iaquinta per dichiarato anticipo;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2551/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 1765/2021 pubblicata il 23.2.2021, non notificata, vertente
TRA
(c.f. in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1
di sé stesso, con studio in Napoli alla via S. M. Cappella Vecchia n. 8 -80121;
Pec e fax: 0817643538 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
INVESTIRE- già Controparte_1 [...]
c.f. , nella qualità di società di gestione del fondo Controparte_2 P.IVA_1
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo INPGI - CP_3
, in persona del suo procuratore rappresentata e difesa
[...] Controparte_4 dall'avv. Iaquinta Francesco (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia, in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi n. 15/a; Pec e fax: 081.214.46.65 Email_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615 co1 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 e non notificata, il Tribunale di
Napoli rigettava l'opposizione promossa da e condannava quest'ultimo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquidava nella misura di euro 3000,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
1.1. Nello specifico, , in data 25/05/2018, aveva proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto avente ad oggetto il rilascio dell'immobile, sito in Napoli, alla via
S.M. Cappella Vecchia n. 8/b, scala A, notificatogli l'8/05/2018, su istanza della
[...]
, quale società di gestione del fondo comune di Controparte_5
investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo INPGI - NI DO.
Il titolo esecutivo, in forza del quale era minacciata l'azione di rilascio, era costituito dall'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa il 21/06/1999 dal Pretore di Napoli nei confronti dell'opponente, su istanza dell Controparte_6 italiani " (INPGI), quale parte locatrice, in riferimento al
[...] Controparte_3
contratto di locazione registrato all'Ufficio del Registro atti privati di Roma il 13 novembre
1979 al n. 11984.
1.2. L'opponente aveva dedotto: 1) l'omessa notifica dell'ordinanza di rilascio con la formula esecutiva;
2) la nullità della notifica del precetto, consegnato al portiere in difetto dei presupposti di legge;
3) la prescrizione dell'azione di rilascio, in quanto non veniva esercitata nel termine previsto dalla legge;
4) la carenza di legittimazione attiva della
, posto che il contratto di locazione era Controparte_5
stato concluso con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani CP_3
(INPGI) e l'ordinanza di rilascio emessa in favore di quest'ultimo nel lontano
[...]
1999, quindi non più valido a legittimare il precetto.
1.3. Si era costituita in giudizio il 18.3.2019 la società opposta la quale, contestando ogni motivo di opposizione, aveva, in particolare, sostenuto di aver agito quale avente causa dell'originario locatore, in quanto quest'ultimo aveva conferito il bene al fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Fondo INPGI - Controparte_3 con atto per Notar del 16 febbraio 2016, che depositava in data 19.3.2019 Persona_1
unitamente alla comparsa (seconda) di costituzione in giudizio.
1.4. Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, affermava:
1-quanto ai motivi di cui ai nn. 1 e 2 sopra elencati, qualificati di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc , che, da un lato, il titolo esecutivo era stato notificato, unitamente alla formula esecutiva, già nel lontano 14 gennaio 2002; mentre, dall'altro, non assumeva rilevanza l'eventuale nullità della notifica del precetto, in quanto doveva ritenersi sanata con la proposizione dell'opposizione;
2- che erano infondate anche le ulteriori ragioni di doglianza, qualificate come motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in quanto la prescrizione del diritto della società intimante ad ottenere il rilascio del bene era smentita dai numerosi atti interruttivi prodotti agli atti, tra cui lo stesso scritto del 12/01/2009 dell'opponente, il quale ammetteva di aver ricevuto in data 5/01/2009 l'atto di precetto ed il successivo preavviso di rilascio per il giorno 28/01/2009; riguardo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, la società di gestione di un fondo comune d'investimento disciplinata dal dlgs 58/98 era legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanziava, come affermato dal giudice di legittimità ( cfr. Cass. 12062/2019) e, nel caso di specie, il fatto che l'immobile oggetto di rilascio fosse stato trasferito dall
[...]
NPGI) fondo Controparte_7 comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato "Fondo INPGI - CP_3
, era riconosciuto dallo stesso opponente, il quale - proprio sul presupposto di
[...]
tale passaggio di proprietà – aveva chiesto che il rapporto di locazione, originariamente intrapreso con l'INPGI, proseguisse automaticamente con il Fondo (ovvero CP_8
, agli stessi patti e condizioni.
[...]
2. Avverto la suddetta sentenza ha proposto appello deducendo: 1- Parte_1
Carenza di legittimazione attiva di;
2- “Eccezione di inesistenza Controparte_9 dell'ordinanza del Pretore di Napoli del 21.6.1999., sollevata dall'opponente Parte_1 in primo grado e che in questo giudizio di appello si ripropone (DOC.9)”.
2.1. Con il primo mezzo, in particolare, ha protestato che la società Controparte_8
al momento della sua costituzione in primo grado in data 18.3.2019, non aveva allegato
“l'atto di apporto a fondo comune di investimento immobiliare” del 16/02/2016 e, quindi, non aveva dimostrato la propria legittimazione attiva. Il procuratore della accortosi CP_5 dell'errore, infatti, aveva effettuato una seconda costituzione, in data 19/03/2019, tardiva e incompleta, in cui aveva allegato nuovamente la documentazione già prodotta e aggiunto anche il citato atto. Questa circostanza era stata rilevata anche dal giudice di primo grado, il quale, seppure nel verbale di udienza del 23/12/2019 aveva dato atto della tardività della costituzione e della eventuale inutilizzabilità dei documenti prodotti, successivamente, aveva trascurato tale circostanza e aveva rigettato l'opposizione. Aggiunge che, in ogni caso, anche se ritenuta valida la seconda costituzione, la non aveva Controparte_8 dimostrato di gestire il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, e quindi la sua legittimazione attiva, poiché l'atto notarile citato (con cui la proprietà immobiliare dell'INPGI veniva trasferita al fondo INPGI gestito da investire Controparte_3 [...]
era carente di 10 pagine su 21. Ciò determinava “l'inesistenza-inutilizzabilità CP_8
dell'atto stesso”; in particolare, mancavano proprio i dati di identificazione catastale di tutte le unità immobiliari, compresa quella condotta dall'opponente riportati nelle Pt_1
schede descrittive. Al contempo, non era allegata alla produzione di Controparte_8 neppure la nota di cui alla lettera “A C” dell'atto notarile, ove erano riportati gli immobili locati, con i nominativi dei conduttori degli immobili stessi, a cui subentrava il comparto due del fondo, gestito da BB , altresì, errato il tribunale nel Controparte_8 ritenere che la legittimazione attiva potesse affermarsi per il solo fatto che il aveva Pt_1
richiesto a il rinnovo del contratto di locazione, originariamente Controparte_8 stipulato con INPGI, non potendosi provare un titolo di proprietà per facta concludentia ex art. 1350 c.c., e, quindi, la legittimazione attiva di investire CP_10
[...
.Con il secondo mezzo, l'appellante ha dichiarato di riproporre l'eccezione, non accolta in primo grado, di inesistenza dell'ordinanza del pretore di Napoli del 21.06 1999, che aveva formulato nella comparsa conclusionale depositata il 19.12.2019 e reiterata con le note di trattazione scritta depositate il 24.11.2020.
2.3. Sulla base di tali ragioni, ha chiesto: A) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e, per l'effetto dichiarare inefficace e, quindi, Controparte_8 annullare il precetto opposto;
B) accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo ( ordinanza del Pretore di Napoli del Controparte_11
21.6.1999); con vittoria di spese del doppio grado;
in via istruttoria ha chiesto ammettersi le istanze ed eccezioni non ammesse e/o rigettate in primo grado.
3. Si è costituita l'appellata Controparte_5
instando per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza inibitoria proposta dal e, Pt_1 nel merito, contestando la fondatezza del primo motivo di gravame e l'inammissibilità del secondo, con richiesta di rigetto dell'appello e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, è stata respinta l'istanza inibitoria e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
6. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
6.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 non è stata notificata e l'appello è stato notificato a mezzo pec in data 1/06/2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
7. Passando al merito, l'appello è del tutto infondato e va disatteso
7.1. E' infondato il primo mezzo con cui si deduce il difetto di legittimazione attiva della per difetto di prova di essere successore a titolo particolare nel Controparte_8
rapporto dedotto in causa per effetto dell'acquisito dell'immobile oggetto di ordinanza di rilascio.
Invero, si osserva che la carenza di legittimazione attiva della risulta Controparte_8 avanzata dal come motivo di opposizione in primo grado sulla base della Pt_1
considerazione che il titolo giudiziario (ordinanza di convalida di finita locazione) risultava emessa a favore della INPGI nel “lontano 1999” e che, pertanto, la stessa, considerato il lungo tempo trascorso, non era più valida e non potesse, quindi, essere posta a base del precetto opposto.
Dunque, in prima battuta, l'eccezione non tendeva a contestare l'avvenuta successione a titolo particolare, sotto il profilo sostanziale, della alla INPGI nel rapporto CP_8 locatizio.
Solo con la comparsa conclusionale, depositata il 19.12.2019, il metteva in Pt_1 discussione la legittimazione attiva della quanto alla mancanza di prova Controparte_8
del suo titolo di proprietà in relazione all'immobile oggetto di precetto per rilascio, introducendo, così, una questione diversa da quella originariamente prospettata.
Ora, sebbene, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Ordinanza
n. 16814 del 17/06/2024), il difetto di legittimazione attiva e/o passiva ( che è cosa diversa dalla questione afferente la legittimazione processuale, cui si riferiscono i precedenti della
Suprema Corte invocati dall'appellata) rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, quindi non soggetta alle preclusioni assertive, come sostenuto dall'appellante,
è pur vero che a fronte della diversa formulazione dell'eccezione avanzata solo in comparsa conclusionale dal non può ritenersi tardiva la documentazione già in precedenza Pt_1 depositata dalla società opposta all'atto della sua costituzione in giudizio il 19.3.2019 da cui ricavare la prova della sua titolarità del rapporto controverso. Ciò in quanto detta documentazione risulta aver fatto ingresso nel giudizio di primo grado in un momento anteriore alla diversa formulazione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dall'opponente e, quindi, facendo già parte degli atti a disposizione del giudice e noti alle parti, ben poteva essere utilizzata per dirimere la questione.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha tenuto conto dell'atto per notaio del Per_1
16.2.2016 quale documento idoneo a comprovare la legittimazione attiva della società opposta.
7.2. Dalla copia dell'atto notarile prodotto dalla società opposta (attuale appellata), sebbene per estratto, risulta, poi, chiaramente che tra gli immobili oggetto di trasferimento dall' al fondo gestito dalla vi è l'immobile sito in Napoli alla CP_12 Controparte_8 via S.M. Cappella Vecchia n. 8/b, e cioè proprio quello concesso in locazione al e Pt_1 oggetto dell'ordinanza pretorile di rilascio, messo in esecuzione con l'atto di precetto di cui
è causa. Dunque, appaiono del tutto infondate le contestazioni dell'appellante volte a porre in dubbio che il cespite da lui condotto in locazione e oggetto di precetto sia tra quelli in proprietà del fondo di cui all'atto notarile del 16.2.2016.
7.3. Va, altresì, disattesa la critica volta a contestare la rilevanza assegnata dal primo giudice al comportamento concludente del in sede processuale ed Pt_1 extraprocessuale, evincibile dai documenti dal medesimo prodotti in primo grado.
7.4. Ed invero, proprio in tema di prova della titolarità attiva (e/o passiva) del rapporto controverso, il giudice di legittimità è costante nell'affermare (partendo dalla sentenza a
Sezioni Unite n. 2951/2016; più recentemente Cass. Ordinanza n. Ordinanza n. 10435 del
22/04/2025) che il riconoscimento, anche implicito, della titolarità del diritto da parte di chi lo contesta, ovvero lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione, costituisce un elemento di prova pienamente idoneo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., a fondare la decisione del giudice.
7.5. Nello specifico, è condivisibile la rilevanza che il primo giudice, a tal fine, ha assegnato alla documentazione prodotta in giudizio dallo stesso che si specifica, Pt_1 qui, essere il modulo di autocertificazione del 20.03.2017, da esso personalmente sottoscritto, redatto ai fini della richiesta di rinnovo del contratto di locazione con la
, alle medesime condizioni già in atto, nonché la comunicazione INPGI Controparte_8
del 16.02.2016 ( con la quale veniva comunicato al nella qualità di inquilino Pt_1
INPGI, che l'unità immobiliare, condotta in locazione in Napoli, alla via S.M. Cappella
Vecchia, 8 - fabbricato B, era stata conferita in gestione ad;
per Controparte_8
cui, “il rapporto in essere con l'INPGI, proseguirà automaticamente in capo al Fondo, agli stessi patti e condizioni” ), documento quest'ultimo, prodotto dall'allora opponente in primo grado al fine di sostenere la prosecuzione del rapporto locativo con la e Controparte_8 la conseguente illegittimità dell'azione di rilascio intrapresa da quest'ultima ( cfr. note di trattazione scritta depositate in primo grado dal in data 27.8.2018), difesa Pt_1 incompatibile con la negazione della legittimazione attiva della medesima società ad agire in via esecutiva in relazione proprio all'immobile locato.
7.6. Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto del primo mezzo.
7.7. Solo per completezza espositiva, si dà atto che non vengono prese in esame le note scritte depositate dall'appellante nel fascicolo telematico in data 11 luglio 2025 volte a mettere in dubbio la rappresentanza processuale della società appellata, in quanto tardive rispetto alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc, in violazione del contraddittorio, riguardando una circostanza non sopravvenuta alla scadenza di detti termini e al più da rilevare con la memoria di replica.
8. Il secondo mezzo, invece, è inammissibile.
8.1. Con esso, infatti, si ripropone una eccezione che l'appellante, come dallo stesso affermato, aveva avanzato in primo grado solo con la comparsa conclusionale. Trattasi, quindi, di motivo di opposizione estraneo al thema decidendum oggetto dell'atto di citazione e non formulato neanche nella memoria primo termine ex art. 183 comma 6 cpc, venendo, pertanto, ad ampliare tardivamente il tema d'indagine, in violazione delle preclusioni assertive che regolano il giudizio di primo grado. Ne consegue che la doglianza, già inammissibile nel precedente grado (e verosimilmente per tale ragione non fatta oggetto di esplicita pronuncia da parte del primo giudice), non può trovare ingresso nel grado di appello, non potendo essere sanata una decadenza già maturata in precedenza.
9. Alla luce di quanto precede, l'appello va integralmente disatteso.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi (considerata la semplicità e ripetitività delle questioni controverse) di cui al DM 55/2014 e succ. mod. , tenuto conto del valore della causa
(indeterminato; scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( in appello manca la fase istruttoria).
11. Considerato l'esito del gravame, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
1765/2021, pubblicata il 23/02/2021 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di
, che si liquidano in complessivi € 1984,00 Controparte_5
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Iaquinta per dichiarato anticipo;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello