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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4012 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Segreto, presso il cui studio a Palermo, via Sciuti n. 31, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alongi, presso il cui studio a Palermo, via
Sciuti n. 31, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento Per_ della figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore.
2. La figlia (minorenne) verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, sita in Palermo nel Largo Caltavuturo n.1;
1 3. Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e lavorativi dei genitori, il Sig. terrà con sé la figlia minore il mercoledì di CP_1 ogni settimana, dalle ore 16,30 e fino alle ore 20 nonché, a settimane alterne, il venerdì prelevandola da scuola al termine delle lezioni o, comunque, prelevandola dall'abitazione familiare alle ore 15 e fino alla domenica alle ore 20 con diritto di pernottamento presso il suo domicilio.
La sig.ra , genitore convivente, al fine di promuovere e mantenere tra la figlia e il Pt_1 sig. , genitore non convivente, un rapporto costante, presta il suo consenso per CP_1 consentire al padre di vedere la figlia nel proprio domicilio\abitazione in casi del tutto particolari (ad esempio malattie della figlia, ricorrenze significative per la figlia, etc..) previo preavviso e\o contatto telefonico.
Nel caso in cui, per motivi di salute della figlia, non è possibile per il sig. tenere CP_1 la figlia, lo stesso ha diritto di tenere con sé la minore la settimana successiva sempre secondo i giorni e gli orari sopra concordati.
4. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza negli anni. In particolare, il padre terrà con sé la figlia con riferimento al Natale per cinque giorni consecutivi e quattro pernottamenti mentre per il Capodanno il padre avrà la figlia con sé per quattro giorni e tre pernottamenti (il giorno 02 verranno accompagnati presso il loro domicilio alle ore 19).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la minore trascorrerà la sera del 23
Dicembre 2025 con il padre presso il domicilio di quest'ultimo e si potrà trattenere con il genitore fino alle ore 20 del giorno 27 dicembre 2025; la predetta minore trascorrerà, invece, con la madre la sera del 30 dicembre 2025 e con la stessa anche i giorni 31 dicembre, 01 e 02 gennaio 2026 e così via via negli anni a seguire secondo il criterio dell'alternanza; si specifica che il sig. il giorno 5 Gennaio 2026 preleverà la CP_1 figlia e la terrà con sé anche il giorno successivo 6 Gennaio 2026 (Epifania) riaccompagnandola presso il suo domicilio alle ore 20.
Durante le festività pasquali la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore interamente i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; così, ad esempio, il giorno di
Pasqua dell'anno 2026 il padre andrà a prendere la figlia alle ore 10 presso il suo domicilio e la riaccompagnerà alle ore 20 del martedì, giorno successivo a quello di
Pasquetta.
2 Durante le vacanze estive il sig. trascorrerà 15 giorni consecutivi con la figlia CP_1 nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto, secondo modalità da concordare preventivamente tra i coniugi entro il giorno quindici del mese di giugno di ciascun anno e nel rispetto delle esigenze lavorative degli stessi;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
5. Per tutte le altre singole festività verrà adottato il periodo dell'alternanza tra i genitori e, comunque, i ricorrenti dichiarano che, anche nel caso delle festività, indipendentemente da quanto sopra stabilito, il diritto di visita e di prelevamento potrà essere concordato di volta in volta tra loro anche in considerazione delle proprie esigenze lavorative e personali.
6. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato. Per_
7. Quanto alle spese del mantenimento della figlia , il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia pari ad €. 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
così come previsto nel protocollo di intesa del Tribunale di Palermo.
8. L'assegno unico per la figlia minore è già percepito direttamente dalla madre, che ne continuerà ad usufruirne integralmente per far fronte alle esigenze della figlia;
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
11. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere”.
3 Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_2
nata a [...] il [...], sia regolato secondo quanto concordato dalle parti
[...] nel ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025.
2) Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA RI CE MI
4
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4012 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Segreto, presso il cui studio a Palermo, via Sciuti n. 31, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alongi, presso il cui studio a Palermo, via
Sciuti n. 31, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento Per_ della figlia minore nata a [...] il [...], alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accoglimento del ricorso alle condizioni di seguito riportate: Per_
“1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore.
2. La figlia (minorenne) verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, sita in Palermo nel Largo Caltavuturo n.1;
1 3. Salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e lavorativi dei genitori, il Sig. terrà con sé la figlia minore il mercoledì di CP_1 ogni settimana, dalle ore 16,30 e fino alle ore 20 nonché, a settimane alterne, il venerdì prelevandola da scuola al termine delle lezioni o, comunque, prelevandola dall'abitazione familiare alle ore 15 e fino alla domenica alle ore 20 con diritto di pernottamento presso il suo domicilio.
La sig.ra , genitore convivente, al fine di promuovere e mantenere tra la figlia e il Pt_1 sig. , genitore non convivente, un rapporto costante, presta il suo consenso per CP_1 consentire al padre di vedere la figlia nel proprio domicilio\abitazione in casi del tutto particolari (ad esempio malattie della figlia, ricorrenze significative per la figlia, etc..) previo preavviso e\o contatto telefonico.
Nel caso in cui, per motivi di salute della figlia, non è possibile per il sig. tenere CP_1 la figlia, lo stesso ha diritto di tenere con sé la minore la settimana successiva sempre secondo i giorni e gli orari sopra concordati.
4. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza negli anni. In particolare, il padre terrà con sé la figlia con riferimento al Natale per cinque giorni consecutivi e quattro pernottamenti mentre per il Capodanno il padre avrà la figlia con sé per quattro giorni e tre pernottamenti (il giorno 02 verranno accompagnati presso il loro domicilio alle ore 19).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la minore trascorrerà la sera del 23
Dicembre 2025 con il padre presso il domicilio di quest'ultimo e si potrà trattenere con il genitore fino alle ore 20 del giorno 27 dicembre 2025; la predetta minore trascorrerà, invece, con la madre la sera del 30 dicembre 2025 e con la stessa anche i giorni 31 dicembre, 01 e 02 gennaio 2026 e così via via negli anni a seguire secondo il criterio dell'alternanza; si specifica che il sig. il giorno 5 Gennaio 2026 preleverà la CP_1 figlia e la terrà con sé anche il giorno successivo 6 Gennaio 2026 (Epifania) riaccompagnandola presso il suo domicilio alle ore 20.
Durante le festività pasquali la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore interamente i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; così, ad esempio, il giorno di
Pasqua dell'anno 2026 il padre andrà a prendere la figlia alle ore 10 presso il suo domicilio e la riaccompagnerà alle ore 20 del martedì, giorno successivo a quello di
Pasquetta.
2 Durante le vacanze estive il sig. trascorrerà 15 giorni consecutivi con la figlia CP_1 nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto, secondo modalità da concordare preventivamente tra i coniugi entro il giorno quindici del mese di giugno di ciascun anno e nel rispetto delle esigenze lavorative degli stessi;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
5. Per tutte le altre singole festività verrà adottato il periodo dell'alternanza tra i genitori e, comunque, i ricorrenti dichiarano che, anche nel caso delle festività, indipendentemente da quanto sopra stabilito, il diritto di visita e di prelevamento potrà essere concordato di volta in volta tra loro anche in considerazione delle proprie esigenze lavorative e personali.
6. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato. Per_
7. Quanto alle spese del mantenimento della figlia , il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia pari ad €. 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
così come previsto nel protocollo di intesa del Tribunale di Palermo.
8. L'assegno unico per la figlia minore è già percepito direttamente dalla madre, che ne continuerà ad usufruirne integralmente per far fronte alle esigenze della figlia;
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
11. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere”.
3 Le condizioni concordate e sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_2
nata a [...] il [...], sia regolato secondo quanto concordato dalle parti
[...] nel ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025.
2) Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA RI CE MI
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