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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/08/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 216/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte_1
e
(cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Mauro Piazza, presso il cui studio, sito a Trabia in via Turturici n. 4/6, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 6.2.2025, Parte_1
[...] premettendo di aver contratto matrimonio il 28.7.2008 a Trabia trascritto nel
-
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 2008 dal quale sono nati i figli il 15.8.1995, e Persona_1 Persona_2
[...] il 24.1.1999, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
All'udienza del 13.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo (status), precisando, su richiesta del Giudice, che entrambi i figli sono maggiorenni ed autonomi;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 3498/2018 R.G.);
-la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 16903/2019 del 9.10.2019;
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate (di fatto solo la pronuncia sullo status).
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né
a disposizioni di legge.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da a Trabia il 28.7.2008, e Parte_2 Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sclafani Bagni al n. 25, parte
II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
lascia le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 216/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] Parte_1
e
(cf: C.F. 2 ), nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Mauro Piazza, presso il cui studio, sito a Trabia in via Turturici n. 4/6, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 6.2.2025, Parte_1
[...] premettendo di aver contratto matrimonio il 28.7.2008 a Trabia trascritto nel
-
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 2008 dal quale sono nati i figli il 15.8.1995, e Persona_1 Persona_2
[...] il 24.1.1999, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
All'udienza del 13.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo (status), precisando, su richiesta del Giudice, che entrambi i figli sono maggiorenni ed autonomi;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 3498/2018 R.G.);
-la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 16903/2019 del 9.10.2019;
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate (di fatto solo la pronuncia sullo status).
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né
a disposizioni di legge.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da a Trabia il 28.7.2008, e Parte_2 Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sclafani Bagni al n. 25, parte
II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
lascia le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.