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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.514/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
Oggi 15/04/2025 ad ore 15.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE accertarsi e dichiararsi l'erroneità dell'inquadramento attribuito al ricorrente;
• condannarsi la società in via solidale con al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore del ricorrente della somma complessiva di € 11.477,82 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario. PARTE RESISTENTE
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di connessione tra la presente causa e quella pendente avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale – Giudice
Dott.ssa ONETO - RGL RGL N. 299/2023 (all. A), e, di conseguenza, disporne – previa ogni più opportuna declaratoria e per ragioni di economia processuale - la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. 2) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di Controparte_4
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 3) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_1 CP_2
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_2
Terzo Chiamato: 5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_2 Controparte_4
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_2
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di Controparte_4
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di Controparte_4 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
4) disporre in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente che rimborsi, o comunque tenga indenne Controparte_1 Controparte_4 per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte al ricorrente in esecuzione
[...] dell'emananda sentenza;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
in via istruttoria nel caso in cui l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito ritenesse di dover procedere allo svolgimento di attività istruttoria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PINNA Controparte_2 P.IVA_2
OSCAR
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate per il cui accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della CP_1
(d'ora in avanti anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al
[...] CP_1
31/12/2021 presso lo stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti Controparte_2
anche soltanto;
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 CP_2
sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda.
1.2. Nelle more del giudizio il ricorrente ha limitato le proprie domande alla sola rivendicazione dell'inquadramento del 5° livello.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta ai punti 17, 18 e 19 della CP_1
propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente). La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_1
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”.
Pertanto, le resistenti hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con
l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.8.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del 3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 4/2/2020 al 30/9/2020.
2.1. Le parti hanno quindi operato due diverse ipotesi di conteggio delle spettanze retributive dipendenti dal solo diverso inquadramento contrattuale. Tuttavia, entrambe le parti non sembra che utilizzino i parametri del CCNL tempo per tempo vigenti e non tengano conto delle domande processuali ancora oggetto del giudizio, di modo che si rende necessario rimettere la causa in istruttoria.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta la retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per festività in base al livello di inquadramento qui riconosciuto.
Di conseguenze devono essere rideterminati anche la 13^ e la 14^ mensilità per ciascuna anno e il tfr maturato.
3. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art.
Cont 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale appaltatrice CP_2 del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima, per conto della datrice di lavoro . CP_1
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_2
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla movimentazione Cont merci all'interno di tale deposito tra e CP_2
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
Cont individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva essendo stata rigettata la domanda in materia di ferie, permessi e festività non goduti.
Cont
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 stabilisce che
Cont si impegnava, in ogni caso, a manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne
“da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o CP_2
costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_2
, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o CP_2 indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente Contratto”. Cont
In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_2 relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi” Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
Cont all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
Cont
4. a chiesto di essere tenuta indenne dalla per tutto quello che sarà tenuto a CP_1
pagare in forza del presente procedimento. Cont
Come dianzi evidenziato, la responsabilità di è di tipo solidale e, pertanto, la domanda di manleva deve essere qualificata come una domanda di regresso;
quest'ultima per poter essere utilmente esperita necessita dell'avvenuto pagamento da parte della parte obbligata in via solidale del debito comune. Pertanto, la domanda può essere accolta ma la Cont relativa esecuzione è condizionata all'effettivo pagamento da parte della delle somme riconosciute in favore del ricorrente in forza della presente sentenza.
5. Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
6. Le spese di lite devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_5
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le differenze retributive specificate in parte motiva;
2. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
3. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_2 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_4
del presente provvedimento;
4. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento dalla CP_4 CP_5 CP_1
a titolo di regresso, di tutte le somme che la stessa avrà pagato in favore del ricorrente in forza della presente sentenza;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
Oggi 15/04/2025 ad ore 15.02 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR per il terzo chiamato l'avv. Umberto Scarfò in sostituzione dell'avv. DI TORO
MAMMARELLA CRISTIANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE accertarsi e dichiararsi l'erroneità dell'inquadramento attribuito al ricorrente;
• condannarsi la società in via solidale con al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore del ricorrente della somma complessiva di € 11.477,82 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario. PARTE RESISTENTE
In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di connessione tra la presente causa e quella pendente avanti alla Sezione Lavoro di questo Tribunale – Giudice
Dott.ssa ONETO - RGL RGL N. 299/2023 (all. A), e, di conseguenza, disporne – previa ogni più opportuna declaratoria e per ragioni di economia processuale - la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. 2) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di Controparte_4
C.F. / P.I.V.A. , con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via
[...] P.IVA_3
Grosio n. 10/10, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420
c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 3) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare e al pagamento della minor somma che sarà Controparte_1 CP_2
ritenuta di giustizia e, per nei limiti della responsabilità solidale;
Nei confronti del CP_2
Terzo Chiamato: 5) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, chiede condannarsi C.F. / P.I.V.A. CP_2 Controparte_4
, con sede legale in 20151 – Milano (MI), Via Grosio n. 10/10, in persona del P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsivoglia CP_2
conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
TERZO CHIAMATO in principalità 1) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
2) rigettare per le motivazioni tutte, anche singolarmente considerate, di cui alla narrativa del presente atto le domande di condanna e/o di manleva svolte dalle altre parti processuali nei confronti di Controparte_4
anche per effetto e in ragione dell'infondatezza, in fatto e in diritto, delle
[...]
domande svolte dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
in via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare
[...]
al pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di Controparte_4 giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura schiettamente retributiva;
4) disporre in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente che rimborsi, o comunque tenga indenne Controparte_1 Controparte_4 per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte al ricorrente in esecuzione
[...] dell'emananda sentenza;
in ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali di studio, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
in via istruttoria nel caso in cui l'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito ritenesse di dover procedere allo svolgimento di attività istruttoria.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 514/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNO' RICCARDO
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.PINNA Controparte_2 P.IVA_2
OSCAR
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. DI TORO MAMMARELLA CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi Parte_1
evidenziate per il cui accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente della CP_1
(d'ora in avanti anche soltanto ) dal 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 12/1/2020 al
[...] CP_1
31/12/2021 presso lo stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti Controparte_2
anche soltanto;
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J fino al 30/9/2020 CP_2
sebbene avesse sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute e la terza chiamata si sono costituite in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda.
1.2. Nelle more del giudizio il ricorrente ha limitato le proprie domande alla sola rivendicazione dell'inquadramento del 5° livello.
2. Venendo al merito della controversia si osserva innanzitutto che è incontestato che il ricorrente abbia svolto sin dalla sua assunzione le mansioni addetto al picking occupandosi delle mansioni puntualmente descritte dalla parte convenuta ai punti 17, 18 e 19 della CP_1
propria memoria di costituzione.
È documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di preparazione degli ordini
(Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.)” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente). La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica,
Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 20 fascicolo ), CP_1
riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 21 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”.
Pertanto, le resistenti hanno dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per il periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. La deduzione non merita accoglimento.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che la dichiarazione a verbale svolta dalle
Associazioni cooperative, con la quale hanno inteso chiarire che il livello 6j ed il 6s sono livelli di inserimento per i Soci cooperatori non ha natura negoziale e, quindi, vincolante per i lavoratori.
Invero, si tratta di una dichiarazione unilaterale.
In ogni caso la previsione deve essere interpretata in combinato con la declaratoria del
6° livello e di quello 6J.
Invero appartengono al livello 6 i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con
l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.”
Appartengono, invece, al livello 6J i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo
24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
Il ricorrente non ha mai svolto le mansioni specificate nei livelli anzidetti.
Le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.8.2018, come dettagliate dianzi, sono sussumibili nel superiore 5° livello rivendicato avendo egli fatto l'attività di prelevamento della merce con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Ne consegue che l'assegnazione alle mansioni superiori è avvenuta con esclusività.
Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 2103 cod. civ. in base al quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del CCNL prescrive che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello”.
Si ritiene che la previsione del CCNL circa il necessario periodo di inserimento non possa trovare un'applicazione generalizzata per tutti i dipendenti neoassunti dalla cooperativa ma che la stessa debba riguardare solo coloro che sono in grado di svolgere solo le mansioni di cui ai livelli 6s e 6j.
A sostegno della conclusione si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024 del 5 novembre 2024: “I livelli di inserimento riguardano coloro che sono assunti per svolgere le mansioni ivi esposte e non certo coloro che sono assunti per svolgere mansioni diverse e superiori, e sono definiti di
“inserimento” semplicemente perché prevedono che i neoassunti restino inquadrati nei relativi livelli soltanto per un periodo predeterminato dal CCNL (che secondo le parti sociali
è idoneo a far acquisire al neoassunto la necessaria formazione e pratica professionale) e dagli accordi sindacali, dovendo poi essere inquadrati nel livello superiore (24 mesi se si tratta di apprendisti che poi dovranno essere inquadrati nel livello superiore, e 30 mesi se si tratta di non apprendisti che a loro volta, trascorso questo periodo, dovranno essere inquadrati nel livello superiore). E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte. Deve dunque certamente escludersi che le previsioni specifiche richiamate dai resistenti possano interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario svolgere un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere
l'inquadramento nel 5° livello. A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili. Come è già stato osservato in giurisprudenza, “l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il socio lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione carichi, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, è in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate. […] E' evidente, giova ripeterlo, che se al lavoratore neoassunto non vengono assegnate le mansioni indicate nei livelli in questione, bensì mansioni superiori riconducibili ad inquadramenti professionali più elevati, lo stesso, a prescindere dal fatto che sia di nuova assunzione, ha diritto ad essere inquadrato nel livello che accorpa le superiori mansioni da lui svolte, pena la violazione dell'art.2103 c.c., che appunto prevede, con una disposizione inderogabile (con conseguente nullità di ogni patto contrario, salve le eccezioni previste dalla norma che qui non rilevano), che il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni svolte” (così, in parte motiva, Corte d'Appello
Brescia Sez. lavoro, Sent., n 218 del 12/12/2022). E' stato altresì condivisibilmente osservato che la dichiarazione in calce al verbale di accordo del 8 maggio 2015 “lungi dall'essere concordata con i sindacati firmatari dell'accordo, risulta una mera dichiarazione unilaterale delle Associazioni Cooperative […] in quanto tale non idonea a derogare a quanto stabilito nel CCNL” (così Tribunale Firenze sez. lav., 10/06/2022, n. 424). Si ribadisce con forza che
l'inserimento nei livelli 6J e 6S richiede pur sempre che il lavoratore neoassunto sia addetto allo svolgimento di mansioni semplici di movimentazione, manuali o al massimo con mezzi di sollevamento semplici, ma se il neoassunto, in virtù delle proprie competenze ed eventualmente di pregresse esperienze professionali, sia in concreto addetto a mansioni superiori che richiedono maggiori professionalità ed esperienze, dovrà necessariamente essere inquadrato nel superiore livello che corrisponde alle effettive mansioni espletate.
Come espressamente affermato dalla C.d.A di Brescia in analoga fattispecie, “..il fatto che secondo le declaratorie contrattuali i livelli 6J e 6S, corrispondenti alle mansioni più semplici, costituiscano i livelli di inserimento dei soci lavoratori neoassunti, certo non legittima l'inquadramento nei livelli 6J e 6S di nuovi soci lavoratori che sin dall'assunzione siano addetti allo svolgimento dimansioni più complesse..” (C.d.A. Brescia, sentenza n. 24 del 3.2.2022).
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello nel periodo compreso tra il 1/8/2018 al 14/4/2019 e dal 4/2/2020 al 30/9/2020.
2.1. Le parti hanno quindi operato due diverse ipotesi di conteggio delle spettanze retributive dipendenti dal solo diverso inquadramento contrattuale. Tuttavia, entrambe le parti non sembra che utilizzino i parametri del CCNL tempo per tempo vigenti e non tengano conto delle domande processuali ancora oggetto del giudizio, di modo che si rende necessario rimettere la causa in istruttoria.
Il ricorrente ha diritto a vedersi corrisposta la retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e per festività in base al livello di inquadramento qui riconosciuto.
Di conseguenze devono essere rideterminati anche la 13^ e la 14^ mensilità per ciascuna anno e il tfr maturato.
3. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art.
Cont 29 d.lgs. 276/2003 nei confronti della quale committente e della quale appaltatrice CP_2 del servizio di movimentazione svolto all'interno dello stabilimento della prima, per conto della datrice di lavoro . CP_1
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa ed anche in precedenza, presso il deposito di Stradella della CP_2
Sono provati altresì documentalmente (cfr. docc. n. da 33 a 39 fascicolo CEVA) i rapporti contrattuali aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla movimentazione Cont merci all'interno di tale deposito tra e CP_2
Ne discende che la Ceva debba rispondere ex art. 29 d.lgs 276/2003 dei crediti sopra
Cont individuati al pari della
I crediti riconosciuti hanno tutti natura retributiva essendo stata rigettata la domanda in materia di ferie, permessi e festività non goduti.
Cont
4.1. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 stabilisce che
Cont si impegnava, in ogni caso, a manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne
“da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o CP_2
costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_2
, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o CP_2 indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente Contratto”. Cont
In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_2 relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2
contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi” Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente
Cont all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2
questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente
Cont
4. a chiesto di essere tenuta indenne dalla per tutto quello che sarà tenuto a CP_1
pagare in forza del presente procedimento. Cont
Come dianzi evidenziato, la responsabilità di è di tipo solidale e, pertanto, la domanda di manleva deve essere qualificata come una domanda di regresso;
quest'ultima per poter essere utilmente esperita necessita dell'avvenuto pagamento da parte della parte obbligata in via solidale del debito comune. Pertanto, la domanda può essere accolta ma la Cont relativa esecuzione è condizionata all'effettivo pagamento da parte della delle somme riconosciute in favore del ricorrente in forza della presente sentenza.
5. Rilevato che le parti non sono in accordo sulla liquidazione del credito di parte ricorrente, si rende necessario rimettere la causa sul ruolo onde pervenire ad una quantificazione congiunta dello stesso ovvero allo svolgimento di una ctu contabile.
6. Le spese di lite devono essere liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel 5° livello di cui al
CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica per tutto il periodo durante il quale è stato alle dipendenze della Coop. compreso tra il CP_5
1/8/2018 ed il 30/9/2020 ed ottenere le differenze retributive specificate in parte motiva;
2. accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e della terza chiamata in relazione ai crediti riconosciuti in favore di parte ricorrente;
3. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla Controparte_2 [...]
da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_4
del presente provvedimento;
4. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento dalla CP_4 CP_5 CP_1
a titolo di regresso, di tutte le somme che la stessa avrà pagato in favore del ricorrente in forza della presente sentenza;
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina