Articolo 3 della Legge 16 febbraio 1987, n. 47
Articolo 2Articolo 4
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27 febbraio 1987
Art. 3. 1. L'ultimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' sostituito dal seguente:
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 825/1982 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. - La quantita' di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il controllo puo' essere effettuato per campionamento.
Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.
A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalita' ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614 , i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.
In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziche' effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore puo' dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilita'.
Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1987
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