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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 giugno 2025 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 3148/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Cavalli, Parte_1 presso lo studio del quale ha eletto domicilio come in atti,
- appellante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Muccio, presso lo CP_1 studio della quale ha eletto domicilio come in atti,
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.04.2019 presso il Tribunale di Nola, CP_1 ha esposto: di aver lavorato dall'1.08.2010 alle dipendenze della
[...] CP_2 di specializzata nella realizzazione di strutture in legno
[...] Parte_1
e lavori edili per civili abitazioni ed industriali;
che il rapporto di lavoro, con le caratteristiche di cui sopra, si era protratto alle dipendenze del Pt_1 precedentemente accomandatario, anche dopo la cancellazione della società per cessata attività e fino al 28.02.2017; che per tutto il periodo non aveva ricevuto copertura assicurativa\contributiva, essendo rimasto il rapporto non regolarizzato e che aveva ricevuto una retribuzione non corrispondente alla qualità e quantità delle prestazioni rese. Tanto premesso, ha chiesto di riconoscere la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolto in via continuativa dapprima alle dipendenze della e poi del Fatigato in proprio, e di CP_2
1 condannare il convenuto, nella qualità e in proprio, al pagamento delle differenze retributive, nonché di trattamento di fine rapporto quantificati complessivamente in € 67.001,34. Costituendosi tempestivamente in giudizio, parte resistente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e la nullità del ricorso. Ha altresì dedotto, nel merito, sulla scorta di varie argomentazioni in fatto e diritto, l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, ha chiesto il rigetto della domanda attorea la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. Escussi i testi, previo deposito di note la causa è stata decisa con la sentenza n.1528\2022 del 10.9.2022 in questa sede appellata, con la quale il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la parte resistente al pagamento in favore del della somma di € 32.661,25, di cui € 6.010,67 a CP_1 titolo di TFR. Con atto depositato in data 15.12.2022 il ha proposto appello avverso CP_1 la sentenza citata deducendo un'errata interpretazione del materiale probatorio, innanzitutto testimoniale, acquisito in giudizio. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente la domanda proposta con ricorso di primo grado, con vittoria delle spese anche del doppio grado. Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte, visti gli atti e le prove testimoniali, formulava alle parti una proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza del 7.5.2025. All'odierna udienza, ricondotta una trattativa sulla base della proposta della Corte e raggiunto un accordo anche sulle modalità dei pagamenti, formalizzato accordo giudiziale sottoscritto dalle parti innanzi al collegio ed allegato al verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va infatti preliminarmente rilevato che, come emerge dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti all'udienza odierna innanzi a questa Corte, le stesse hanno regolato transattivamente il rapporto dedotto in giudizio determinandosi contestualmente e concordemente a rinunciare al gravame instaurato dall'appellante.
In particolare, sulla base di quanto concordato nel verbale depositato in atti, le parti hanno inteso definire ogni questione relativa anche al presente giudizio di appello.
2 Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia; rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia,
“per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nel verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Corte si dà atto anche della specifica regolazione delle spese, contestualmente versate.
Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) in riforma della sentenza gravata, dichiara cessata tra le parti la materia
3 del contendere;
b) spese del doppio grado di giudizio come da verbale di conciliazione. Così deciso in Napoli in data 10 giugno 2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
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