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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1696/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1696/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bassitto Parte_1
Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bassitto Controparte_1
Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico NIstero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/03/2000 in Terni (TR) precisando che dall'unione è nato il figlio , in Terni (TR) il 20/08/2000 ad oggi Persona_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la SI.ra continuerà ad abitare e a risiedere nella casa coniugale sita in Narni, Controparte_1 unitamente al figlio , ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
naturalmente, Per_1 quando avrà una autonomia economica, i coniugi, comproprietari dell'abitazione saranno Per_1 liberi di disporne per la propria quota;
2) i coniugi convengono che tutte le tasse, gli oneri e le spese relative alla casa coniugale comprese le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dell'immobile, le spese di manutenzione/revisione periodica della caldaia (inclusi i costi da sostenere per gli interventi prescritti dalla legge volti al controllo del corretto funzionamento e dell'efficienza energetica dell'impianto e/o della verifica dei fumi), i costi delle utenze di acqua, gas ed elettricità ed il pagamento della Tari saranno sostenute in via esclusiva dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di Controparte_1 entrambi i coniugi, comproprietari dell'abitazione;
3) le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili costituenti gli arredi, il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono e restano di proprietà di entrambi i coniugi;
4) il SI. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile Parte_1 di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio, che verranno individuate sulla base del Protocollo
d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sottoscritto in data 27/6/2018, in uso presso il Tribunale di Terni;
per spese superiori ad € 100,00, i genitori di dovranno preventivamente accordarsi;
Per_1
6) il SI. dichiara di essere lavoratore dipendente full time a tempo indeterminato Parte_1
(operaio nel settore privato) di percepire una retribuzione media netta mensile di circa €. 1.300,00;
7) la SI.ra dichiara di essere lavoratrice dipendente part-time a tempo Controparte_1 indeterminato (commessa nel settore privato) e di percepire una retribuzione media mensile di circa
€ 850,00;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
9) ciascun coniuge ha in proprietà un autoveicolo, mentre quello in uso al figlio è intestato Per_1 alla madre;
si conviene che le spese relative a tale vettura NI OP (bollo, assicurazione, riparazioni ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi, in egual misura;
10) le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/03/2000 tra
e in Terni (TR) alle condizioni congiunte Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 9, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1696/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bassitto Parte_1
Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bassitto Controparte_1
Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico NIstero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/03/2000 in Terni (TR) precisando che dall'unione è nato il figlio , in Terni (TR) il 20/08/2000 ad oggi Persona_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la SI.ra continuerà ad abitare e a risiedere nella casa coniugale sita in Narni, Controparte_1 unitamente al figlio , ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
naturalmente, Per_1 quando avrà una autonomia economica, i coniugi, comproprietari dell'abitazione saranno Per_1 liberi di disporne per la propria quota;
2) i coniugi convengono che tutte le tasse, gli oneri e le spese relative alla casa coniugale comprese le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dell'immobile, le spese di manutenzione/revisione periodica della caldaia (inclusi i costi da sostenere per gli interventi prescritti dalla legge volti al controllo del corretto funzionamento e dell'efficienza energetica dell'impianto e/o della verifica dei fumi), i costi delle utenze di acqua, gas ed elettricità ed il pagamento della Tari saranno sostenute in via esclusiva dalla SI.ra , mentre le spese straordinarie saranno a carico di Controparte_1 entrambi i coniugi, comproprietari dell'abitazione;
3) le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili costituenti gli arredi, il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono e restano di proprietà di entrambi i coniugi;
4) il SI. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile Parte_1 di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
5) ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative al figlio, che verranno individuate sulla base del Protocollo
d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sottoscritto in data 27/6/2018, in uso presso il Tribunale di Terni;
per spese superiori ad € 100,00, i genitori di dovranno preventivamente accordarsi;
Per_1
6) il SI. dichiara di essere lavoratore dipendente full time a tempo indeterminato Parte_1
(operaio nel settore privato) di percepire una retribuzione media netta mensile di circa €. 1.300,00;
7) la SI.ra dichiara di essere lavoratrice dipendente part-time a tempo Controparte_1 indeterminato (commessa nel settore privato) e di percepire una retribuzione media mensile di circa
€ 850,00;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
9) ciascun coniuge ha in proprietà un autoveicolo, mentre quello in uso al figlio è intestato Per_1 alla madre;
si conviene che le spese relative a tale vettura NI OP (bollo, assicurazione, riparazioni ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi, in egual misura;
10) le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/03/2000 tra
e in Terni (TR) alle condizioni congiunte Parte_1 Controparte_1 indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 9, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti