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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14533/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati presso Parte_4 Parte_5
l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Controparte_2
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura allegata alla memoria di
[...] costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive (superminimo) i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in
1 godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2024,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_4 Parte_5 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti della convenuta società:
assunta in data 2.4.1991; Parte_1
assunto in data 28.2.2003; Parte_2
assunta in data 31.5.1988; Parte_3
2 assunto in data 1°.4.1992; Parte_4 assunto in data 14.3.1991. Parte_5
I ricorrenti erano attualmente inquadrati e nel 7° Pt_1 Parte_2 livello;
, e nel 6° livello. Pt_3 Parte_4 Pt_5
I ricorrenti avevano tutti goduto, dalle diverse date indicate nel ricorso, di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
€ 1.256,32 mensili;
Parte_1
€ 1.111,19 mensili;
Parte_2
€ 110,00 mensili;
Parte_3
€ 360,00 mensili;
Parte_4
€ 100,00 mensili. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati nel livello 7° e 6° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_3
13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“ ”, di € 12,30, erogato a partire dal Controparte_3
1° luglio 2018 (6° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio 2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6° ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del
“Sovraminimo Individuale”. La voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma € 27,58 per il 7° liv., di € 24,60 per il 6° liv. in
3 occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,78 per il 7° liv., di € 12,30 per il 6° liv. pari all'importo dell'E.R.S. Complessivamente, quindi, aveva provveduto a ridurre Controparte_1 da febbraio a giugno 2018 il Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° liv. di
€ 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (totale € 68,95 mensili), per i lavoratori del 6° liv. di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (totale € 61,50 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La Società argomentava di avere attribuito ai ricorrenti un superminimo soggetto alla regola esplicita (e comunque generale) dell'assorbimento. Né poteva ipotizzarsi che il mancato assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti aumenti contrattuali costituisse un “uso aziendale” non più revocabile. La Società aveva invero ritenuto di non procedere ad assorbire alcuni aumenti contrattuali;
tale comportamento non poteva essere in alcun modo inteso quale volontà di rinunciare a siffatta possibilità per il futuro. ccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale delle Controparte_1 pretese delle parti ricorrenti, ex art. 2948 c.c.
All'udienza del 7 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2
è fondato e va Parte_3 Parte_4 Parte_5 accolto.
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 8 e 9: App. Milano 12 aprile 2023, n. Controparte_1
434, 11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 2 e 4 fasc.
), come da quelle depositate in data odierna e relative a pronunzie di CP_1 merito del Tribunale di Cagliari e del Tribunale di Palermo. Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024.
4 3. Queste pronunzie hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale.
La definizione di uso aziendale può essere lasciata alle pronunzie della S.C.: “…la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti
- con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342/2010, cit.)” (Cass., ord., n. 20682 del 7 luglio 2023). Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
4. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. 1, 3, 6 e 8 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco
5 interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
5. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il
6 mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204). E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi e ciò Controparte_1 fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente.
Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”: memoria, §§ 6 e 7), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del
7 datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale (v. § 3) non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come fa che comunque le Controparte_1 retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
6. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.; doc. 1 fasc. conv.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
8 L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_3 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 e dovendosi quindi disporre la condanna della società a ricostituire i superminimi nella stessa misura goduta fino a gennaio 2018, oltre che a restituire le somme per l'effetto illegittimamente trattenute. on ha contestato le somme risultanti dai calcoli indicati Controparte_1 nel ricorso, che quindi vanno riportate nel dispositivo.
8. ccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati Controparte_1 dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. In via subordinata, eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio il primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti. L'eccezione è infondata. Come è noto, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018).
9 A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (così App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Tale è stata anche la decisione della Cassazione, con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conforme anche la successiva Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957). Poiché tutti i ricorrenti risultano ancora dipendenti della società convenuta, l'eccezione non può essere accolta.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate Parte_6 in € 5.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 7 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati presso Parte_4 Parte_5
l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, C.so Monforte, 15, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Controparte_2
e all'Avv. Raffaele Fabozzi, per procura allegata alla memoria di
[...] costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive (superminimo) i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in
1 godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 dicembre 2024,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, in Parte_4 Parte_5 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevavano i ricorrenti di essere tutti dipendenti della convenuta società:
assunta in data 2.4.1991; Parte_1
assunto in data 28.2.2003; Parte_2
assunta in data 31.5.1988; Parte_3
2 assunto in data 1°.4.1992; Parte_4 assunto in data 14.3.1991. Parte_5
I ricorrenti erano attualmente inquadrati e nel 7° Pt_1 Parte_2 livello;
, e nel 6° livello. Pt_3 Parte_4 Pt_5
I ricorrenti avevano tutti goduto, dalle diverse date indicate nel ricorso, di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
€ 1.256,32 mensili;
Parte_1
€ 1.111,19 mensili;
Parte_2
€ 110,00 mensili;
Parte_3
€ 360,00 mensili;
Parte_4
€ 100,00 mensili. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati nel livello 7° e 6° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_3
13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“ ”, di € 12,30, erogato a partire dal Controparte_3
1° luglio 2018 (6° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio 2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6° ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del
“Sovraminimo Individuale”. La voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma € 27,58 per il 7° liv., di € 24,60 per il 6° liv. in
3 occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,78 per il 7° liv., di € 12,30 per il 6° liv. pari all'importo dell'E.R.S. Complessivamente, quindi, aveva provveduto a ridurre Controparte_1 da febbraio a giugno 2018 il Superminimo Individuale per i lavoratori del 7° liv. di
€ 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (totale € 68,95 mensili), per i lavoratori del 6° liv. di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (totale € 61,50 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La Società argomentava di avere attribuito ai ricorrenti un superminimo soggetto alla regola esplicita (e comunque generale) dell'assorbimento. Né poteva ipotizzarsi che il mancato assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti aumenti contrattuali costituisse un “uso aziendale” non più revocabile. La Società aveva invero ritenuto di non procedere ad assorbire alcuni aumenti contrattuali;
tale comportamento non poteva essere in alcun modo inteso quale volontà di rinunciare a siffatta possibilità per il futuro. ccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale delle Controparte_1 pretese delle parti ricorrenti, ex art. 2948 c.c.
All'udienza del 7 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2
è fondato e va Parte_3 Parte_4 Parte_5 accolto.
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate da in memoria a p. 8 e 9: App. Milano 12 aprile 2023, n. Controparte_1
434, 11 dicembre 2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 2 e 4 fasc.
), come da quelle depositate in data odierna e relative a pronunzie di CP_1 merito del Tribunale di Cagliari e del Tribunale di Palermo. Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. sent. n. 2330 del 13 Per_1 ottobre 2022, est. ) poi confermato da altrettanto autorevoli pronunzie della Per_2 locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo 2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024.
4 3. Queste pronunzie hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale.
La definizione di uso aziendale può essere lasciata alle pronunzie della S.C.: “…la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 c.c. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti
- con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342/2010, cit.)” (Cass., ord., n. 20682 del 7 luglio 2023). Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
4. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. 1, 3, 6 e 8 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco
5 interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
5. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il
6 mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204). E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi e ciò Controparte_1 fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente.
Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”: memoria, §§ 6 e 7), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del
7 datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale (v. § 3) non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come fa che comunque le Controparte_1 retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
6. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.; doc. 1 fasc. conv.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
8 L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_3 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 e dovendosi quindi disporre la condanna della società a ricostituire i superminimi nella stessa misura goduta fino a gennaio 2018, oltre che a restituire le somme per l'effetto illegittimamente trattenute. on ha contestato le somme risultanti dai calcoli indicati Controparte_1 nel ricorso, che quindi vanno riportate nel dispositivo.
8. ccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati Controparte_1 dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione. In via subordinata, eccepisce l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dai ricorrenti per i periodi anteriori al quinquennio il primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti. L'eccezione è infondata. Come è noto, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4 c.p.c.) la retribuzione ordinaria, il compenso per lavoro straordinario (Cass. 20 gennaio 2010 n. 947), le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro (Cass. 10 novembre 2004 n. 21377; Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018).
9 A seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (così App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352). Tale è stata anche la decisione della Cassazione, con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conforme anche la successiva Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957). Poiché tutti i ricorrenti risultano ancora dipendenti della società convenuta, l'eccezione non può essere accolta.
9. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate Parte_6 in € 5.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 7 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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