Sentenza 1 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC ITAL0 15 17/ 03 ME EL POR LO I ALIA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. e Precidente R.G.N. 23719/01 n. 3483 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cro MINICHIELLO - ConsigliereDott. Florindo Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere 04.19/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FERROVIARIA ITALiana S.P.A. già FERROVIE DELLO RETE SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in STATO - persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLIelettivamente 22. presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, GERARDO VESCI, giusta ENZO MORRICO, SALVTORE TRIFIRO', delega in atti;
ricorrente 2002
contro
- CI OL, ND AD, ALPARONE GIUSEPPE, 4675 -1- D CA IN, NI AR ER, IL 7 RI, CA NN, TA AT, ZZ MA, EZ DO, GL NO, RM IC, AL MB, LF LU, ON : : M AR GU, AR SA, NA TA, AR, NI NO, NA IO, PE MA, • A RO ILARIO, DE MIRALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 157/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 05/07/01 R.G.N. 6/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. ERMINIO RAVAGNANI;
: udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito L'Avvocato SIMONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore : Concrale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazionc del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, accoglieva l'appello proposto dagli attuali resistenti indicati in epigrafe e riformava, quindi, la decisione del giudice di primo grado che aveva disatteso l'assunto sostenuto dalla società dell'inefficacia del licenziamento intimato ai lavoratori, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverse détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione. articolato in tre motivi, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato) e che gli intimati hanno resistito con controricorso;
considerato che
con i tre motivi di ricorso -ampiamente argomentati o denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge c, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurale nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi sucsposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia del licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degit esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionall, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non excludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative= una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma 4 soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citatc pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendonc inopportuna una pedisscqua trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia c l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 C Il Presidente estensore J . Revagmand Chove IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 FEB. 2003 oggi, IL CANCELLIERE-- ture fraiselle 5