Versione
4 gennaio 1991
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15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 5. (( (Sanzioni amministrative accessorie). )) (( 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. ))
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. ))
Commentario • 1
- 1. Casellario giudiziale informaticoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 maggio 2007 · 0.71473324
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Giurisprudenza • 78
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/09/2022, n. 13788Provvedimento: […] Infatti, l'art. 5 bis della legge 386 del 1990 stabilisce espressamente che Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni […] Non può essere parimenti neanche la domanda di revoca della sanzione accessoria in quanto l'art. 5 della legge n. 386 del 1990 stabilisce che La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali.Leggi di più...
- mancata costituzione parte appellata·
- art. 1 legge n. 386/1990·
- assegno senza autorizzazione·
- art. 11 legge 689/1981·
- art. 5 bis legge 386/1990·
- divieto di emettere assegni·
- appello·
- sanzione accessoria