Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6614/2018 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto risarcimento danni
TRA
, E rappresentato e difeso, Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da procura in atti dall'avv. Angela D'Amato e dall'avv. Tea Luigia Siano con le quali elettivamente domiciliano in Salerno alla via A. Aurofino n. 25 giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante in persona del legale Controparte_1
rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Laura Ciavolella del Foro di Cassino con la quale elettivamente domicilia come in atti .
CONVENUTO
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione notificato in data 15.01.2019 dinanzi il giudice competente per materia i signori convenivano in giudizio in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_1
pro tempore per : in via preliminare disporre l'acquisizione ai sensi dell'art.210 cpc del fascicolo di parte nel procedimento dinanzi al Giudice di pace;
nel merito, disattesa ogni contraria istanza condannare la odierna convenuta all'esecuzione del contratto Affitto Assicurato n. 80501701 e pertanto al pagamento della somma complessiva di € 3269,82 di cui € 2393,82 per canoni scaduti e
richiesti dagli attori con racc. del 22.03.2016; in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui sopra. Voglia condannare la odierna convenuta al pagamento della somma di € 2.600,00 indicata nella proposta di cessione pro soluto dagli attori e mai ottemperata dalla .- Controparte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva in quanto il legittimato passivo al pagamento dei canoni scaduti e non versati resta esclusivamente il sig. - Eccepisce ancora che il contratto CP_2
Affitto Assicurato non può essere in alcun modo letto come un obbligazione della società convenuta al rimborso dei canoni e delle spese legali sostenute.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa e chiedeva il rigetto della domanda.-
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito e fissata l'udienza di discussione al
06.04.21, previa concessione alle parti del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. Dopo ulteriori rinvii e cambi di giudicanti la scrivente tratteneva in decisione all'udienza del 30.05.2025
………..
All'udienza del 20.10.2020 la società depositava “Provvedimento definitivo di Controparte_1
diniego” con il quale la Banca d'Italia, con
Prot. 0027835/17 del 10.01.2017 negava definitivamente alla
[...]
l'iscrizione “nell'albo ex art. 106 TUB (…). A seguito del diniego definitivo la CP_1 CP_1
” – ai sensi dell'art. 10. Comma 5, del d.lgs 141/2010 – dovrà deliberare la liquidazione o
[...]
modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge”.
Orbene, nel verbale di udienza del 20.10.2020 la stessa società convenuta affermava che a seguito del provvedimento di cui sopra della Banca d'Italia del 10.01.2017, la stessa non risulta iscritta all'albo ex art 106 TUB, pertanto non è più abilitata all'acquisto del credito.
Afferma ancora controparte che “è palese che l'inadempimento contrattuale è stato determinato da impossibilità oggettiva ed assoluta della prestazione derivante da causa non imputabile alla società
resistente, successiva al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio”.- Orbene, va evidenziato che seppure il giudizio per cui oggi è causa veniva introdotto nel mese di luglio 2018, tale eccezione veniva sollevata solo all'udienza del 20.10.2020: nessuna menzione ne veniva fatta nella comparsa di costituzione e risposta, né alla prima udienza e nemmeno veniva fatto riferimento alla decisione della Banca d'Italia durante gli incontri in mediazione, avvenuti tra i mesi di aprile e giugno 2019.
Ancora la società convenuta inviava proposta di cessione pro soluto n. prat. 863, in data 28.11.2016; con comunicazione del 04.01.2017, i sig.ri , nel termine di 30 giorni dall'invio della proposta, Pt_1
provvedevano ad accettare e in data 10.03.2017 inviavano la documentazione richiesta e sottoscritta dinanzi ad un funzionario comunale per l'autentica (v. all. nn. 17 e 18 al ricorso introduttivo), nonché effettuavano il bonifico di € 5,00 in favore della al fine di consentire l'adeguata Controparte_1
verifica della clientela.
Tale verifica aveva esito positivo.
In tutte le comunicazioni successive alla proposta di acquisto pro soluto del 28.11.2016 non è mai stata fatta menzione da parte della convenuta società del provvedimento di diniego della Banca
d'Italia all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, né ex adverso veniva bloccata la procedura,
appunto in funzione del detto provvedimento.
Tale eccezione di impossibilità sopravvenuta non può in alcun modo essere ammesso in tale fase del giudizio atteso che, come ampiamente esposto nel corpo del presente atto la era Controparte_1
a conoscenza di tale circostanza già molto prima che venisse incardinato il presente giudizio e pertanto va disattesa.-
Passando al merito della presente controversia va evidenziato che in data 22.03.2016, il sig. Pt_1
inviava alla Sicura s.p.a. n. 15050615857-6
[...] CP_1 Parte_4
veniva richiesto il pagamento dei canoni relativi al contratto n. 805001701, nonché le Parte_5
spese legali del giudizio de quo come liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo n. 464/16.
Come richiesto dalla convenuta società con comunicazione del 31.03.2016, gli odierni attori, in data
08.04.2016, inviavano la documentazione richiesta, ovvero, copia del contratto stipulato e un recapito telefonico del conduttore. In seguito, con comunicazione del 18.04.2016 la convenuta, comunicava che: “ non può rendersi disponibile all'acquisto del credito relativo ai canoni Controparte_1
scaduti e non pagati, in quanto, risulta si attivata la procedura ma NON nei tempi previsti dalla lettera a) di cui all'art. 3 delle condizioni generali del contratto sopra citato. Nello specifico la morosità è iniziata il 05 ottobre 2015, mentre l'atto di intimazione di sfratto è stato notificato in data 14 dicembre
2015, ben oltre i 45 giorni di cui all'art. 3”.
A seguito di tale comunicazione, la società odierna convenuta, richiedeva la documentazione necessaria al fine di provvedere alla proposta di cessione pro soluto per i crediti vantati dagli odierni attori, nei confronti del sig. e solo in data 28.11.2016, veniva inviata proposta di CP_2
cessione pro soluto n. prat. 863 – crediti vantati nei confronti del sig. per complessivi CP_2
€ 2.600,00.
Nella suddetta proposta non venivano conteggiate le spese legali contenute nel decreto ingiuntivo n.
464/16 (v. comunicazione Pec del 12.12.2016, allegata al fascicolo di parte), atteso che a detta della società odierna convenuta “il contratto Affitto Assicurato è scaduto in data01.02.2016, pertanto
[...]
si è resa disponibile all'acquisto del solo credito maturato fino a quella data” anche se in CP_1
realtà il procedimento di convalida di sfratto e contestuale ingiunzione di pagamento fu instaurato ben prima della scadenza del contratto de quo ovvero in data 14.12.2015.
Va, altresì, precisato, che le condizioni generali di contratto sottoscritte dal sig. , in Parte_1
data 17.12.2012, all'art. 5 espressamente prevedono: “Procedura di cessione dei crediti vantati dal locatore nei confronti del conduttore relativi al pagamento delle spese legali sostenute l'intentata
procedura di sfratto per morosità – il locatore, al fine di cedere i crediti relativi a spese legali
liquidate dal competente organo giurisdizionale a carico del conduttore soccombente per
l'ottenimento di titolo di sfratto per morosità, è tenuto a rispettare la seguente procedura: a) comunicare, allegando copia dell'atto, alla entro 90 giorni dall'ottenimento del Controparte_1
titolo di sfratto per morosità, l'importo delle spese legali liquidate in danno al conduttore e le quali il procuratore del locatore non sia stato dichiarato antistatario. b) Ricevuta la proposta d'acquisto
da parte della , accertarla e rinviarla nel termine perentorio di 30 giorni dalla Controparte_1
”. Controparte_1
Orbene, i sig.ri hanno posto in essere la procedura tutta, così come richiesto dal contratto.- Pt_1
Invero, come già riferito, gli odierni attori effettuavano il pagamento di € 5,00 per l'adeguata verifica della clientela che pure andava a buon fine. Vero è, in effetti, che dall'ufficio legale della veniva data conferma, telefonicamente, Controparte_1
dell'esito positivo dell'adeguata verifica della clientela.
Invero, come si evince dalla documentazione in atti l'Istituto di Credito Banco di Napoli, in data
12.04.2017 provvedeva ad inoltrare alla l'attestazione di avvenuta adeguata verifica Controparte_1
della clientela ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007.
Orbene, si fa rilevare che la richiesta da parte di veniva ricevuta dall'Istituto di Controparte_1
Credito in data 31.03.2017 e che già in data 12.04.2017 veniva inoltrata, da tale ultimo Istituto, la documentazione richiesta all'odierna convenuta.
Dalle condizioni generali di contratto sottoscritte tra le parti oggi in lite si evince che gli attori non chiedono in alcun modo la corresponsione diretta dei canoni di locazioni, ma l'esecuzione del contratto di Affitto Assicurato con la consequenziale cessione del credito vantato dagli stessi nei confronti del conduttore sfrattato, che ammonta ad € 3.269,82 di cui € 2.393,82 per canoni scaduti e non pagati ed € 876,00 per compenso, così come indicato nel decreto ingiuntivo n. 464/16 del
22.02.2016 emesso dal Tribunale di Salerno contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità.
Appare di tutta evidenza che quanto richiesto da parte attrice rientra pienamente nell'oggetto del contratto di Affitto Assicurato, consistente, tra le altre cose, in canoni di locazione scaduti e non pagati (art. 3) ed i crediti vantati dal locatore nei confronti del conduttore relativi al pagamento delle spese legali sostenute per l'intentata procedura di sfratto per morosità (art. 5). Vale la pena ancora ricordare che nelle condizioni generali di contratto – definizioni – alla voce crediti si legge: “i crediti nascenti dal contratto di locazione intercorrente tra locatore/cedente e conduttore ed aventi le caratteristiche espressamente indicate nel presente contratto, riferiti esclusivamente ai canoni scaduti e non pagati e se espressamente previsti (…) b) al pagamento delle spese legali eventualmente sostenute per l'ottenimento del titolo di sfratto per morosità riconosciute dal competente organo giurisdizionale a carico del conduttore soccombente.-
La società convenuta si limita ad affermare che “il contratto di affitto assicurato non viene stipulato a garanzia delle morosità derivanti dal contratto di locazione;
non subentra nelle CP_1 CP_1
obbligazioni del conduttore moroso, non ne garantisce, di conseguenza, l'adempimento, ma diversamente, si rende disponibile all'acquisto del credito futuro del locatore, e a condizione che siano rispettate le suddette condizioni generali. Al riguardo vale la pena far rilevare che nella comunicazione accompagnatoria al contratto Affitto Assicurato n. 80501701, a firma di tutte le parti, locatore, conduttore e , sull'intestazione è riportato: Affitto Assicurato garanzie per Controparte_1
affitti + tutela + garanzie + sicurezza".
Appare, quindi, di tutta evidenza che il contratto per cui oggi è causa veniva stipulato dai sig.ri Pt_1
a garanzia del buon esito del contratto di locazione.
In virtù di quanto sin qui esposto, la richiamata eccezione appare priva di fondamento giuridico.-
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la odierna convenuta all'esecuzione del contratto Affitto Assicurato n.
80501701 e pertanto al pagamento della somma complessiva di € 3.269,82 di cui € 2.393,82 per canoni scaduti e non pagati ed € 876,00 per compenso, così come indicato nel decreto ingiuntivo n.
464/16 del 22.02.2016;
2) condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante al Controparte_1
pagamento delle spese, ed onorario del presente giudizio che liquida in € 2552,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Angela D'Amato per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Salerno, 30.05.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio