Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 244/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
244/2023 R.G
Promosso da
(CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Elena Sacchi
- Appellante –
Contro
di ER (CF Controparte_1
) in persona dell'amministratore pro-tempore P.IVA_1 CP_2
con Studio in Via Contini 60 di ER, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Ilaria Soricetti
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc n. 204/2023 del 6.2.2023 del Tribunale di ER
per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata ordinanza Repert. n. 204/2023 emessa in data 04/02/2023 dal
Tribunale di ER, pubblicata il 06/02/2023, non notificata, dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera adottata in data
23/02/2022 dal Controparte_3
, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa. Con vittoria
[...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia l'adita ed intestata Corte d'Appello:
in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito dichiarare manifestamente infondato l'appello e per l'effetto
-Ogni istanza, deduzione ed eccezione disattesa di controparte, respingere l'appello;
-Con vittoria di spese”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di ER, con l'ordinanza ex art 702 bis cpc indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto da teso a far valere Parte_1 la nullità/annullabilità della delibera adottata dal condominio appellato in data 23.2.2022 relativamente ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno.
ha proposto appello avverso l'ordinanza sopra indicata, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della stessa, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Si costituiva il appellato, che, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'ordinanza ex art 702 bis cpc impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del gravame, formulata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342
c.p.c.
Invero, è sufficiente, in proposito, richiamare i principi affermati dalla
Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza.
Secondo la Corte "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che "l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione" (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218;
Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass.
7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa,
l'appello formulato è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo l'appellante criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo, altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di ER per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame, il Pt_1 censura l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la delibera assembleare impugnata non fosse nulla per violazione di legge e segnatamente per la violazione della legge 13/89, del DM 236/89 e dell'art 1120 cc. In particolare, deduce che l'assemblea condominiale ha approvato l'installazione di una piattaforma elevatrice in assenza di un progetto tecnico esecutivo specificatamente previsto dagli artt 7, 8 e 10 del DM
236/89, normativa, a suo dire, applicabile anche nell'ipotesi in esame, trovandoci al cospetto di una ristrutturazione di un edificio.
Orbene, la legge n. 13 del 1989, all'art. 1, comma 1, così si esprime:
"I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2", con la conseguenza che le prescrizioni di cui alla L. n. 13 del 1989, e al decreto attuativo n. 236/1989, si applicano, conformemente al principio di irretroattività fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, ai soli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva.
Nel caso in esame, è pacifico che l'edificio di cui trattasi sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa de qua e, segnatamente, nel 1963, e che non ci si trovi al cospetto di una integrale ristrutturazione, ma solo in presenza di lavori che comportano un miglioramento energetico dello stabile, dovendosi comunque evidenziare che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, in ogni caso, anche qualora si volessero ritenere i lavori deliberati di cui al progetto redatto dall'ing come lavori di Persona_1 integrale ristrutturazione, le prescrizioni tecniche dettate dal D.M. n.
236 del 1989, art. 8, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate, poiché l'art. 7 del medesimo D.M., consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2050 del 24/01/2019; Sez.
6-2, Ordinanza n. 18147 del 26/07/2013).
Dirimente è, in ogni caso, la circostanza per cui il non ha CP_1
neanche dato seguito ai lavori previsti dalle norme che riconoscevano il super bonus del 110%, con la conseguenza che, non sussistendo alcuna ristrutturazione deliberata, è pacifica la non applicabilità della normativa invocata dall'appellante.
Il sostiene allora che la violazione risiederebbe proprio Pt_1 nell'assenza di un progetto tecnico strutturale, ma anche detta doglianza non coglie nel segno, dovendosi evidenziare che è nella natura delle cose che, come nel caso di specie, dapprima venga redatto un progetto di massima, e, poi, solo dopo la scelta del tipo di installazione da fare, un progetto esecutivo dettagliato che preveda e dia contezza nel dettaglio degli accorgimenti tecnici adottati al fine della realizzazione dell'opera a regola d'arte. In altri termini, è naturale che solo dopo il decisum assembleare in ordine alla tipologia di ascensore/piattaforma elevatrice da installare, verrà redatto un progetto tecnico strutturale che tenga effettivamente conto dell'ingombro dell'elevatore scelto e dell'impatto dello stesso sullo stabile condominiale, circostanza comprovata dalle stesse delibere condominiali del 12/11/2024 e 10/02/2025, nelle quali si è deliberato di individuare un ingegnere strutturista per la realizzazione di un impianto elevatore che elimini del tutto le barriere architettoniche.
Né trovano conforto alcuno le deduzioni dell'appellante in merito agli asseriti problemi che l'impianto elevatore provocherebbe sulla staticità dell'edificio, risolvendosi la censura mossa in una critica, non basata su alcun dato tecnico, alle relazioni tecniche preliminari ed agli studi di fattibilità fatti fare dal appellato, limitandosi il a far CP_1 Pt_1 riferimento ad una vecchia perizia dell'Ingegner contestata dal Per_2 del tutto irrilevante nella fattispecie concreta perché CP_1 relativa all'ipotesi di realizzazione di un ascensore in luoghi diversi dell'immobile condominiale. A ciò va aggiunto, ad ulteriore conforto, che dalle stesse delibere assembleari del 12/11/2024 e 10/02/2025 prodotte dalla difesa dell'appellante, emerge che gli ingegneri strutturisti da scegliere per la redazione di progetti esecutivi che eseguano il deliberato assembleare cercando di eliminare in toto le barriere architettoniche, nel fare il preventivo da sottoporre all'assemblea, hanno effettuato verifiche preliminari sull'immobile, affermando, da subito, la fattibilità dell'opera anche tenuto conto delle caratteristiche dell'edificio, circostanza che dimostra che le doglianze dell'appellante sono prive di riscontro alcuno e contraddette sia dai progetti di massima versati in atti dal , sia smentiti dagli CP_1 ulteriori accertamenti fatti svolgere dal stesso. CP_1
Ne discende che non sussiste l'eccepita nullità della delibera perché la stessa non è contraria alla legge, atteso che, come detto, le norme che l'appellante ritiene violate non sono applicabili, né la stessa ha un oggetto illecito, essendo finalizzata a rimuovere le barriere architettoniche ed a consentire a tutti i condomini e, in particolare, a quelli residenti negli ultimi piani gravati da problemi di salute, come documentato dalla difesa del una migliore fruizione dello CP_1 stabile, dovendosi, al proposito, evidenziare come ci si trovi al cospetto di un'opera alla quale i proprietari hanno diritto anche solo per un uso più comodo della proprietà comune ed esclusiva, in quanto l'impianto di ascensore non è neppure considerato un'innovazione, essendo lo stesso obbligatorio, dal 1989, per i palazzi con oltre tre piani fuori terra.
L'appellante, con il secondo motivo di appello, censura la l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'annullabilità della delibera di cui trattasi per violazione dell'art 66 disp att cc., atteso che all'ordine del giorno era stato indicato “approvazione progetto redatto dall'ing. comprensivo Persona_1 dell'installazione di un nuovo impianto ascensore…”, mentre la delibera condominiale impugnata fa esplicito riferimento ad un nuovo impianto ascensore/piattaforma elevatrice.
Sul tema è appena il caso di rilevare che per effetto della riforma in materia di condominio introdotta dalla Legge n. 220/2012, l'art. 66 3° comma delle disposizioni di attuazione del codice civile ha previsto espressamente che l'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, pena l'annullabilità ai sensi dell'art. 1137 c.c.; del resto la stessa S.C. aveva evidenziato che “la conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde” (così Cass. sez. 2 sentenza n. 1445/2014).
Ciò posto, va detto che correttamente il Tribunale di ER ha disatteso la doglianza in applicazione del principio della Corte regolatrice secondo cui, in tema di condominio negli edifici, l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nello stabilire che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea (cfr.
Cass. 29/1/2021, n. 2127). È, infatti, sufficiente che nell'avviso di convocazione siano indicati gli argomenti da discutere nei loro termini essenziali, essendo l'ordine del giorno finalizzato a rendere edotti i condomini delle tematiche da discutere in assemblea, onde consentire ad essi di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia all'opportunità o meno di partecipare all'assemblea, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti
(cfr. Cass. 25/10/2018, n. 27159; Cass. 10/6/2014, n. 13047; Cass.
22/7/2004, n. 13763; Cass. 27/3/2000, n. 3634). Occorre aggiungere che i richiamati principi trovano operatività anche con riguardo alla nuova formulazione del richiamato art. 66, comma 3, disp. att. c.c., applicabile nella specie, il quale prevede che l'avviso di convocazione debba contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno. Invero, tale norma deve interpretarsi nel senso che l'assemblea non possa validamente deliberare su temi e questioni non inseriti nell'ordine del giorno, fermo restando che lo stesso, pur dovendo essere specifico, non richiede comunque una analitica e minuziosa descrizione di tutte le possibili questioni connesse all'argomento indicato, che possono profilarsi a seguito della concreta discussione tra i partecipanti alla riunione.
Ne discende che, sebbene all'ordine del giorno venisse indicato
“approvazione progetto redatto dall'ing. comprensivo Persona_1 dell'installazione di un nuovo impianto ascensore…”, mentre l'assemblea decideva l'installazione di una piattaforma elevatrice, alcuna violazione è ravvisabile, dal momento che la piattaforma elevatrice altro non è che una species del genus ascensori, con la conseguenza che i condomini sono stati correttamente edotti di quelli che erano gli argomenti sottoposti al consesso condominiale, nonché delle implicazioni della discussione, avendo l'ordine del giorno chiaramente specificato gli argomenti da trattare, in modo che gli stessi erano comprensibili nei loro termini essenziali. (Cass. civ. Sez. VI - 2,
14/01/2016, n. 539).
Il censura poi l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal giudice Pt_1 di primo grado nella parte in cui il tribunale non ha ritenuto l'invalidità della delibera del 23.02.2022, perché adottata in contrasto con il precedente decisum del 26.01.2012, ritenendo che tale sostituzione sarebbe dovuta risultare in maniera espressa, a partire dalla formulazione degli argomenti all'ordine del giorno nella convocazione di assemblea. In particolare, sostiene l'invalidità della delibera relativamente all'approvazione del progetto Superbonus, contenente la previsione dell'installazione di un impianto fotovoltaico a beneficio del delibera adottata dall'assemblea senza alcuna preventiva CP_1 discussione ed in chiaro contrasto con quanto deciso nel corso dell'assemblea del 26/01/2012 in ordine all'installazione di un impianto fotovoltaico a beneficio delle singole unità abitative, in proporzione ai millesimi di proprietà.
Detta doglianza è infondata. Invero, è pacifico che, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, il può CP_1 sempre revocare una precedente delibera condominiale, sia in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, sia in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima.
Nel caso in esame, peraltro, i condomini erano adeguatamente informati, dal momento che all'ordine del giorno era espressamente previsto l'approvazione del progetto superbonus contenente la previsione dell'installazione di un impianto fotovoltaico a beneficio del
Condominio, così come indicato nel Riepilogo Computo Metrico
Estimativo di Progetto, RIEPILOGO CAPITOLI – PARTI COMUNI –
Impianto Fotovoltaico – Fotovoltaico, accumulatori (all.10)
Con ulteriore motivo di appello, il censura l'ordinanza ex art 702 Pt_1 bis cpc emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la delibera adottata in data 23/02/2022, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno – “Approvazione rendiconto finanziario
2021 e suo riparto” - risulta annullabile, poiché in essa si rinviene una duplicazione di voci già contabilizzate nel precedente esercizio finanziario, atteso che due volte sarebbero state contabilizzate le spese vive per la convocazione dell'assemblea del 28.12.2020. Detta doglianza è del tutto destituita di fondamento, avendo il appellato comprovato, mediante i documenti prodotti in CP_1 primo grado sub 14 e 15, che ci si trova al cospetto di due diverse fatture emesse da soggetti diversi per le attività di invio della convocazione dell' assemblea del 28.12.2020, non sussistendo la prova della dedotta duplicazione di costi, dal momento che, a fronte di due validi documenti fiscali, seppure inerenti l'invio di comunicazioni relative alla convocazione della medesima assemblea condominiale, è ben possibile che l'Amministratore si sia affidato per l'inoltro delle convocazioni ai singoli condomini a soggetti differenti.
Con il quarto motivo l'appellante censura l'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto non annullabile la delibera assembleare laddove è stata addebitata ai condomini la spesa di recupero api da intercapedine e ripristino proprietà sia perché l'amministratore avrebbe dovuto affidarsi Per_3 ad un apicoltore che avrebbe operato senza costi per il condominio, sia perché è stata addebitata ai condomini una spesa afferente la proprietà privata di un solo condomino.
Anche detta doglianza è destituita di fondamento, atteso che non vi è prova che il nido di api fosse collocato nella proprietà esclusiva di un condomino, avendo dedotto il condominio che, come risulta anche dal consuntivo, detto nido era collocato su un'intercapedine condominiale, dovendosi evidenziare poi come la spesa de qua sia stata effettuata nell'interesse di tutti i condomini, atteso che le api costituivano pericolo per tutti i proprietari del Condominio essendo vicino alle loro finestre, con la conseguenza che se l'amministratore non avesse prontamente provveduto alla rimozione del nido, le api avrebbero potuto arrecare molestie a tutta la collettività condominiale. A ciò va aggiunto che neppure appare censurabile la scelta dell'amministratore di avvalersi di una ditta privata, non sussistendo alcun obbligo di chiamare un apicoltore e dovendosi comunque evidenziare che il condominio ha allegato che lo specialista è stato chiamato dalla ditta Giustozzi accortasi, una volta arrivata sul posto, della specificità del problema.
Ne discende che non si rinviene alcuna indicazione di norme che la decisione di primo grado avrebbe violato, atteso che l'assemblea ha deliberato correttamente per le sue competenze ex art. 1135 c.c. sulla spesa ritenendola pertinente alla proprietà ed all'interesse comune.
Ne discende l'infondatezza dell'appello con ogni conseguenza in tema di spese di lite che liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc n. 204/2023 del 6.2.2023
[...] del Tribunale di ER, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'ordinanza ex art 702 bis cpc impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge. Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico