Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 2
In materia di infrazioni amministrative, possono ritenersi sanzioni accessorie, ai fini della competenza giurisdizionale del pretore in materia di opposizione, solo quelle che, aggiungendosi, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, ne condividano comunque il carattere punitivo. Ne consegue che non può essere qualificata come irrogativa di una sanzione accessoria l'ordinanza con cui il questore ordini l'immediata cessazione dell'attività di veggente, in quanto reputata compresa nel mestiere di ciarlatano, vietato dall'art. 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e meglio definito dall'art. 231 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1949 n. 635), e conseguentemente deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione del medesimo provvedimento
Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 cod. proc. civ. sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione (che quindi non può ritenersi inammissibile), ove la firma apposta dall'avvocato sia illeggibile e tuttavia non se ne contesti la provenienza; in particolare, nel caso di ricorso proposto per conto di un'amministrazione dello Stato, se non si contesta che la sottoscrizione provenga da un legale dell'Avvocatura Generale dello Stato, non rileva neanche se lo stesso si identifichi o meno con il nominativo indicato nell'epigrafe o in calce al ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F.
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel
Dott. Erminio RAVAGNANI "
Dott. Giovanni PAOLINI "
Dott. Francesco SABATINI "
Dott. Ettore GIANNANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10071/97 r. g. proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTORE DI PALERMO, difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ricorrenti contro
NE ES, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marcello Furitano, difesa dall'Avv. Alessandro Algozini in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente per la cassazione della sentenza 11-21 giugno 1996 n. 275/96 del OR di Palermo.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 22 ottobre 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per la controricorrente, l'Avv. Alessandro Algozini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Paolo Dettori che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito ad opposizione proposta da ES ON avverso l'ordinanza 11.4.1996 con la quale il Questore di Palermo le aveva ordinato l'immediata cessazione dell'attività di veggente, definita "di ciarlatana", nonché avverso il coevo verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 121, ult. comma, T.U. Leggi di P. S., il pretore di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe e con successiva ordinanza di correzione di errore materiale in data 3.9.1996, ha annullato gli atti suddetti in quanto illegittimi, osservando che non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma che vieti l'esercizio della chiromanzia e di arti similari, purché vengano svolte nel rispetto delle norme penali.
Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno e il Questore di Palermo sulla base di un solo motivo al quale la ON replica con controricorso e con successiva memoria, eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto la copia a lei notificata reca in calce una firma illeggibile preceduta dalla scritta "per Valeria Vinci Orlando Avvocato dello Stato".
Il difensore della ON ha anche presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, non potendo ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 cod. proc. civ. ove la sottoscrizione apposta dall'avvocato al ricorso sia illeggibile ma non se ne contesti la provenienza (v. sent. 28.2.1982 n. 1228). E nel caso di specie non si contesta che detta sottoscrizione, sia pure non decifrabile, provenga da un legale dell'Avvocatura Generale dello Stato, assuntrice ex lege della rappresentanza e della difesa delle Amministrazioni ricorrenti, poco importa se identificantesi con l'Avv. Valeria Vinci Orlando, il cui nome risulta stampato in testa e in calce al ricorso, o con altro avvocato.
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 689/1981 con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostenendosi innanzitutto l'illegittimità della sentenza impugnata in quanto l'opposizione di cui alla citata legge 689/1981 può essere proposta soltanto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 18 della legge medesima, e non avverso il verbale di contestazione, sicché il OR non poteva annullare il provvedimento amministrativo del Questore che aveva ordinato alla ON la cessazione dell'attività, provvedimento contro il quale, del resto, la stessa ON aveva proposto ricorso al T.A.R. tuttora pendente, con istanza di sospensione (respinta). Si deduce, quindi, che la giurisdizione spettava al giudice amministrativo e che il OR aveva erroneamente pronunciato nel merito travalicando i limiti posti alla giurisdizione ordinaria poiché aveva annullato un atto amministrativo e successivamente, in sede di correzione in data 3.9.1996, aveva annullato una inesistente ingiunzione di pagamento della somma di L 2.000.000, confondendo i principi riguardanti i verbali di contestazione delle somme previsti dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S. e l'ingiunzione opponibile ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981. Si contestano, poi, le argomentazioni che il OR ha posto a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza del Questore, sostenendosi la piena legittimità di tale provvedimento alla luce di quanto disposto dall'art. 121 T.U.L.P.S e dall'art. 231 del relativo regolamento di attuazione che ricomprende nel mestiere di ciarlatano ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità e a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, ecc., nonché evidenziandosi l'opportunità del provvedimento stesso ai fini della prevenzione dei reati spettante all'Autorità di P. S..
Replica la ON che l'ordinanza di cessazione dell'attività costituiva una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis dei T.U.L.P.S. applicatale con verbale di contestazione in pari data richiamato nell'ordinanza stessa, sicché, come più volte affermato da questa S. C., entrambi i provvedimenti sanzionatori erano impugnabili ex art. 22 L. 689/1981 ed il primo anche indipendentemente dal secondo, non essendo la competenza del OR subordinata all'applicazione contestuale delle due sanzioni. Il ricorso è fondato.
Osserva innanzitutto la Corte che, a norma dell'art. 22 della L.24.11.1981 n. 689, l'opposizione davanti al OR può essere rivolta soltanto contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese, mentre nel caso di specie l'opposizione proposta dalla ON, come ella stessa riconosce nel suo controricorso, ebbe ad oggetto, oltre al provvedimento del Questore che le ordinava la cessazione dell'attività di ciarlatana, il semplice verbale di contestazione con cui, precedentemente, l'autorità di P. S., nel notificarle gli estremi della violazione, l'aveva avvertita della facoltà, ex art. 16 della citata legge, di eseguire il pagamento in misura ridotta, cioè di versare una somma (neppure specificata in cifre) pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista.
Ne consegue che deve ritenersi estranea ad ogni schema legale la sentenza del OR là dove essa, per di più attraverso un procedimento di correzione di errore materiale del tutto inidoneo a porre rimedio a quella che, semmai, era un'omessa pronuncia, ha annullato detto verbale di contestazione in aggiunta all'annullamento, già disposto, dell'ordinanza di cessazione dell'attività.
Quanto a quest'ultima statuizione occorre subito dire che merita accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata col ricorso.
Non è conferente, al riguardo, il richiamo, fatto dalla controricorrente, all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (sent. 27.10.1994 n. 8840, 8.6.1998 n. 5614) secondo cui, qualora, in relazione ad un'infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una accessoria conseguente di diritto all'applicazione della prima, sussiste la competenza giurisdizionale del OR, a norma dell'art. 22 L. 689/81, anche nel caso di irrogazione della sola sanzione accessoria, non essendo l'indicata competenza subordinata all'applicazione contestuale delle due sanzioni.
Tale orientamento postula, ovviamente, che si tratti appunto di sanzione accessoria, sia pure inflitta separatamente da quella principale, cosa che questa Corte ritiene di dover decisamente escludere con riguardo al provvedimento del Questore di Palermo che ordinava alla ON l'immediata cessazione della sua attività di veggente, in quanto reputata compresa nel mestiere di ciarlatano, meglio definito dall'art. 231 del Regolamento di esecuzione del T. U. 18.6.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza ed espressamente vietato dall'art. 121, ult. comma, di tale Testo Unico. Il concetto di sanzione accessoria, infatti, implica che la stessa, aggiungendosi, in relazione di secondarietà e di complementarietà, ad una principale, ne condivida comunque il carattere punitivo, cioè che rappresenti anch'essa una retribuzione per la violazione commessa, scaturente da una scelta discrezionale del legislatore, sia pure ispirata a finalità (ad esempio di prevenzione o di cautela) in parte diverse da quelle della sanzione principale.
A conferma di ciò va ricordato che proprio la legge n. 689 del 1981, all'art. 20, definisce sanzioni amministrative accessorie, come tali non applicabili fino a che sia pendente il giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, quelle consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Tale carattere, per rimanere nell'ambito della materia oggetto della presente controversia, è agevolmente riconoscibile nelle misure di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T. U. di Pubblica Sicurezza (introdotti dall'art. 3 del D. Lgsl. 13.7.1994 n. 480 e modificati dal D.L. 30.11.1994 n. 661) i quali prevedono: il primo che, quando è accertata una violazione sanzionata dall'art. 17 bis, commi 1^ e 2^, e dall'art. 221 bis dello stesso T.U., l'autorità amministrativa, entro cinque giorni dalla comunicazione del pubblico ufficiale che ha proceduto all'accertamento, ove non si tratti di attività condotta in difetto di autorizzazione (di cui va disposta la cessazione da parte del Questore) ma solo di violazioni delle prescrizioni attinenti ad un'attività autorizzata, ordina la sospensione di quest'ultima per il tempo occorrente ad uniformarsi a dette prescrizioni e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi;
il secondo che, per le violazioni previste dall'art. 17 bis e dall'art. 221 bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
Nulla di tutto questo, invece, è riscontrabile nell'ordine di cessazione di un'attività non autorizzata e, tanto più, di un'attività non suscettibile di autorizzazione e, come nel caso di specie, assolutamente vietata, essendo evidente che un ordine siffatto, lungi dal costituire una misura afflittiva secondaria e complementare alla sanzione pecuniaria, rappresenta un provvedimento prioritario di necessaria attuazione della volontà di legge, cioè connaturale e direttamente conseguenziale al divieto da questa imposto allo svolgimento di quell'attività, tanto che viene adottato da autorità diversa (Questore anziché Prefetto) e mediante procedure che prescindono dall'irrogazione di detta sanzione. Esso, quindi, esulava completamente dalla previsione normativa dell'art. 22 L. 689/1981 - che attribuisce al pretore la cognizione solo in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e indirettamente, per il disposto del precedente art. 20, all'irrogazione di sanzioni accessorie - ed era suscettibile, invece, di impugnazione soltanto davanti al giudice amministrativo.
Alla stregua delle osservazioni che precedono si impongono l'accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione della ripetuta ordinanza del Questore.
Restano assorbite le censure e le argomentazioni del ricorso tese a contrastare, sotto profili di merito, il disposto annullamento di detta ordinanza.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione dell'ordinanza del Questore di cessazione dell'attività di ciarlatana da parte della ON.
Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione e di quello pretorile.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.