Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 59
CASS
Sentenza 13 febbraio 1999

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In materia di infrazioni amministrative, possono ritenersi sanzioni accessorie, ai fini della competenza giurisdizionale del pretore in materia di opposizione, solo quelle che, aggiungendosi, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, ne condividano comunque il carattere punitivo. Ne consegue che non può essere qualificata come irrogativa di una sanzione accessoria l'ordinanza con cui il questore ordini l'immediata cessazione dell'attività di veggente, in quanto reputata compresa nel mestiere di ciarlatano, vietato dall'art. 121 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e meglio definito dall'art. 231 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1949 n. 635), e conseguentemente deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione del medesimo provvedimento

Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 cod. proc. civ. sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione (che quindi non può ritenersi inammissibile), ove la firma apposta dall'avvocato sia illeggibile e tuttavia non se ne contesti la provenienza; in particolare, nel caso di ricorso proposto per conto di un'amministrazione dello Stato, se non si contesta che la sottoscrizione provenga da un legale dell'Avvocatura Generale dello Stato, non rileva neanche se lo stesso si identifichi o meno con il nominativo indicato nell'epigrafe o in calce al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 59
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 59
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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