Sentenza 21 gennaio 2013
Massime • 2
L'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi (cioè non richiesti in precedenza) e, quindi, anche delle produzioni documentali - indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di "overruling", in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilità della regola per la quale mantiene validità l'atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2013, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30707/2006 proposto da:
LL EP [...], LU PA
[...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENTI GIULIO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENZA Ignazio, SORINTANO GIOACCHINO;
- ricorrenti -
contro
ZE PA [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato NANNI NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CONTRINO Antonio;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1043/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19/12/1997 LL EP citava TO IU e PO EP e, premesso di essere proprietaria di due magazzini (in quanto acquistati dal proprio coniuge in regime di comunione familiare), occupati dai convenuti, chiedeva la condanna degli stessi a rilasciarli e a pagare i frutti civili. Con sentenza del 16/5/2000 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda ritenendo non provata la proprietà della rivendicante e non sufficiente l'atto di acquisto e il riconoscimento da parte dei convenuti, in altro giudizio, della proprietà in capo al soggetto che aveva venduto i beni al coniuge dell'attrice, essendo invece necessaria, secondo il Tribunale, la prova di un acquisto a titolo originario.
All'esito dell'appello proposto dalla LL, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza appellata, condannava i convenuti al rilascio dei due magazzini di accertata proprietà della LL e al risarcimento dei danni per indebita occupazione. La Corte territoriale rileva:
che la domanda di accertamento dell'usucapione dei beni non costituisce domanda nuova in appello perché rimane immutata la causa petendi che si identifica con lo stesso diritto reale mentre il titolo di acquisto (usucapione piuttosto che compravendita) attiene alla prova del diritto reale fatto valere;
che le produzioni documentali in appello sono ammissibili "in quanto il divieto di nuove prove ex art. 345 c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende e non ai documenti;
che la rivendicante ha acquistato la proprietà dei beni per usucapione del suo dante causa in virtù del cumulo con il possesso dei precedenti venditori in quanto il TE aveva iniziato possedere il terreno il 22/8/1968 con l'acquisto (documentato da atto notarile prodotto in appello) da Di LL LZ Annunziata;
successivamente lo UT IU (che poi aveva venduto al coniuge dell'attrice) aveva posseduto i beni dopo averli acquistati da TE con atto del 12/7/1981 (prodotto in appello)e, pur concedendoli in godimento a PO EP, come dalla stessa riconosciuto in altro giudizio (riconoscimento comprovato dalle dichiarazioni rese dalla PO nell'interrogatorio nel corso di altro processo i cui atti erano prodotti in appello) ha continuato a possederli sino ai 29/2/1996, quando li ha venduti al coniuge dell'attrice.
TO IU e PO EP propongono ricorso affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso MA EP e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo 1 ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 948, comma 1 e art. 2697 c.c., comma 1, e sostengono che la documentazione prodotta dall'attrice in primo e in secondo grado non era idonea a provare che UT IU, dante causa della LL, fosse il proprietario di beni. Nel motivo i ricorrenti esaminano l'atto di vendita da TE a UT e rilevano che in tale atto il TE si era riservato i due terzi della superficie del piano terra di una costruzione che l'acquirente avrebbe dovuto realizzare sul terreno;
questa circostanza, a dire dei ricorrenti, fa sorgere il dubbio che i due magazzini possano essere ricompresi nella proprietà oggetto di riserva del venditore;
alla carenza probatoria, sotto questo profilo, secondo i ricorrenti, non può porsi rimedio con gli atti del procedimento avente ad oggetto un contratto di comodato perché dagli atti non si desume un riconoscimento della proprietà e perché nel procedimento non era in discussione uno dei due magazzini oggetto di rivendica.
1.1 Il motivo è infondato quanto alla violazione dell'art. 948 c.c. (azione di rivendicazione) perché il giudice di appello, avendo accertato l'acquisto della proprietà per usucapione (maturatasi già a favore del comune dante causa UT IU che aveva concesso in godimento i beni a PO EP e poi li aveva venduti al marito della Manzella) ha correttamente applicato l'art. 948 c.c., riconoscendo al proprietario il diritto di rivendicare la cosa;
il motivo è altresì infondato con riferimento all'art. 2697 c.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto provata la proprietà sulla base di documenti che comprovavano i successivi acquisti nel ventennio e il possesso nello stesso periodo.
La censura sostanziale attiene alla valutazione della prova dell'acquisto di proprietà da parte dell'ultimo alienante, non espressamente dedotta come vizio di motivazione, ma desumibile dal contesto del motivo ove si afferma che la motivazione con la quale la Corte di appello è giunta alla conclusione che lo UT, dante causa del coniuge dell'attrice, fosse divenuto proprietario, sarebbe insufficiente.
Sotto questo diverso profilo, la censura è inammissibile in quanto si limita a prospettare una diversa valutazione delle prove documentali e presuntive (fondata sulla mera ipotesi che il trasferimento da TE a UT non abbia determinato il trasferimento di entrambi i magazzini) in contrasto con la motivata valutazione delle prove da parte del giudice di appello e, per giunta, senza neppure attingere la ratio decidendi della decisione che non accerta la proprietà quale diretto effetto degli atti di trasferimento che si sono succeduti nel tempo, ma per effetto del possesso ultraventennale dei beni.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1142 e 2697 c.c., e sostengono che non era stata fornita la prova che lo UT avesse posseduto i beni in contesa fino alla vendita del 29/2/1996 e che, anzi, lo stesso giudizio intentato nel 1994 dallo UT
contro
TO e PO proverebbe che non ne era in possesso.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato con riferimento alla falsa applicazione degli artt. 1158, 1142 e 2697 c.c., in quanto, stante la motivazione per la quale v'è la prova che sia il TE che lo UT hanno posseduto il bene per oltre venti anni complessivamente, la conclusione di avvenuta usucapione da parte dello UT è perfettamente coerente con le norme sopra richiamate;
nella, sostanza, nel motivo si contesta nuovamente la motivazione laddove è affermato che lo UT ha posseduto i beni, motivazione che sarebbe erronea perché proprio il precedente procedimento promosso dallo UT
contro
TO e PO dimostrerebbe che lo UT non era nel possesso dei beni. Ma anche sotto questo profilo la censura risulta manifestamente infondata perché l'esistenza di un comodato o di una locazione sul bene non esclude il possesso del proprietario, posto che il comodatario o il conduttore sono semplici detentori qualificati per conto del locatore (nella specie coincidente con il proprietario) che continua ad esercitare il possesso per loro tramite, ne' risultano atti di interversione del possesso dei detentori.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e sostengono che la domanda di usucapione formulata solo in appello sarebbe domanda nuova come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., così come sarebbero inammissibili le nuove produzioni documentali in appello.
3.1 Siccome nell'epigrafe del motivo, nel quale si deduce la violazione di una norma processuale si richiama il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, relativo agli errores iudicando e non il motivo di cui all'art. 360, n. 4, relativo agli errores in procadendo, occorre preliminarmente osservare che tale erronea indicazione non rende inammissibile il motivo in quanto fini della ammissibilità del ricorso, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia;
ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenta la violazione di una norma processuale ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo" di cui al numero 4 del citato art. 360 (cfr., in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. erroneamente fatta valere come error in iudicando, Cass. 24/3/2006 n. 6671). Il motivo pur essendo ammissibie per la suddetta ragione, è tuttavia manifestamente infondato quanto all'assunto secondo il quale la domanda di usucapione formulata dall'appellante è domanda nuova, come tale inammissibile in appello.
La Corte di Appello si è uniformata ai principi costantemente affermati da questa Corte e qui condivisi, secondo i quali siccome il diritto di proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", ossia individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda;
ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione maturatasi a favore del dante causa) che integra quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, ne' come rinuncia al La valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza (cfr. da ultimo, in massima e in identica fattispecie Cass. 5/11/2010 n. 22598; in precedenza v. ex multis Cass. 30/12/2002 n. 18370). È invece fondata la censura di violazione dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'ammissione di prove documentali in appello. Nei giudizi, come il presente, instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, dell'art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte nel senso che esso fissa il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi (cioè non richiesti in precedenza e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo: i limiti di tale regola e cioè consentendo l'ammissione ove le parti dimostrino di non avere potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Tale orientamento si è consolidato dopo la sentenza 20/4/2005 n. 8202 delle Sezioni unite di questa Corte, seppure pronunciata con riferimento all'art. 437 c.p.c. (formulato in termini identici all'art. 345 c.p.c. con riferimento al divieto di "nuovi mezzi di prova" in appello), nella quale si è ritenuto che la produzione di documenti rientri nei "nuovi mezzi di prova" che per regola generale non sono ammessi nel giudizio di appello. L'interpretazione di cui alla citata pronunzia è stata successivamente seguita dalla costante giurisprudenza di questa Corte anche per 1 processi non regolati dal rito del lavoro (v. ad es. Cass. 26/6/2007 n. 14766 e, da ultimo, Cass. 1/6/2012 n. 8877) ed è condivisa da questo Collegio, per le ragioni in essa enunciate. Prima della suddetta decisione, ancorché fosse nettamente maggioritario il diverso orientamento che consentiva le nuove produzioni documentali in appello, non mancavano contrarie decisioni.
La Corte territoriale dichiarando ammissibili in appello le nuove produzioni documentali (gli atti del procedimento n. 331/94, l'atto di vendita 22/8/1968 e l'atto di vendita 2/7/1981) che hanno contribuito a formare il suo convincimento si è ispirata al precedente orientamento maggioritario avendo deciso la causa (il 23/1/2004 ancorché la sentenza sia stata pubblicata solo il 13/9/2005) prima della sentenza delle sezioni unite, ma proprio perché non mancavano decisioni di questa Corte di segno contrario, la fattispecie non può ricondursi ad un caso di overrulling e, quindi, non può applicarsi il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 19246 del 2010, per il quale il compimento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal "diritto vivente" al momento in cui l'atto è compiuto, comporta la validità dell'atto stesso in caso di successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle forme e di quei termini.
Con la decisione impugnata la Corte di Appello ha dunque violato l'art. 345 c.p.c., come interpretato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
4. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, per una nuova decisione sull'appello (sulla base delle prove che riterrà ammissibili) proposto da LL EP previa motivata decisione sull'ammissibilità o meno dei documenti prodotti secondo i criteri fissati dall'art. 345 c.p.c. e applicando il principio per il quale la produzione di documenti rientra nei "nuovi mezzi di prova" non ammessi, come regola generale posta dal citato art.. 345 c.p.c., salvo che i documenti siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabili.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limita di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013