Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2013, n. 1370
CASS
Sentenza 21 gennaio 2013

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L'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi (cioè non richiesti in precedenza) e, quindi, anche delle produzioni documentali - indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di "overruling", in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilità della regola per la quale mantiene validità l'atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2013, n. 1370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1370
Data del deposito : 21 gennaio 2013

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