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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2191/2021 R.G.
TRA
(c.f.. ), nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico U. M. Cafiero (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore e del Responsabile Ufficio Legale e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
, Tedeschini Simonetta, Manti Addolorata e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
***************
Con ricorso del 9.03.2021 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 prot. 7170 del 16/02/2021 dell' notificata in data Controparte_1
22.02.2021. E' stato così instaurato il proc. civile n. 2191/2021 R.G.
Con altro ricorso del 31.01.2022 il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 29/2022 prot.
1891 del 13.01.2022 dell' notificata in Controparte_1 data 21.01.2022. E' stato così instaurato il proc. civile n. 782/2022 R.G. In entrambi i procedimenti civili si è costituito l' Controparte_1
.
[...]
Nell'udienza del 9.01.2023, al procedimento civile n. 2191/2021 R.G. è stato riunito quello avente n.
782/2022 R.G.
E' opportuna una disamina separata, iniziando dall'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 prot. 7170 del
16/02/2021.
Le ragioni di doglianza avverso l'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 sono affidate a cinque motivi.
Tali motivi circoscrivono l'indagine del Tribunale non essendo consentito annullare l'ordinanza ingiunzione per motivi diversi da quelli dedotti dall'opponente, salva l'ipotesi di carenza assoluta di potere dell'Autorità Amministrativa (sul punto Cass. Civ. sentenza n. 22.637/2013 e nello stesso senso sentenza n. 18.288/2010). E' necessario pertanto esaminare i motivi di opposizione.
1. Asserita omessa indicazione dei fatti.
2. Asserito difetto di motivazione. Asserita violazione di legge – art. 3 L. 241/1990 e SMI.
I primi due motivi di opposizione possono essere esaminati congiuntamente, perché si sostanziano in un difetto di motivazione che non avrebbe indicato il percorso logico giuridico che conduce dal fatto alle conseguenze pregiudizievoli ed eventualmente all'irrogazione delle sanzioni (così a pag. 3 del ricorso introduttivo); …Nel caso di specie è impossibile anche solo verificare quali siano stati i dati fattuali e gli elementi normativi presi in considerazione dagli ispettori quali presupposti e fondamento della pretesa sanzionatoria (così a pag. 4 del ricorso introduttivo); In subordine, ove non si volesse accedere alla tesi più radicale della nullità, ovvero si volesse considerare la motivazione non inesistente ma solo carente, la stessa integrerebbe certamente una ipotesi di violazione di legge con conseguente necessaria qualificazione in termini di illegittimità ed annullabilità dello stesso. (così a pag. 4 del ricorso introduttivo).
Nell'ordinanza ingiunzione n. 78/2021 è indicato:
“VISTO il rapporto del 20.02.2018 redatto dall'Ispettore del Lavoro dott. in servizio presso Persona_1
l' di con il quale riferisce che il giorno 03.10.2017, ha Controparte_1 CP_1 accertato che il sig. nato il [...] a [...] residente in [...]
(LE) alla via Dante n. 91, in qualità di datore di lavoro, ha violato le disposizioni di legge citate nel verbale unico di accertamento e notificazione di seguito indicato e che si richiama per la motivazione del presente provvedimento;
VISTO il verbale di accertamento e notificazione n. LE00002/2017-455-01 del 03.10.2017 cui si rinvia per una migliore specificazione dei fatti e delle violazioni di legge contestati e verificato che lo stesso è conforme al dettato dell'art. 14 della legge n. 689/81, in quanto notificato in data 10.10.2017 mediante raccomandata A.G.;”
Invece nel verbale di accertamento e notificazione n. LE00002/2017-455-01 del 03.10.2017 è spiegato chiaramente che gli accertatori hanno ritenuto che il : Parte_1
• avesse assunto senza regolare contratto e comunicazioni di legge, due soggetti ( e Parte_2
per far svolgere loro dei lavori di giardinaggio;
CP_7
• nel corso di detti lavori, uno di questi soggetti era rimasto interessato da un infortunio.
• Quindi era stato contestato che:
- In relazione al lavoratore , il : Parte_2 Parte_1
1) Non aveva istituito il Libro Unico del Lavoro
2) Non aveva effettuato la comunicazione preventiva d'assunzione al competente centro per l'impiego
3) Non aveva consegnato la lettera di assunzione al lavoratore al momento dell'assunzione
4) Aveva irregolarmente occupato il predetto lavoratore il giorno 20/02/2017
- In relazione al lavoratore CP_7
1) Non aveva istituito il Libro Unico del Lavoro
2) Non aveva effettuato la comunicazione preventiva d'assunzione al competente centro per l'impiego
3) Non aveva consegnato la lettera di assunzione al lavoratore al momento dell'assunzione
4) Aveva irregolarmente occupato il predetto lavoratore il giorno 20/02/2017.
La motivazione di un atto amministrativo facendo riferimento ad altro atto è ammissibile (Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010, Cass. Civ. Sez. L n. 20.189/2008).
Inoltre ...L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. (Cass. Civ. 17.104/2009).
Considerato che quanto sopra trascritto, indica che l'ingiunto aveva modo di comprendere cosa gli fosse contestato e quindi difendersi dalla contestazione, va esclusa qualsivoglia difetto di indicazione dei fatti o difetto di motivazione suscettibili di invalidare il provvedimento oggetto di gravame.
Sono pertanto infondati e non possono esser accolti i primi due motivi di censura.
3. Asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Questo motivo di doglianza afferma che: - tutto l'accertamento e l'ordinanza ingiunzione impugnata rinvengono la loro unica
(pretesa) fonte nelle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori interessati all'accertamento della natura subordinata del rapporto (così a pag. 5 del ricorso introduttivo);
- e sarebbero soggetti che non potrebbero mai essere ascoltati Parte_2 CP_7 come testimoni in giudizio stante l'incapacità a testimoniare dello stessa ex art.
246 c.p.c (così a pag. 6 del ricorso introduttivo).
Le affermazioni che precedono non sono condivisibili.
Innanzitutto l'esito dell'accertamento non è stato fondato unicamente sulle dichiarazioni di
[...]
e ma anche: Pt_2 CP_7
- Sulle dichiarazioni di;
Testimone_1
- Sul fatto che i funzionari dello dell'ASL LE accertavano direttamente la CP_8 presenza di nell'abitazione del;
CP_7 Parte_1
Inoltre non sussiste alcuna incapacità a testimoniare di e perché in questo Tes_2 CP_7 giudizio (che si occupa unicamente delle sanzioni irrogate al ) non vi può Parte_1 essere alcun interesse dei predetti e ad intervenire. In proposito il Tribunale Tes_2 CP_7 condivide le conclusioni della Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 15745 del 21/10/2003) secondo cui: All'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall
[...]
per omissioni contributive, il lavoratore non è portatore di un interesse che lo Controparte_9 legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità.
Ebbene la compatibilità delle dichiarazioni del (secondo cui il Testimone_1 [...]
aveva incontrato l' e l' qualche giorno prima per proporre loro Parte_1 Tes_2 CP_7 di occuparsi di lavori di giardinaggio nel suo interesse) con le dichiarazioni di e Tes_2 CP_7
(che hanno sostenuto di aver provveduto a detti lavori di giardinaggio) e con la presenza dell' CP_7 presso l'abitazione del , porta a conclusioni univoche: e
[...] Parte_1 Tes_2 stavano prestando attività lavorativa per il . CP_7 Parte_1
Non vi è stata pertanto alcuna errata valutazione delle risultanze istruttorie (non vi sarebbe modo di spiegare diversamente l'infortunio subito dall' e la presenza dell' nell'abitazione Tes_2 CP_7 del ricorrente) ed anche questo motivo di gravame deve esser rigettato.
4. Asserita mancanza dei presupposti per l'irrogazione della maxi-sanzione.
Sostiene il ricorrente che il 3° comma dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 escluderebbe nel caso oggetto di esame, la possibilità di applicare la “maxi-sanzione”. La stessa “maxi-sanzione” non sarebbe applicabile in caso di rapporti di lavoro che non siano subordinati.
Il predetto art. 3 comma 3 del D.L. 12/2002, recita:
“3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”. L'attività prestata da e non è certamente qualificabile come “lavoro domestico”, Tes_2 CP_7 perché non si trattava certo di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare;
è pacifico che quelli svolti fossero lavori di giardinaggio.
Inoltre non si può pensare ad un rapporto diverso da quello “subordinato”, perché l' e Tes_2
l' non avevano alcuna organizzazione imprenditoriale (con quantomeno la disponibilità di CP_7 strumenti di lavoro) da poter qualificare il rapporto di lavoro come “autonomo”. E' indicativo il fatto che il abbia dichiarato di aver prestato una scala a ed a che Controparte_10 Tes_2 CP_7 pertanto non ne disponevano se hanno dovuto richiederla ad un terzo.
Sussistevano pertanto i presupposti per l'irrogazione della maxi – sanzione ed anche questo motivo di ricorso deve esser rigettato.
5. Asserito omesso esame degli scritti difensivi, violazione di legge, violazione del diritto di difesa, omessa motivazione, motivazione apparente.
Il ricorrente lamenta il fatto che quanto da lui dedotto negli scritti difensivi indirizzati all' , non sarebbe stato proprio valutato, determinando la Controparte_1 sanzione in “misura standard” (così a pag. 10 del ricorso introduttivo).
L' in proposito ha rilevato che era stata redatta diffida ai Controparte_1 sensi dell'art. 13 del D.L. 124/2004; quando poi la diffida non aveva sortito alcun risultato utile, la sanzione era stata redatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/81.
Gli atti posti all'attenzione del Tribunale, portano ad escludere un difetto di motivazione che possa importare la nullità dell'ordinanza impugnata o un errore nel calcolo della sanzione.
L'ordinanza è motivata perché fa espresso riferimento all'art. 11 della legge 689/81. Si tratta quindi di stabilire la correttezza della entità della sanzione. La metà del minimo operata, importa una sanzione prossima al minimo edittale (la norma stabilisce da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino
a trenta giorni di effettivo lavoro;
considerato che è stata accertata l'assunzione di due lavoratori in maniera irregolare, la sanzione sarebbe andata da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00). Non vi è motivo per ridurla ulteriormente in considerazione del fatto che non sono stati neanche indicati elementi che possano portare a ritenere una particolare tenuità della violazione, un'opera dell'agente svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione o una personalità del ricorrente che unitamente alle condizioni economiche impongano di ridurre ulteriormente la sanzione irrogata.
Peraltro il ricorrente non ha prodotto gli “scritti difensivi” inviati Controparte_1
Il resistente ha invece prodotto delle “Memoria difensive pervenute in data 13/02/2018” ma
[...] dall'esame delle stesse non emerge l'indicazione di elementi che avrebbero dovuto portare ad una individuazione in maniera minore, della sanzione da irrogare.
Deve pertanto esser rigettato anche questo motivo di gravame.
In definitiva sono infondati tutti i motivi di gravame avverso l'ordinanza n. 78/2021 e dovrà pertanto esser rigettata l'opposizione proposta avverso detta ordinanza.
Occorre ora passare all'esame dei motivi di gravame avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/2022 prot.
1891 del 13.01.2022 dell' notificata in Controparte_1 data 21.01.2022. I motivi di gravame sono cinque e circoscrivono l'esame che deve esser operato dal
Tribunale. E' necessario pertanto esaminare i motivi di opposizione.
1. Asserita duplicazione della sanzione per la già avvenuta emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 78 del 2001.
Sostiene il ricorrente che vi sarebbe violazione del principio del “Ne bis in idem” attesa la precedente ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_1
Il rilievo non è fondato perché sebbene sia il medesimo il fatto generatore delle violazioni (l'impiego di due lavoratori in violazione della normativa del settore), con il suo comportamento il CO ha violato diverse disposizioni di legge (inerenti il regolare avviamento al lavoro e la corretta e tempestiva comunicazione di un infortunio sul lavoro) e quindi gli sono state correttamente irrogate le diverse sanzioni.
2. Asserito omessa indicazione di fatti rilevanti.
3. Asserito difetto di motivazione. Violazione di legge – Art. 3 L. 241/1990 e SM.
I due motivi possono esser valutati congiuntamente.
Sostiene il ricorrente che Nell'ordinanza che oggi si contesta ed in relazione al quale si scrive non si può non rilevare l'assoluta inesistenza di qualsiasi circostanza di fatto utile ai fini della difesa ed ancor prima ad individuare i fatti per i quali gli ispettori hanno preteso di qualificare come subordinato il rapporto inter partes (così a pag. 3 del ricorso introduttivo).
Anche l'ordinanza n. 29/2022 è motivata per relationem (in questo caso il riferimento è al rapporto del 19/05/2020 redatto dalla dott.ssa , in servizio presso la sede di . Persona_2 CP_11 CP_1
In detto rapporto è indicato che il “rapporto di lavoro irregolare” è stato accertato dallo CP_8
“come da relazione in atti” e “l'individuazione del rapporto di lavoro è stata effettuata sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso infortunato in data 01/03/2017”. Quindi l'atto è motivato e permetteva a chi lo esaminava di comprendere come sia stato qualificato il rapporto di lavoro intervenuto.
Considerata la legittimità della motivazione per relationem, occorre concludere che l'atto è sufficientemente motivato. Soprattutto permetteva a chi lo riceveva di comprendere cosa fosse addebitato e quindi di esercitare il diritto di difesa (così poi come concretamente avvenuto): è CP_1 espressamente menzionato …che la sopra indicata ha omesso di riscontrare la richiesta di denuncia di infortunio trasmessa dalla sede di a seguito del pervenimento del primo CP_11 CP_1 certificato medico di infortunio occorso al sig. . Parte_2
Vanno rigettati pertanto questi motivi di gravame.
4. Asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo di gravame si sostanzia in quanto rilevato anche con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 78/2021: le conclusioni sarebbero state raggiunte unicamente sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e dichiarazioni che sarebbero inutilizzabili. Parte_2 CP_7
Sul punto vale quanto già dedotto in merito al motivo 3, di gravame dell'ordinanza ingiunzione n.
78/2021. Tanto impone il rigetto di tale motivo di gravame.
6. Asserito omesso esame degli scritti difensivi – Violazione di legge – art. 18 L. 689/1981
– Violazione del diritto di difesa – Omessa motivazione – Motivazione apparente –
Violazione art. 11 L. 689/1981.
Sostiene il ricorrente che non sarebbe stato esaminato quanto dedotto negli scritti difensivi e la sanzione sarebbe stata erroneamente determinata.
In realtà non è stata prodotta copia di tali scritti difensivi dal ricorrente ed in tale situazione il
Tribunale non ha modo di valutarne le ragioni addotte e l'eventuale fondatezza.
Invece non sono emersi elementi (valutabili ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81) che inducano a ritenere di dover riformare l'ordinanza ingiunzione nella parte in cui ha determinato la sanzione amministrativa.
Va quindi rigettata anche l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/2022.
Con il rigetto dell'opposizione, il ricorrente dovrà esser condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione della reale difficoltà delle questioni oggetto di esame e delle minime attività difensive disposte (con una istruttoria particolarmente semplice) le stesse dovranno essere liquidate come segue: fase di studio = €. 400,00; fase introduttiva €. 200,00; fase istruttoria = €. 400,00; fase decisionale €. 600,00; totale €. 1.600,00; ridotta ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 149/2015 = €.
1.280,00.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 2191/2021 R.G. (a cui è riunito il giudizio civile n. 782/2022 R.G. fra Co
e , così Parte_1 Controparte_1 decide:
− rigetta l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 78/2021 prot. 7170 del 16/02/2021 dell' Controparte_1
notificata in data 22.02.2021;
[...]
− rigetta l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 29/2022 prot. 1891 del 13.01.2022 dell' Controparte_1
notificata in data 21.01.2022;
[...]
− condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 parte resistente, liquidandole in €. 1.280,00 per compensi.
Lecce 18.04.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini