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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 975/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , E , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. PANELLA C.F._2
ALESSIA e dall'avv. stabilito abogado Riccardo Moscatello
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i IGg.ri e Parte_1 [...]
, omologando le seguenti CONDIZIONI 1.- Il figlio minore continuerà ad essere Pt_2 Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., con collocazione prevalente presso la madre;
ciascuno dei genitori potrà esercitare in via autonoma la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sè;
2.- Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo preavviso telefonico e tenerlo con sé Per_1
compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio. Ad ogni buon conto si indica la seguente regolamentazione minima del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato sino alla Per_1
domenica sera e/o lunedì mattina. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sè due pomeriggi, dall'uscita dal lavoro sino a dopo cena e/o sino al giorno dopo. Per le festività natalizie il figlio alternerà il Natale o il Capodanno di anno in anno, con il padre o la madre, mentre Per_1 per il periodo pasquale alternerà la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo di anno in anno, con il padre o con la madre. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da concordare di anno in anno. I genitori, comunque, potranno concordare diversi orari, giorni o periodo di visita e/o vacanza che si rendessero necessari in conseguenza dei loro impegni lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
3.- il IGnor si obbliga a versare alla IG.ra a mezzo bonifico bancario, Pt_2 Parte_1
entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Per_1
di euro 300,00= (trecento), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche,
c) trattamenti sanitari erogati dal servizio Sanitario Nazionale, d) ticket sanitari;
b) spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa. e) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
4.- Le detrazioni fiscali per il figlio a carico sono convenute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori. 5.- L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Per_1 Parte_1
6.- Le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato prima d'ora le ulteriori pendenze patrimoniali ed economiche non menzionate in codeste condizioni di divorzio e dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo;
7.- Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
8.- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pontecchio Polesine (RO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione del matrimonio avvenuta nel Comune di Rovigo atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Pontecchio Polesine (RO) al n. 1 Parte II serie C, anno 2013, Ufficio
1.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
25.9.2013.
Inoltre hanno precisato che con decreto del 06/07/2020 il tribunale di Rovigo ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi comparsi personalmente avanti il presidente in data 23.06.2020.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.3.2025 il presidente ha deIGnato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 27.5.202 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 23.6.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di pari data.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in in data 04/05/2013 tra
[...]
e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Parte_2 nell'anno 2013, al n. 1 Parte II serie C;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Federica Abiuso