Articolo 31 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 30Articolo 32
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18 agosto 1967
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16 febbraio 2005
Art. 31. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330))
Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2005
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