Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9302 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPRE09 302 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO - Presidente Dott. Ettore R.G.N. 5309/01 Cron.25087 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Florindo - ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PR AN, TA LA, CI DI, domiciliati in ROMA VIA F. DEelettivamente SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IPOST- ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO 1440 STATO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 11004/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 07/10/00 R.G.N. 1202/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 5309/2001 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha accolto l'appello proposto dall'IPOST -Istituto Postelegrafonici -avverso le decisioni del Pretore che l'avevano condannato a corrispondere agli attuali ricorrenti somme varie, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze dell'indennità di buonuscita dovute al computo della indennità integrativa speciale nella misura del 60% e non dell'80% del 60%, come invece aveva fatto l'Istituto. Il Tribunale ha ritenuto che il tasso dell'80%, il quale costituisce la base di quantificazione della indennità di buonuscita ex art.38 d.p.r. n.1032 del 1973, non riguardi solo il c.d. stipendio base, ma anche tutte le altre indennità utili e ha, quindi, sottolineato che la legge n.87 del 1994, in base alla quale è dovuta la indennità integrativa speciale in ragione del 60%, si è limitata ad allargare l'area delle voci computabili nella base di calcolo della indennità di buonuscita, con la conseguenza che la anche la indennità integrativa (nella prevista quota del 60%) segue il regime delle componenti base della retribuzione, subendo, come tutte le altre voci, la medesima riduzione del 20%. Gli odierni ricorrenti hanno chiesto la cassazione di détta sentenza, con due motivi, seguìti da memoria. L'IPOST resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.1 legge n.71/94, del d.p.r. n.1032/73 e dell'art.12 disp. prel. c.c. e censurano la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la norma di cui all'art.1 della legge n.87/94 consente di inserire la indennità integrativa speciale - prevista dal legislatore nella misura del 60% - nella "base contributiva" (consistente nell' 80% dello stipendio annuo e degli assegni e indennità considerati nell'art.38 d.p.r. n.1032/73) e non nella "base di calcolo" della indennità di buonuscita, come espressamente previsto dalla 3 Fee stessa norma. Sostengono la erroneità della interpretazione suddetta richiamando il dato testuale dell'art.1 legge n.87/94 e osservando che alla disposizione suddetta - anche per rispettare la norma dell'art.36 Cost. e i principi espressi nella sentenza costituzionale n.243/93 non può essere attribuito altro significato (per la parte che rileva nella - controversia) che quello di riconoscere al dipendente dello Stato il diritto all' inserimento della indennità integrativa speciale nella misura reale del 60% nella base di calcolo della indennità di buonuscita già elaborata in base alla normativa previgente. Con il secondo motivo la sentenza del Tribunale è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art.1 legge n.71/94 e del d.p.r. n.1032/73, per vizi di motivazione, in riferimento all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione della base di calcolo e della base contributiva, per contrarietà ai principi costituzionali e per violazione del principio di ragionevolezza, assumendo i ricorrenti che il giudice a quo ha ipotizzato una equivalenza tra "base di calcolo" e "base contributiva" che non è suscettibile di essere argomentata dalla formulazione letterale delle norme che vengono in discussione, le quali, viceversa, mostrano di aver ben presente la distinzione concettuale tra i due istituti e di assumere la "base contributiva" come uno dei vari elementi della "base di calcolo". Del resto, aggiungono i ricorrenti, se il legislatore avesse voluto raggiungere il risultato di rendere computabile la i.i.is soltanto nella percentuale dell'80% della quota del 60%, avrebbe potuto, oltre che prevedere espressamente l'inclusione, in misura integrale o ridotta, della i.i.s. nella base contributiva ( come, significativamente, è stato fatto per la tredicesima mensilità con la legge n.75/80), determinare senz'altro la quota rilevante di i.i.s. con riferimento non al 60%, ma all'80% del 60%, cioè al 48%, senza ricorrere al macchinoso meccanismo prospettato dall'IPOST. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Fly 4 La norma dell'art.1 legge n.87/94 è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che "In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". Questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire alla norma ora riportata e, proprio in controversia relativa a dipendenti dell'Ente Poste IA (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624), ha affermato il gen 5 principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". In linea con questo principio - che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836 e 23 marzo 2002 n.4195, in altre fattispecie riguardanti sempre i dipendenti postali, oltre che da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono - è la sentenza impugnata, per cui devono essere disattese le censure che ad essa si muovono nel ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. Invero, proprio con riferimento al dato testuale, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui fey 6 essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Nè valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché - fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550)- dai vari disegni di legge presentati in date successive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. 66Infine, quanto all'asserita necessità di una "lettura della norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Collegio -non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre 2000- osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta dai ricorrenti, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della fee buonuscita, prevista nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico-sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi (art.92, comma 2, c.p.c.) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Flowed appendicelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria sauco oggi, 26 GIU. 2002 3 3 5 0 1 . . N T A IL CANCELLIERE S R 3 S I A 7 ' A - D L T , 8 L , - O E A 1 L Zanco S D 1 L E I P O S E S B N I G I E N D G S G E I A O L T A S A 8 O A D O T L P E T L I , M E I R O I D R A D T S D I O E G T E N R E S E