Legge 29 gennaio 1994, n. 87

Commentari5

  • 1Trattamento di Fine Rapporto
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

  • 2Dipendenti pubblici a termine: il CdS sul trattamento giuridico da applicare
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 gennaio 2016

  • 3Legge Pinto, niente indennizzo se la causa è infondata?
    Paola Zarzaca · https://www.giurdanella.it/ · 13 marzo 2015

  • 4Ricorso straordinario, legittimità, giudizio di ottemperanza, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2011

  • 5Indennità di posizione dei dirigenti ai fini della buonuscitaAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2007

Giurisprudenza+500

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  • 1TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12616
    Provvedimento: Pubblicato il 25/06/2025 N. 12616/2025 REG.PROV.COLL. N. 03403/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3403 del 2022, proposto da RE NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando, Silvia Solimando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Generale …
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    • trattamento di fine servizio·
    • collocamento in quiescenza·
    • art. 6 bis D.L. 387/1987·
    • sei scatti stipendiali·
    • indennità di buonuscita·
    • giurisprudenza TAR Lazio·
    • decadenza dal diritto·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • art. 1911 C.O.M.·
    • art. 4 D.Lgs. 165/1997

  • 2TAR Roma, sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 561
    Provvedimento: Pubblicato il 14/01/2025 N. 00561/2025 REG.PROV.COLL. N. 15932/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15932 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio …
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    • natura previdenziale TFS·
    • interessi legali·
    • indennità di buonuscita·
    • scatti stipendiali·
    • decadenza·
    • art. 6-bis d.l. 387/1987·
    • principio di equiparazione·
    • forze di polizia ad ordinamento militare·
    • rivalutazione monetaria·
    • compensazione spese legali

  • 3Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 565
    Provvedimento: Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 1500 del 02.05.2023 Oggetto: Riliquidazione dell'indennità di buonuscita N.R.G. 740/2023 REPUBBLICA ITAITA L I A N A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Presidente Dott. Gennaro Lombardi Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio Dott. Silvana Botrugno Consigliere ha emesso la presente SENTENZA nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 ' Alessandra M.Pinto Appellante e n persona del Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso …
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    • prescrizione quinquennale·
    • riliquidazione·
    • dies a quo prescrizione·
    • interruzione prescrizione·
    • art. 20 D.P.R. n.1032/1973·
    • indennità di buonuscita·
    • giurisdizione amministrativa·
    • indennità integrativa speciale·
    • compensazione spese di lite

  • 4TAR Roma, sez. V, sentenza 22/04/2024, n. 7902
    Provvedimento: Pubblicato il 22/04/2024 N. 07902/2024 REG.PROV.COLL. N. 08184/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8184 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, …
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    • contribuzione previdenziale·
    • personale delle forze di polizia·
    • decadenza dei termini·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • cessazione dal servizio·
    • indennità di buonuscita·
    • Consiglio di Stato·
    • art. 4 del d.lgs. n. 165/1997·
    • art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010·
    • ordinamento militare e civile·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • art. 6-bis del d.l. n. 387/1987·
    • scatti di anzianità·
    • base pensionabile·
    • oscuramento delle generalità

  • 5TAR Roma, sez. V, sentenza 13/03/2024, n. 5114
    Provvedimento: Pubblicato il 13/03/2024 N. 05114/2024 REG.PROV.COLL. N. 10306/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10306 del 2023, proposto da LU AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Brizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'accertamento - …
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    • personale delle forze di polizia·
    • riforma del trattamento di fine servizio·
    • interpretazione normativa·
    • indennità di buonuscita·
    • scatti stipendiali·
    • art. 6-bis del d.l. n. 387/1987·
    • base contributiva·
    • equiparazione trattamento economico·
    • abrogazione leggi·
    • art. 21 della legge n. 232/1990·
    • diritti previdenziali
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:
    a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';
    b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
    sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1:
    - Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
    - La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' di quiescenza".
    - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
  • Art. 2. 1. Sulla quota dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 e' dovuto, a decorrere dal 1 dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo e' recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attivita' a decorrere dal 1 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma e' trattenuta in sede di pagamento dell'indennita' di buonuscita.
    2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sara' effettuato nel mese di gennaio 1995.
    3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo e' determinato con riferimento alla quota dell'indennita' integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed e' trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita.
    4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria.
    5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 , la quota della indennita' integrativa speciale sara' computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1 dicembre 1994.
    Nota all' art. 2:
    - La legge n. 1368/1965 reca: "Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita".
  • Art. 3. 1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.
    2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti gia' cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
    (( 3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994. ))