Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3810/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3810/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: come modificate con note di trattazione scritta depositate il 08/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 che di seguito si riproducono:
in Marghera (VE) il 27.08.2005, trascritto al n. 26, Anno 2005, Parte 2, Serie A nel registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio di quel Comune e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità educativa, che sarà esercitata Per_1
separatamente per le decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per le scelte di natura straordinaria ed in particolare quelle attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza, tenendo conto delle esigenze e delle inclinazioni del figlio.
3) manterrà residenza anagrafica presso il padre nella casa familiare sita in Noale (VE), Via Nievo n. 30, che Per_1
viene allo stesso assegnata in uno agli arredi e ai corredi ad eccezione di quelli che la GNa ha già asportato in Parte_2
accordo con il marito.
4) I turni di responsabilità genitoriale sono regolati come segue:
→ per il periodo scolastico: starà con la madre nei giorni in cui il GN ha i turni di notte Per_1 Parte_1
(indicativamente 6 giorni e 6 notti al mese) mentre per il restante tempo rimarrà con lui.
→ Per il periodo estivo: verrà seguito lo stesso calendario del periodo scolastico. trascorrerà due settimane anche non Per_1
consecutive con la madre e due con il padre. I periodi di vacanza con ciascun genitore saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. La GNa si impegna a tenere con sé nell'ulteriore settimana che il padre ha solitamente Parte_2 Per_1
durante l'anno e che dovrà essere alla stessa comunicata con almeno due mesi di anticipo (nel 2025 cadrà nel mese di maggio).
→ Per il periodo natalizio: verrà seguito il calendario ordinario ed i genitori alterneranno annualmente il giorno di Natale
e quello di Santo Stefano. trascorrerà una settimana consecutiva con la madre nel caso questa organizzi un viaggio Per_1
o una gita fuoriporta. Lo stesso potrà fare il padre compatibilmente con la sua disponibilità.
→ Per le vacanze di Natale 2025 è stato stabilito che trascorrerà il Natale con il papà e il giorno di Santo Stefano Per_1
con la mamma, i due giorni verranno scambiati tra i genitori e così negli anni successivi.
→ Per Pasqua e ponti previsti dal calendario scolastico: verrà seguito il calendario ordinario.
Nei periodi in cui ciascun genitore ha la responsabilità del figlio, dovrà gestire lo stesso in autonomia anche avvalendosi dell'aiuto di terzi (quali baby sitter il cui costo resterà a carico esclusivo del genitore che ne usufruisce, familiari o amici) nel caso di impedimento ad occuparsi direttamente di per ragioni lavorative o personali. Si precisa che, in caso di Per_1
necessità dell'uno o dell'altro genitore dovuta ai rispettivi impegni o urgenze lavorative (tali intendendosi i turni notturni del padre e le trasferte per corsi e congressi della madre), che andranno in ogni caso comunicati con congruo preavviso di almeno due giorni, il calendario di cui al punto 4 potrà essere modificato, onde evitare di dover ricorrere all'aiuto di terze persone durante la notte. Il GN si impegna a comunicare alla GNa i propri turni non appena ne verrà a Parte_1 Parte_2
conoscenza.
5) Eventuali variazioni del calendario sopra indicato e ulteriori periodi di permanenza con uno l'altro genitore nel caso di ferie di uno di questi, dovranno essere concordate tra i coniugi nel rispetto delle esigenze e delle eventuali richieste in tal senso di ed altresì degli impegni di ciascuno. Per_1
6) Quanto al mantenimento di visto l'attuale calendario dei turni di responsabilità la GNa si impegna Per_1 Parte_2
a versare entro il 2 di ogni mese la somma di euro 300,00 quale contributo nel mantenimento del figlio con Per_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2026. I genitori danno atto che tale accordo è stato raggiunto in virtù del concordato calendario e che, se dovesse riprendere il regime previgente, ossia quello di 'affidamento paritario' precedentemente concordato in sede di separazione e nel ricorso per divorzio congiunto, verranno meno i presupposti per la corresponsione del predetto contributo per il mantenimento.
Relativamente al mese di agosto, le parti concordano che il mantenimento verrà versato solo nel caso in cui il figlio trascorra pari tempo con entrambi i genitori o maggior tempo con il padre.
7) Le spese straordinarie siccome previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico della GNa e 30%. La GNa contribuirà nella misura del Parte_2 Parte_2
100% alle spese scolastiche del figlio La GNa contribuirà nella misura del 100% alle spese scolastiche Parte_2
straordinarie del figlio (materiale scolastico di inizio anno, gite di più di un giorno, libri, ripetizioni, iscrizioni a scuola, iscrizioni e tasse universitarie e assicurazioni), e si accollerà integralmente le spese dentistiche di relative Per_1
all'apparecchio che sta portando in questo momento con l'impegno del padre di accompagnarlo alle visite. Quanto alle modalità di rimborso delle spese straordinarie, ciascun genitore comunicherà mensilmente all'altro, a mezzo e-mail, le spese sostenute con allegati documenti giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo. Per le spese straordinarie da concordare, la relativa richiesta dovrà essere scritta e preventiva all'acquisto e si considererà accettata nel caso in cui non venga manifestato, sempre per iscritto, un motivato dissenso nel termine massimo di 7 giorni dalla richiesta.
8) Le spese relative al vestiario di (tali intendendosi solo quelle per capi importanti come giacconi, tuta da sci, scarpe Per_1
per il cambio stagione) verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori, qualora il costo del singolo capo superi €
150,00 e se previamente concordate con le medesime modalità di cui al precedente punto.
9) Il GN percepirà integralmente l'assegno unico universale che ad oggi ammonta a circa € 180,00, mentre le Parte_1
detrazioni per il figlio - che non rientrano nell'assegno unico, come quelle ai fini IRPEF relative alle spese straordinarie - saranno operate dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse se possibile.
10) La sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire per la somma concordata tra le parti di € 40.000,00 al GN Parte_2
che accetta, la propria quota di proprietà della casa coniugale così catastalmente censita: Parte_1
- appartamento al piano primo indicato al catasto fabbricati come segue: COMUNE DI NOALE FOGLIO 8, particella 516 sub 3, via Ippolito Nievo n. cm, piano 1, cat. A/3, cl. 7, cons. 5,5 vani, RC € 326,66;
- garage al piano terra identificato al catasto come segue: COMUNE DI NOALE, FOGLIO 8, particella 516 sub
17, via Ippolito Nievo piano T, cat. C/6, cl. 6, cons. 17 mq, RC € 30,73 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 21.12.2025. Il trasferimento del bene immobile è funzionale al conseguimento degli accordi di divorzio e dovrà avvenire nei termini meglio sopra concordati con spese notarili a carico del GN , con ogni esenzione prevista ex lege. A tal proposito i coniugi dichiarano Parte_1
espressamente di volersi avvalere del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ove è previsto che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.898 sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”; esenzione estesa con sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 a tutti gli atti,
i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
11) Le Parti dichiarano che con l'adempimento delle clausole di cui sopra hanno regolato ogni rapporto economico patrimoniale riguardante il matrimonio e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, salvo il puntuale adempimento di tutto quanto indicato nel presente ricorso, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà, impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c.
12) Spese di lite integralmente compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “Conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 27/08/2025 contratto matrimonio in Marghera, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 08/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì conforme all'interesse del minore non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1
annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/08/2005 tra
[...]
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Venezia, al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 2005;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca