Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 881 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Onano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, obbligandosi tuttavia a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
2) I coniugi concordano che nella casa coniugale, detenuta in locazione, sita in
Sestu nella via Livorno n. 30/C, continuerà ad abitarci il signor . CP_1
3) La signora comunica sin da ora di aver trasferito il proprio domicilio in Pt_1
Sestu via Vivaldi 1 ove fisserà la propria residenza anagrafica e vi abiterà con il figlio minore , ivi fissando la residenza anagrafica di Persona_1 quest' ultimo.
4) Gli arredi della casa coniugale, oltre agli effetti personali della signora e Pt_1 del minore , e precisamente: armadio di Cristiano, scrivania da Persona_1 lavoro, giochi Cristiano e mensole della camera da letto di , camera da Per_1 letto matrimoniale, culla del bambino, fasciatoio, mobili del soggiorno comprese le mensole, credenza, vetrina, divano, tavolo, sedie nonché ulteriori i mobili del soggiorno che si trovano custoditi nel magazzino, libreria, televisori, microonde, frigorifero, caffettiera, tappeti e complementi d'arredo resteranno alla signora
Pt_1
Pag. 2 di 5 Gli effetti personali della signora e del minore dovranno essere prelevati Pt_1 dalla signora entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 verbale, mentre i rimanenti entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente verbale.
5) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori dai quali Persona_1 dovrà continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
6) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
7) I coniugi hanno raggiunto il seguente accordo di massima relativo all'affidamento del minore;
il padre potrà tenere il figlio minore con sé, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 (andrà a prendere Per_1 alle ore 16.30 circa nella sua residenza e ivi lo riporterà non più tardi delle ore 18.30);
- a settimane alternate, nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre, il padre andrà a prenderlo il venerdì sera alle ore 19 circa e lo riporterà la mattina successiva alle ore 9, salvo diverso accordo;
- a settimane alternate dal sabato mattina alla domenica sera, andrà prendere il minore alle ore 8.30 circa del sabato nella sua residenza e ivi lo riporterà non più tardi delle ore 19.30 della domenica.
8) Quanto alle vacanze, il minore trascorrerà alternativamente con ogni genitore il
24 o il 25 dicembre, il 31 di dicembre o il primo gennaio;
stesso criterio dell'alternanza annuale per le festività Pasquali, pertanto il minore trascorrerà tali festività un anno con il padre ed uno con la madre.
9) Nel mese di luglio di ogni anno e comunque durante la chiusura estiva delle scuole, il minore frequenterà un campo estivo scelto da entrambi i genitori.
10) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà 15 giorni (comprensivo del pernottamento), con entrambi i genitori da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Le spese del viaggio/vacanza sono interamente a carico del genitore con cui il minore trascorrerà il viaggio/vacanza.
11) Durante le vacanze estive si seguiranno i turni come sopra descritti ad esclusione del periodo concordato di cui al punto che precede.
12) Oltre alle vacanze di cui ai punti che precedono, entrambi i genitori potranno organizzare vacanze e viaggi in Sardegna in compagnia del minore.
Pag. 3 di 5 In totale il periodo di vacanza extra non potrà superare per ciascun genitore i 7 giorni all'anno che potranno essere consecutivi o non consecutivi.
Le spese del viaggio/vacanza sono interamente a carico del genitore con cui il minore trascorrerà il viaggio/vacanza.
13) Per quanto riguarda il pernottamento del bambino in Sardegna al di fuori della dimora abituale dei genitori, ciascun genitore dovrà avvisare l'altro.
14) Per gli spostamenti fuori dalla Regione occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con il bambino almeno trenta giorni prima della partenza e ottenere l'assenso scritto dell'altro genitore.
15) I viaggi con il bambino non potranno essere organizzati in coincidenza delle festività natalizie o pasquali, salvo diverso accordo tra le parti.
16) Con riferimento allo svolgimento di un'attività sportiva, la stessa verrà scelta in base alle attitudini e al desiderio del minore.
17) Il contributo per il mantenimento a carico del , viene determinato in CP_1 complessivi € 200,00 (duecento/00) suscettibile annualmente di aumenti secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 29/11/2017; quanto alle spese straordinarie da concordare (tranne quelle urgenti che dovessero essere sostenute nell'interesse del minore), si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro esclusivamente via e-mail, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto via e-email, entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
18) Il signor autorizza sin da ora la signora ad CP_1 Parte_1 incassare l'assegno unico e universale relativo al figlio al 100% e si impegna a fare le relative comunicazioni all'INPS.
19) Il signor autorizza sin da ora la signora ad CP_1 Parte_1 incassare e gestire per gli interessi del minore qualsiasi tipo di sostegno concesso da parte dell'INPS o altri istituti.
20) Ciascun genitore avrà diritto di tenere contatti telefonici quotidiani con il minore nei giorni di permanenza dello stesso minore con l'altro genitore.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare in maniera tempestiva ogni eventuale problema di salute del figlio.
Pag. 4 di 5 21) In caso di viaggio fuori dallo Stato italiano, previo assenso scritto del genitore che non parteciperà al viaggio, occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con il bambino almeno trenta giorni prima della partenza.
22) I coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento, senza che nessuna delle due parti abbia nulla da pretendere dall'altra a nessun titolo.
23) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del titolo valido per l'espatrio per sé e per il minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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