TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, pendente tra
elettivamente domiciliata in Cassino, via C. Colombo n. 44, presso lo Parte 1
studio dell'avv. Francesco Riccardi, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
Controparte_1 tramite la mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via San Carlo
da Sezze n. 118, presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Pesenti per procura allegata alla comparsa di risposta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di credito al consumo.
Motivi della Decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 896/2021 1. La sig.ra Parte_1 dell'1.9.2021, con cui il Tribunale di Frosinone le ha ingiunto di pagare a Controparte_1
la somma di € 26.594,60 oltre accessori, esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di credito al consumo n. 6591440, stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., che poi aveva ceduto il credito a Controparte_3 la quale aveva conferito il ramo d'azienda a Controparte_1 che aveva mutato denominazione sociale in Controparte_1
L'opponente ha eccepito:
1. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. La carenza di legittimazione attiva della parte opposta, in mancanza di dimostrazione della dedotta cessione del credito e del fatto che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli ceduti;
3. che il contratto di credito al consumo era riconducibile alla categoria dei “contratti per adesione" e conteneva due clausole, la 5, "Ritardato pagamento Interessi di Mora” e la 6,
"Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto", vessatorie perché la penale in caso di inadempimento era manifestamente eccessiva, e la sig.ra Pt_1 non aveva avuto la possibilità di conoscerne prima il contenuto, prettamente tecnico;
4. l'insufficienza del saldaconto a dimostrare il credito vantato;
5. la scarsa chiarezza dell'importo effettivamente dovuto e di quello effettivamente erogato;
6. la difformità tra il TAEG (o ISC) previsto in contratto e il TAEG effettivo;
7. la pattuizione di un tasso di interesse (17,10%) superiore alla soglia di usura temporalmente vigente (16,395%);
8. l'incertezza della data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, e, di conseguenza, di quella di decorrenza degli interessi di mora.
Ciò premesso, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Controparte_1 si è costituita in giudizio tramite la mandataria Controparte_2
[...] contestando le deduzioni di parte opponente e deducendo:
• di aver prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione, nonché visura camerale comprovante la cessione del ramo d'azienda e il mutamento di denominazione di cui alla premessa del decreto ingiuntivo;
⚫ che la controparte aveva specificamente sottoscritto e accettato le clausole di cui deduce la vessatorietà, e che tutte le voci di costo dell'operazione finanziaria erano perfettamente identificabili;
•che, inoltre, dette clausole costituiscono estrinsecazione di principi civilistici, e per tale ragione non se ne può predicare la vessatorietà, che, comunque, è stata dedotta genericamente;
• di aver dato piena prova del credito vantato producendo il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato;
• la piena corrispondenza del taeg indicato in contratto rispetto a quello effettivo, e la non usurarietà del tasso pattuito, non dovendosi computare nello stesso i costi delle polizze assicurative, la cui sottoscrizione era facoltativa;
⚫ che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata il 2.9.2024, e da quella data sono stati computati gli interessi di mora, come si evince chiaramente dall'estratto conto prodotto in allegato al ricorso monitorio.
Pertanto, l'opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in subordine, la condanna della controparte al pagamento della somma che dovesse essere accertata in giudizio, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 13.9.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, in vista dell'udienza del 22.4.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito di note di replica.
Motivi della decisione
2. Sulla pretesa azionata in via monitoria.
Preliminarmente deve essere vagliata la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
A dimostrazione del titolo del credito vantato, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale n. 6591440, sottoscritto dalla sig.ra Pt_1 con Santander Consumer Bank s.p.a. il
3.5.2011, nonché l'estratto conto con l'indicazione analitici delle rate pagare e di quelle non pagate.
Inoltre, l'opponente non ha contestato l'erogazione dell'importo finanziato, che, pertanto, può
ritenersi provata.
Pertanto, vi è piena prova del titolo della pretesa.
3. Sui motivi di opposizione.
In primis, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova sufficiente della cessione del credito dall'originaria creditrice all'odierna opposta.
Innanzitutto, va detto che l'eccezione sollevata dall'opponente non può ritenersi riguardante la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò
che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente
ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto, una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto di essere titolare del credito oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di cessione da
Santander Consumer Bank s.p.a. a Controparte_3 che aveva poi ceduto il ramo d'azienda a [...]
CP_1 che aveva mutato denominazione sociale in Controparte_1 per cui dalla mera prospettazione della domanda poteva effettivamente emergere la titolarità dei diritto di credito in capo alla ricorrente, mentre la questione della prova delle attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'odierna opposta aveva prodotto, in allegato al ricorso monitorio, l'accordo di cessione di crediti sottoscritto in data 24.7.2015 tra Santander Consumer Bank s.p.a. e Controparte_3 avente ad oggetto la cessione di crediti in blocco di cui all'elenco allegato, nonché, in allegato alla comparsa di risposta, un estratto dell'elenco dei crediti ceduti, in cui compare quello nei confronti della sig.ra Pt_1
Inoltre, l'opposta ha prodotto visura camerale di Controparte_1 da cui risulta la variazione di denominazione sociale da Controparte_1 nonché scrittura privata di conferimento di ramo d'azienda tra Controparte_3 e Controparte_1 ramo d'azienda avente ad oggetto tutti i crediti di cui la prima si era resa acquirente prima del 18.4.2019.
Dunque, l'opposta ha dato piena prova anche della titolarità del credito vantato. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole 5 e 6 del contratto, relative agli oneri in caso di ritardato pagamento e alla decadenza dal beneficio del termine, l'opponente ha dedotto che detti oneri sarebbero manifestamente eccessivi, ma non ha spiegato le ragioni di tale deduzione, per cui la doglianza pecca di genericità, e non può essere accolta.
Ancora, non è stata data alcuna prova della circostanza, pure dedotta dalla parte opponente, che le siano state imposte clausole contrattuali che non abbia potuto conoscere prima della sottoscrizione.
Sulla prova dell'an del credito si è già detto. Quanto all'importo dello stesso, l'opposta nella comparsa di risposta ha analiticamente indicato le voci che compongono la somma ingiunta, e non sono seguite contestazioni specifiche, per cui anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Inoltre, dall'estratto conto prodotto in allegato al ricorso monitorio risulta chiaramente che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata il 2.9.2014, e che da tale data sono stati calcolati gli interessi di mora, per cui non è alcuna incertezza neppure sotto tale profilo.
L'ulteriore censura è relativa alla mancata indicazione in contratto dell' Pt 2 effettivo,
comprensivo di tutti i costi.
La censura è infondata.
L'I.S.C. è stato calcolato, nella relazione di parte, includendovi i costi di assicurazione.
Le regole sulle modalità di calcolo del TAEG nei contratti bancari sono dettate dall'art. 121
co. 1 lett. e) e co. 2 e 3 del T.U.B., nei quali si prevede che il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, e che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Ancora, il citato comma 3 prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Considerata la data di stipula del contratto di finanziamento per cui è causa (3.5.2011), le istruzioni della Banca d'Italia cui occorre fare riferimento sono quelle sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 9.2.2011, in cui si stabilisce, all'art.
4.2.2.1 lett. k, che,
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce una serie di informazioni, tra cui l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad es., la polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
ancora, all'art.
4.2.4 si stabilisce che nel
T.A.E.G. sono inclusi tutti i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dalla disciplina richiamata emerge chiaramente che il costo delle assicurazioni deve essere compreso nel T.A.E.G. previsto in contratto solo se il consumatore sia stato obbligato a sottoscriverle per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni pattuite.
Sul concetto di obbligatorietà, e, in particolare, sugli indici rivelatori della stessa, si è espresso a più riprese il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario (decisioni nn.
10617/17, 10620/17, 10621/17), il quale, affermando principi ripetuti in numerose pronunce dei collegi singoli, ha ritenuto che:
⚫ in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte;
è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente ed abbiano pari durata;
c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo;
• per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancora più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto,
in particolare documentando, in via alternativa: a) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del T.A.E.G.) da cui risulti l'offerta delle condizioni di finanziamento con o senza polizza;
b) di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
c) che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutto il corso del finanziamento. Nel caso di specie, nulla è stato dedotto circa l'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza assicurativa per ottenere il finanziamento, e non sono stati forniti elementi sufficienti a fondare la presunzione di cui si è detto. Infatti, tanto nell'atto introduttivo quanto nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. non vi è alcun riferimento allo specifico rapporto oggetto di causa, alle modalità e tempistiche di sottoscrizione della polizza in questione, al contenuto della stessa.
Infine, l'opponente ha eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo pattuito nel contratto.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione - ha accertato che il tasso effettivo, pari al 15,631%, al momento della conclusione del contratto era inferiore alla soglia di usura temporalmente vigente, pari al
16,395%.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 896/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 1.9.2021;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente.
Frosinone, 11.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 463 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022, pendente tra
elettivamente domiciliata in Cassino, via C. Colombo n. 44, presso lo Parte 1
studio dell'avv. Francesco Riccardi, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
Controparte_1 tramite la mandataria Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via San Carlo
da Sezze n. 118, presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Pesenti per procura allegata alla comparsa di risposta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di credito al consumo.
Motivi della Decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 896/2021 1. La sig.ra Parte_1 dell'1.9.2021, con cui il Tribunale di Frosinone le ha ingiunto di pagare a Controparte_1
la somma di € 26.594,60 oltre accessori, esposizione debitoria maturata in relazione al contratto di credito al consumo n. 6591440, stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a., che poi aveva ceduto il credito a Controparte_3 la quale aveva conferito il ramo d'azienda a Controparte_1 che aveva mutato denominazione sociale in Controparte_1
L'opponente ha eccepito:
1. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2. La carenza di legittimazione attiva della parte opposta, in mancanza di dimostrazione della dedotta cessione del credito e del fatto che il credito azionato fosse ricompreso tra quelli ceduti;
3. che il contratto di credito al consumo era riconducibile alla categoria dei “contratti per adesione" e conteneva due clausole, la 5, "Ritardato pagamento Interessi di Mora” e la 6,
"Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto", vessatorie perché la penale in caso di inadempimento era manifestamente eccessiva, e la sig.ra Pt_1 non aveva avuto la possibilità di conoscerne prima il contenuto, prettamente tecnico;
4. l'insufficienza del saldaconto a dimostrare il credito vantato;
5. la scarsa chiarezza dell'importo effettivamente dovuto e di quello effettivamente erogato;
6. la difformità tra il TAEG (o ISC) previsto in contratto e il TAEG effettivo;
7. la pattuizione di un tasso di interesse (17,10%) superiore alla soglia di usura temporalmente vigente (16,395%);
8. l'incertezza della data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, e, di conseguenza, di quella di decorrenza degli interessi di mora.
Ciò premesso, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Controparte_1 si è costituita in giudizio tramite la mandataria Controparte_2
[...] contestando le deduzioni di parte opponente e deducendo:
• di aver prodotto copia dell'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione, nonché visura camerale comprovante la cessione del ramo d'azienda e il mutamento di denominazione di cui alla premessa del decreto ingiuntivo;
⚫ che la controparte aveva specificamente sottoscritto e accettato le clausole di cui deduce la vessatorietà, e che tutte le voci di costo dell'operazione finanziaria erano perfettamente identificabili;
•che, inoltre, dette clausole costituiscono estrinsecazione di principi civilistici, e per tale ragione non se ne può predicare la vessatorietà, che, comunque, è stata dedotta genericamente;
• di aver dato piena prova del credito vantato producendo il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato;
• la piena corrispondenza del taeg indicato in contratto rispetto a quello effettivo, e la non usurarietà del tasso pattuito, non dovendosi computare nello stesso i costi delle polizze assicurative, la cui sottoscrizione era facoltativa;
⚫ che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata il 2.9.2024, e da quella data sono stati computati gli interessi di mora, come si evince chiaramente dall'estratto conto prodotto in allegato al ricorso monitorio.
Pertanto, l'opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
in subordine, la condanna della controparte al pagamento della somma che dovesse essere accertata in giudizio, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 13.9.2022 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, in vista dell'udienza del 22.4.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito di note di replica.
Motivi della decisione
2. Sulla pretesa azionata in via monitoria.
Preliminarmente deve essere vagliata la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria.
A dimostrazione del titolo del credito vantato, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale n. 6591440, sottoscritto dalla sig.ra Pt_1 con Santander Consumer Bank s.p.a. il
3.5.2011, nonché l'estratto conto con l'indicazione analitici delle rate pagare e di quelle non pagate.
Inoltre, l'opponente non ha contestato l'erogazione dell'importo finanziato, che, pertanto, può
ritenersi provata.
Pertanto, vi è piena prova del titolo della pretesa.
3. Sui motivi di opposizione.
In primis, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancanza di prova sufficiente della cessione del credito dall'originaria creditrice all'odierna opposta.
Innanzitutto, va detto che l'eccezione sollevata dall'opponente non può ritenersi riguardante la legittimazione attiva dell'opposta, ma il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n.
2951/2016, oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò
che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente
ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto, una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, la parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto di essere titolare del credito oggetto della domanda di ingiunzione per effetto di cessione da
Santander Consumer Bank s.p.a. a Controparte_3 che aveva poi ceduto il ramo d'azienda a [...]
CP_1 che aveva mutato denominazione sociale in Controparte_1 per cui dalla mera prospettazione della domanda poteva effettivamente emergere la titolarità dei diritto di credito in capo alla ricorrente, mentre la questione della prova delle attiene all'effettiva titolarità in capo all'opposta della situazione soggettiva oggetto di giudizio, e, quindi, al merito della controversia.
Il motivo di opposizione è infondato.
L'odierna opposta aveva prodotto, in allegato al ricorso monitorio, l'accordo di cessione di crediti sottoscritto in data 24.7.2015 tra Santander Consumer Bank s.p.a. e Controparte_3 avente ad oggetto la cessione di crediti in blocco di cui all'elenco allegato, nonché, in allegato alla comparsa di risposta, un estratto dell'elenco dei crediti ceduti, in cui compare quello nei confronti della sig.ra Pt_1
Inoltre, l'opposta ha prodotto visura camerale di Controparte_1 da cui risulta la variazione di denominazione sociale da Controparte_1 nonché scrittura privata di conferimento di ramo d'azienda tra Controparte_3 e Controparte_1 ramo d'azienda avente ad oggetto tutti i crediti di cui la prima si era resa acquirente prima del 18.4.2019.
Dunque, l'opposta ha dato piena prova anche della titolarità del credito vantato. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole 5 e 6 del contratto, relative agli oneri in caso di ritardato pagamento e alla decadenza dal beneficio del termine, l'opponente ha dedotto che detti oneri sarebbero manifestamente eccessivi, ma non ha spiegato le ragioni di tale deduzione, per cui la doglianza pecca di genericità, e non può essere accolta.
Ancora, non è stata data alcuna prova della circostanza, pure dedotta dalla parte opponente, che le siano state imposte clausole contrattuali che non abbia potuto conoscere prima della sottoscrizione.
Sulla prova dell'an del credito si è già detto. Quanto all'importo dello stesso, l'opposta nella comparsa di risposta ha analiticamente indicato le voci che compongono la somma ingiunta, e non sono seguite contestazioni specifiche, per cui anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Inoltre, dall'estratto conto prodotto in allegato al ricorso monitorio risulta chiaramente che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata il 2.9.2014, e che da tale data sono stati calcolati gli interessi di mora, per cui non è alcuna incertezza neppure sotto tale profilo.
L'ulteriore censura è relativa alla mancata indicazione in contratto dell' Pt 2 effettivo,
comprensivo di tutti i costi.
La censura è infondata.
L'I.S.C. è stato calcolato, nella relazione di parte, includendovi i costi di assicurazione.
Le regole sulle modalità di calcolo del TAEG nei contratti bancari sono dettate dall'art. 121
co. 1 lett. e) e co. 2 e 3 del T.U.B., nei quali si prevede che il “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, e che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Ancora, il citato comma 3 prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Considerata la data di stipula del contratto di finanziamento per cui è causa (3.5.2011), le istruzioni della Banca d'Italia cui occorre fare riferimento sono quelle sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 9.2.2011, in cui si stabilisce, all'art.
4.2.2.1 lett. k, che,
prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce una serie di informazioni, tra cui l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad es., la polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
ancora, all'art.
4.2.4 si stabilisce che nel
T.A.E.G. sono inclusi tutti i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dalla disciplina richiamata emerge chiaramente che il costo delle assicurazioni deve essere compreso nel T.A.E.G. previsto in contratto solo se il consumatore sia stato obbligato a sottoscriverle per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni pattuite.
Sul concetto di obbligatorietà, e, in particolare, sugli indici rivelatori della stessa, si è espresso a più riprese il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario (decisioni nn.
10617/17, 10620/17, 10621/17), il quale, affermando principi ripetuti in numerose pronunce dei collegi singoli, ha ritenuto che:
⚫ in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte;
è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente ed abbiano pari durata;
c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo;
• per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancora più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto,
in particolare documentando, in via alternativa: a) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del T.A.E.G.) da cui risulti l'offerta delle condizioni di finanziamento con o senza polizza;
b) di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
c) che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito per tutto il corso del finanziamento. Nel caso di specie, nulla è stato dedotto circa l'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza assicurativa per ottenere il finanziamento, e non sono stati forniti elementi sufficienti a fondare la presunzione di cui si è detto. Infatti, tanto nell'atto introduttivo quanto nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. non vi è alcun riferimento allo specifico rapporto oggetto di causa, alle modalità e tempistiche di sottoscrizione della polizza in questione, al contenuto della stessa.
Infine, l'opponente ha eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo pattuito nel contratto.
Il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione - ha accertato che il tasso effettivo, pari al 15,631%, al momento della conclusione del contratto era inferiore alla soglia di usura temporalmente vigente, pari al
16,395%.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 896/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 1.9.2021;
2. condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente.
Frosinone, 11.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)