Articolo 14 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 gennaio 1974
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Versione
27 maggio 1993
Art. 14. (Indennita' di buonuscita)

L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.
La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 26/05/1993, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell' articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) con l'art. 14 della presente legge "nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione".
Entrata in vigore il 27 maggio 1993
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