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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7323/2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to LUCIANO TIZIANA, Parte_1
giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.12.2021 la ricorrente, di nazionalità
CP_ marocchina, esponeva di aver ricevuto dall' , in data 20.12.2021, avviso di pagamento di indebito cod. 313211203360388463 con la richiesta di restituzione delle somme ricevute per le mensilità da novembre 2020 a luglio
2021 a titolo di reddito di cittadinanza per un totale di € 11.048,25, a seguito della revoca del suddetto beneficio per la mancanza del requisito della residenza ex art. 2 della L.26/2019.
Precisava di aver fatto ingresso in Italia il 15.02.2012 e di aver ottenuto il permesso di lungo soggiorno con scadenza illimitata dal giorno 03.09.2019 per essere stata ivi residente per 5 anni (dal 10.04.2014 al 3.09.2019), contraendo in data 10.04.2014 matrimonio con il cittadino italiano , Pt_2
, acquisendo altresì la cittadinanza italiana.
[...]
Evidenziava che il requisito della residenza decennale sul territorio italiano disciplinato dalla direttiva UE 109/2003 si poneva in radicale contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, in particolare con le previsioni degli articoli 18 e 45 del Trattato UE e con l'art. 7 del Regolamento UE 492/11 relativo alla libera circolazione dei lavoratori e alla parità di trattamento in materia di vantaggi sociali fra lavoratori nazionali e di altri stati membri, causando una discriminazione indiretta tra cittadini italiani e quelli degli stati membri e dei paesi terzi.
Per tali motivi adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo la disapplicazione dell'art. 2 DL n. 4/2019 convertito nella legge
26/2019 relativamente alla richiesta del requisito della residenza decennale per i cittadini degli stati membri e dei paesi terzi, al fine dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, considerando sufficiente il termine quinquennale di residenza sul territorio italiano -anche in considerazione della riforma in corso della normativa, che prevede una riduzione a due anni del requisito della residenza, e dell'errore commesso dal patronato delegato che, nell'inoltrare la domanda di concessione del beneficio, non aveva negligentemente riscontrato il mancato raggiungimento del requisito di residenza decennale nel permesso di soggiorno illimitato in possesso della richiedente-; per l'effetto, chiedeva fosse dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato e quello di revoca del reddito di cittadinanza in quanto contrari alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria, ed, in via riconvenzionale, la condanna all'erogazione di 5 mensilità non corrisposte;
in via gradata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione dell'art. 11 della direttiva n.109/2003 e per la valutazione dell'esistenza o meno del contrasto dello stesso con l'art. 2 L 26/2019.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso perché infondato confermando l'assenza in capo alla ricorrente del requisito della residenza decennale in Italia, così come accertato dall'ente comunale preposto, risultando residente nel territorio italiano solo dal 2014.
Deduceva, in relazione alla asserita incostituzionalità delle norme sul reddito di cittadinanza e sul loro contrasto con la CDFUE e la CEDU, che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 19 del 10.01.22 aveva dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 co.1 lett.a), num 1) del DL n. 4/2019 convertito nella L. n. 26/2019 sul permesso di lungo soggiorno, sollevate in riferimento agli artt. 31,38 e 117
Cost. in relazione agli artt. 20 e 21 della CFFUE e dell'art. 14 della CEDU, escludendo dalla concessione del beneficio gli stranieri regolarmente soggiornanti ma privi di un consolidato radicamento nel territorio.
Attesa la pronuncia della Consulta, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.04.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge 28.01.2019, n. 4, poi convertito nella Legge
26/2019. All'art.1 del citato decreto il beneficio viene definito quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché misura diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione ed alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico ed all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e costituisce livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che siano in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della relativa richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché dei requisiti reddituali, patrimoniali e relativi al godimento di beni durevoli previsti dall'art. 2, d.l. n. 4/2019, sempre che i componenti maggiorenni del nucleo familiare esprimano la loro disponibilità immediata al lavoro e aderiscano al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale nei termini e con gli esoneri previsti dall'art.4 del citato decreto.
Il reddito di cittadinanza consiste in un beneficio economico che costituisce integrazione del reddito familiare sino alla soglia dei 6000 euro annui, alla quale è possibile aggiungere una integrazione del reddito dei nuclei familiari locatari di abitazione, fino ad un massimo di € 3.360,00 annui;
è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo (art. 3, co.6).
Ebbene tra i requisiti personali rientrano la cittadinanza italiana o dell'UE, ma il diritto alla prestazione spetta anche agli stranieri o apolidi purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, o titolari di protezione internazionale, in assenza di condanne penali o misure cautelari personali,
e sempre che risultino residenti in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Giova ricordare che con nota n. 3804 dell'aprile 2020, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha ritenuto che al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale non sia necessario essere iscritti ai registri anagrafici -se non al momento della presentazione della domanda- ma è sufficiente provare che il richiedente abbia, nei fatti, risieduto in Italia per almeno dieci anni, privilegiando così la residenza effettiva a quella anagrafica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della domanda e per tutta la durata del beneficio, pena la perdita dello stesso per revoca ex art. 7 della
L.26/2019.
CP_ Nel caso in esame l , all'esito dei controlli effettuati dall'ente comunale di competenza, ha rilevato che l'odierna ricorrente risiedeva in Italia dal 2014 ed ha pertanto ritenuto insussistente il requisito della permanenza decennale sul territorio italiano alla data della presentazione della domanda, revocando il beneficio e chiedendo in restituzione le somme corrisposte.
CP_ Tuttavia, l'odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' ritenendolo lesivo del principio di non discriminazione e della parità di trattamento in materia dei vantaggi sociali.
Ebbene, dirimente per la questione che ci occupa è la recente sentenza della
Consulta (n. 31 del 2025) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni».
La Consulta ha evidenziato che le numerose pronunce in cui si è occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n.
137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024), risultando sempre dirimente evidenziare “la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario”.
«La disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si
«fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme,
l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del 2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020).
L'erogazione del Rdc, infatti, «“è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, […] nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale” (art. 4, comma 1). Questo percorso si realizza o con il Patto per il lavoro (stipulato presso un centro per l'impiego e che “deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b”, che riguardano essenzialmente la ricerca attiva del lavoro e l'accettazione delle offerte congrue) o con il Patto per l'inclusione sociale, stipulato presso i servizi comunali competenti per il contrasto della povertà (art. 4, commi 7 e 12). Si tratta di due “canali” comunicanti, nel senso che il beneficiario convocato dal centro per l'impiego può essere inviato al servizio comunale e viceversa (art. 4, commi 5-quater e 12). Il Patto per l'inclusione sociale comprende anche gli “interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo” (art. 4, comma 13)» (sentenza n. 19 del 2022).
Si è quindi ribadito che: «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l.
n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del
2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022).
In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. La stessa temporaneità della misura (diciotto mesi, rinnovabili) è stata ricollegata alla sua precipua natura, che non si risolve in mero sussidio economico per contrastare la povertà, ma si presenta diversamente articolata, mirando a offrire chances di integrazione sociale e lavorativa.
Tale natura del RdC è stata ribadita dalla Consulta con la precisazione che a ciò non risulta d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-
112/22, C. U. e C-223/22, N. D.
In tale pronuncia, infatti, “la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell'Unione, ma non ha operato un sindacato sull'esattezza, o no, dell'interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale. Essa quindi, da un lato, ha sì affermato che
«spetta al giudice del rinvio stabilire se il “reddito di cittadinanza” di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale» e che proprio tale giudice (il Tribunale di Napoli) «constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il “reddito di cittadinanza” costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera ), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la
d protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale».
La Consulta ha ricordato come nella sentenza n. 19 del 2022 si è confrontata, escludendone l'illegittimità costituzionale, solo con l'altro requisito, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, del possesso del permesso di lungo soggiorno per i cittadini di
Paesi terzi, e quindi della residenza per almeno cinque anni continuativi sul territorio nazionale, necessaria per conseguire tale permesso, e non anche con il requisito del radicamento territoriale dei dieci anni.
Ha sul punto evidenziato che non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile né appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata.
Ha precisato che, coerentemente con questa posizione, a livello dell'Unione europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata».
Tuttavia, nonostante tali considerazioni, ha affermato che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.
A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente –
a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della
Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea”.
Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, ad avviso della Consulta, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., dalla stessa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite
C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, “come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento ( , sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 ex multis e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
In questi termini, si legge nella sentenza, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Infatti, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze».
Orbene, è noto come, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed ex tunc, con il solo limite dei rapporti già esauriti, ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante.
In via del tutto assorbente, data la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità delle norme rilevanti per la decisione della questione, ed alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza e del
CP_ conseguente indebito, e condanna dell' alla corresponsione delle mensilità non corrisposte della detta prestazione dalla data della revoca nella misura e per il periodo spettante ex lege.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità
e complessità della questione trattata che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e del conseguente CP_ provvedimento di indebito del 2.12.2021, condanna l alla corresponsione delle mensilità non corrisposte della detta prestazione dalla data della revoca nella misura e per il periodo spettante ex lege;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 18.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino