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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Enrico Caterini, Parte_1
Salvatore Staiano) appellante
E
(avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini), CP_1 [...] avv.ti Domenico De Tommaso, Vincenzo Controparte_2
Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Destefani),
(avv. Giuseppe Mautone) CP_3 appellati
E avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Martino Ranieri e Controparte_4
Vincenzo Agosto) appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale per malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 18 FATTO
1. Con ricorso del 23.9.2016 al tribunale di Paola, – nato il Parte_1
1.8.1941 – ha agito contro l' e le società CP_1 CP_3 Controparte_2
e per
[...] Controparte_5 Controparte_6 rivendicare: 1) dall' , il “risarcimento … del danno biologico” e il pagamento delle CP_1
“rendite previste dall'art. 85” del dPR n. 1124/1965 “per infortunio sul lavoro o per malattia professionale”; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico” nella misura “differenziale non corrisposta dall'Istituto” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento del “danno patrimoniale” patito e il rimborso delle spese mediche sostenute.
2. A sostegno delle domande proposte ha allegato:
a) che aveva lavorato dal “16.7.1969 … sino al 31.12.1998”, con mansioni di “operaio tessile”, presso il reparto “filatura” dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare che nel corso del tempo è appartenuto anche alle società convenute;
b) che era stato esposto all'azione di sostanze “tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo generatore del tumore al “colon” da cui è “affetto”;
Cont c) che gli “ex dirigenti della s.p.a. sono stati imputati dei reati Controparte_2 di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso ed omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, e sono stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014;
d) che egli ha appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed è venuto a conoscenza, solo allora, di aver “contratto la patologia da cui è affetto per Cont la mera presenza presso lo stabilimento Marlane (alle dipendenze dell' e della
)” e a causa della carenza, in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che CP_2 avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che nel processo penale (in cui egli, “sebbene ne rivestisse la qualità non è stato indicato quale persona offesa e danneggiata dai reati”, siccome “risulta dal decreto di rinvio a giudizio”) è comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di “qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutela della salute dei lavoratori che in gran
Pag. 2 di 18 numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
f) che in particolare, egli era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento Marlane”;
g) che più precisamente, nel “reparto pettinatura filatura” si faceva uso di
“lubrificanti, oli vegetali o minerali” contenenti idrocarburi aromatici “considerati cancerogeni per cute e polmoni”, ed erano presenti polveri, anche di amianto, di cui “è accertata l'azione cancerogena”;
h) che nel “reparto tintoria”, che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con
l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, ed il cromo trivalente che
“può determinare patologie” per “la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”, l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti, la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione, la mancanza di “monitoraggio biologico sul lavoratore” e di
“monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da lui contratta era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Persona_1
“anche in considerazione dei tempi di esposizione a tali agenti cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della Marlane”;
m) che con istanza datata “6.08.2015” egli aveva vanamente invocato la tutela dell' ; CP_1
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al 1987 al “Gruppo Lanerossi (ENI)” e dal 1987 al
2004 a ” che dal 1.7.2005 aveva traferito il “settore abbigliamento” alla CP_2
Pag. 3 di 18 (attualmente ” la quale, a seguito di Controparte_7 Controparte_8 successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di Cassazione del
6.11.2019 che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il
– e ha perciò disposto, ex art. 622 c.p.p., il rinvio dinanzi al giudice Parte_2 civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria del ricorrente che da esso CP_1 può esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che le prestazioni previdenziali esigibili dall'Istituto assicuratore nel caso di specie sono quelle contemplate dall'art. 66 del dPR n. 1124/1965 e dall'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, e non già la rendita ai superstiti che il ricorrente rivendica ai sensi dell'art. 85 del medesimo dPR n. 1124/1965;
3) che il diritto alle prestazioni esigibili è prescritto. È stato infatti azionato ben oltre il termine triennale di cui all'art. 112 del citato dPR che è da farsi decorrere “quanto meno dagli inizi degli anni 2000”, ossia dall'epoca in cui il ricorrente era in possesso di
“elementi idonei a renderlo consapevole dalla (possibile) eziologia professionale della malattia contratta”. Ciò in quanto dai documenti prodotti dalle parti resistenti emerge che sin “dagli inizi degli anni 2000” erano “ben note in ambito locale” le “vicende riguardanti lo stabilimento Marlane” in considerazione delle “denunce avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti di colleghi del ricorrente”, delle “molteplici iniziative
(manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti
e i loro parenti già sul finire degli anni '90”, del “clamore suscitato”, grazie anche agli articoli di giornale pubblicati dal 1999 al 2009 e ai “servizi televisivi realizzati da reti
Pag. 4 di 18 nazionali”, dalle “plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto)” concernenti le condizioni dell'ambiente di lavoro, “ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti”. Proprio la denunciata insalubrità dello stabilimento industriale e le conseguenti indagini penali erano assurte “a fatto notorio all'interno della cerchia dei dipendenti della Marlane oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino”, dato che lo stabilimento era il “principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito”. Non è dunque verosimile che il ricorrente abbia avuto conoscenza della “vicenda giudiziaria di tale portata” solo dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, giacché non ha “fornito alcuna spiegazione sulla sottintesa ignoranza dei precedenti 15 anni di processo”. È invece possibile affermare,
“con verosimile certezza processuale”, che già “nel giugno 2009”, quando gli fu diagnosticato un “adenocarcinoma del colon”, il ricorrente versava nella “condizione di conoscibilità (se non di effettiva conoscenza) non solo della malattia ma anche della eziologia professionale della stessa”, che però ha denunciato all' “solo il CP_1
6.8.2015”.
4) che, “comunque”, il ricorrente non ha precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale, né ha chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporlo al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima malattia. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare assorbenti gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze verosimilmente utilizzate nella Marlane”, ossia “le ammine aromatiche e il cromo esavalente”, e le patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico
Pag. 5 di 18 accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie,
l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento
Marlane all'attività lavorativa da essi svolta, trascurando però che, nello specifico caso in esame, la documentazione medica in atti dimostra come la patologia tumorale al “colon” ha colpito un “soggetto fumatore (20 sigarette die per 20 anni, cfr. anamnesi ricovero
3.7.2009)” affetto da “poliposi intestinale” che integra “condizione individuale predisponente alla degenerazione neoplastica”.
5. Il ricorrente ha interposto appello e ha chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denuncia la violazione e falsa applicazione “del DPR n.
1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087
c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso
DPR.
Lamenta:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella fattispecie in esame deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di
Pag. 6 di 18 specie, la prova del nesso causale conssiste nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare
l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla
“sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente
“a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_1
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le
“ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la sua patologia e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a suo sfavore gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del
[...]
. Ha comunque trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità nel Parte_2 giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo l'appellante, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che
l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
Pag. 7 di 18 4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il “rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della “causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”,
l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità della eziologia professionale della malattia, avuto riguardo non già al “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta dal Giudice di primo grado” deve ritenersi CP_1 infondata non avendo l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
6. L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato. La società ha anche spiegato appello incidentale Controparte_4 condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, al fine di ottenere l'accoglimento delle eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
7. Il Collegio: 1) ha sentito come testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e ; 2) ha acquisito i verbali delle altre testimonianze che questa Corte Testimone_3 ha escusso in cause analoghe, nonché la relazione della perizia che i “professori Per_2
e hanno redatto nell'incidente probatorio relativo a un nuovo Tes_4 Per_3 procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024; 3) ha disposto l'espletamento di consulenza medico legale;
4) ha autorizzato il deposito di note, con le quali l'appellante ha prodotto la sentenza di rigetto del 26.5.2025 che la seconda sezione civile di questa Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., nella causa risarcitoria intentata dal
Pag. 8 di 18 nei confronti anche delle epigrafate società appellate;
5) ha disposto Parte_2 la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; 6) ha acquisito le memorie prodotte dalle parti.
DIRITTO
8. L'appello non merita accoglimento per i due assorbenti ordini motivi di seguito esposti, che attengono (1) al difetto di prova dell'eziologia professionale della malattia contratta dall'appellante e (2) alla mancanza di allegazioni e prove dei danni di cui egli chiede il risarcimento.
9. In primo luogo, l'accoglimento delle rivendicazioni indennitarie e risarcitorie dell'appellante trova ostacolo nelle risultanze dell'approfondimento istruttorio che questa
Corte ha operato mediante consulenza tecnica. L'esperto medico legale interpellato dal
Collegio è approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze delle perizie svolte in sede penale: tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio “ Persona_4
), tanto nell'incidente probatorio che è stato disposto dal medesimo
[...] tribunale di Paola il 9.8.2017 nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali ai danni di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale (perizia redatta dai professori ”). Persona_5
9.1. Egli è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche dell'appellante, ad escludere che la patologia tumorale contratta da quest'ultimo abbia origine professionale.
9.2. Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà del 1969 nell'opificio venne eleminata la compartimentazione degli spazi di lavoro e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti del giudice penale in merito alla presenza nell'opificio di prodotti chimici cancerogeni (“cromo 6”, “dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come “organo bersaglio” i polmoni e la vescica. Ha escluso, pertanto, che all'esposizione a quei prodotti chimici possa attribuirsi la neoplasia che l'appellante ha sviluppato nel 2009 a carico del “colon” e dalla quale, a distanza di così tanti anni, è da considerarsi guarito.
9.3. Le sue valutazioni trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha svolto anche in replica alle critiche dell'appellante, rimarcando che: a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse
Pag. 9 di 18 dotate di potere cancerogeno fossero presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b) le utili indicazioni fornite dallo studio epidemiologico eseguito nell'ambito della perizia disposta dal tribunale collegiale di
Paola, allo scopo di verificare se si sia registrato tra i lavoratori dell'opificio un apprezzabile aumento di casi di neoplasie correlabili agli agenti cancerogeni impiegati nelle lavorazioni, non ineriscono alla neoplasia contratta dall'appellante, ma ai tumori polmonari e vescicali che sono i soli di cui si possa ipotizzare l'associazione causale con quel tipo di lavorazioni;
c) l'unica pubblicazione scientifica, valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti dell' , fornisce dati, relativi al CP_1
“tumore del colon”, che, secondo gli stessi autori della pubblicazione, non offrono sostegno all'ipotesi di un'associazione causale con l'industria tessile;
d) le ulteriori osservazioni critiche sono inconferenti perché relative, da un canto, a dati della “industria tessile dell'amianto” che nella specie non viene in rilievo, e, d'altro canto, alla correlazione tra l'esposizione a determinate sostanze e il tumore al polmone che, come si
è rimarcato, è estraneo al caso di specie.
9.4. D'altronde, alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'ulteriore incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti (“ e ) a concludere – sulla base della Per_2 Tes_4 Per_3 medesima “monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del Collegio (e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali”) – che:
a) non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità”
l'origine professionale delle neoplasie teoricamente correlabili con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale;
b) tra queste ultime, comunque, non rientra il “carcinoma del colon” (v. pag. 168) che
è l'unica patologia oncologica di cui ha sofferto l'appellante.
9.5. In senso contrario alle conclusioni dell'ausiliare non conducono le censure che l'appellante ha formulato nelle memorie autorizzate e che ha ribadito con le note di trattazione scritta. Ciò in quanto esse constano:
Pag. 10 di 18 1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la “condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti. Laddove invece, come si è già detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il “cromo
VI”. Laddove invece il consulente ha dato per acclarata la presenza di quella sostanza che ha però posto in relazione causale con patologie diverse da quella contratta dall'appellante, cosa che, parimenti, ha fatto con riferimento al “tricloroetilene”;
3) dell'immotivato e ripetuto riferimento a “tumori polmonari e vescicali” che nella specie, però, non vengono in rilievo;
4) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte. Laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze ed i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali;
5) dell'incongruente richiamo alla sentenza n. 536 del 26.5.2025 della seconda sezione civile di questa Corte che, pur rigettando la relativa domanda risarcitoria, ha affermato, sulla base della perizia espletata in sede dibattimentale dal tribunale penale di Paola,
l'esistenza di un rapporto di causalità tra la “esposizione alle poveri di sostanze cancerogene in ambiente lavorativo” e i tumori “polmonari e … vescicali” contratti dai lavoratori occupati in quello stesso ambiente. Il richiamo si rivela incongruente proprio perché, nel caso in esame, non viene in rilievo alcuna patologia polmonare o vescicale.
9.6. Anche al netto questi profili, caratterizzati da inesattezza o non pertinenza, i rilievi mossi all'operato del consulente non sono idonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica e, rivelandosi frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal
Pag. 11 di 18 consulente, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle1.
10. In secondo luogo, la domanda risarcitoria che il tribunale ha rigettato non può comunque essere accolta perché dei danni che l'appellante lamenta di aver subito non vi
è prova e, ancor prima, neppure la necessaria, specifica allegazione.
10.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, lungo 73 pagine, il ricorrente ha dedicato ai danni da risarcire il paragrafo 10 (intitolato “i danni”) che consta di queste poche righe:
“Tale danno deve essere calcolato considerando il periodo di inabilità temporanea parziale e totale nonché il periodo di invalidità permanente derivante dalla malattia professionale contratta dal sig. ; invalidità permanente che viene Parte_1 quantificata ai fini del risarcimento in complessivi € 350.000 o nella maggiore o minore somma che il Giudice determinerà con CTU”. Ad esse fa seguito la richiesta di
“risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante – ossia per il pregiudizio patrimoniale che (il ricorrente) ha risentito e risentirà per non poter più contare sull'apporto economico derivante dal proprio lavoro – nonché (di) rimborso delle spese mediche affrontate per curare la patologia contratta”.
10.2. Nelle conclusioni del ricorso, dopo aver precisato che il postulato risarcimento ha ad oggetto il “danno biologico” che, “in caso di caso di condanna dell' ”, è da CP_1 intendersi rivendicato nella misura “differenziale non corrisposta dall' ”, il CP_9 ricorrente ha chiesto il pagamento anche di un'ulteriore somma, da determinarsi “previa nomina di apposita CTU”, “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico sofferto … e di rimborso delle spese mediche”.
10.3. È dunque manifesta la carenza di allegazioni: 1) tanto del danno
“patrimoniale” che immotivatamente è fatto coincidere con la perdita dell'“apporto economico derivante dal proprio lavoro”, senza però considerare che la patologia si è manifestata quando l'appellante aveva 68 anni e, per sua stessa ammissione, aveva smesso di lavorare già da 11 anni;
2) tanto delle “spese mediche”, meramente evocate
Pag. 12 di 18 nelle sole conclusioni del ricorso, che non hanno quindi riscontro alcuno già sul piano assertivo.
10.4. Insufficiente, poi, è l'allegazione del danno biologico che il ricorrente si limita a porre in relazione causale con la “malattia professionale contratta” e con i periodi di inabilità (totale e parziale) di cui, però, non offre descrizione, né prova. A ben vedere, nella prospettiva del ricorrente la lesione dell'integrità fisica provocatagli dalla neoplasia contratta, e dunque il danno biologico patito, è sufficiente per rivendicare il risarcimento del danno alla salute che integra l'unica voce di danno non patrimoniale di cui fa espressa menzione. Ma è una prospettiva non condivisibile.
10.5. Il danno biologico consiste, invero, nelle ripercussioni negative della lesione all'integrità psicofisica, non già in quella stessa lesione. Non è un pregiudizio in re ipsa, ma, per l'appunto, si identifica nelle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione.
In questo senso sono le indicazioni della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale2 sia della Corte di Cassazione, secondo cui la lesione fisica o psichica è soltanto il substrato del danno biologico, ma non si identifica con esso3. Il danno biologico, infatti, consiste nelle rinunce cui la lesione ha costretto il danneggiato, ossia nel peggioramento della sua qualità della vita e, dunque, nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto4.
Sicché il risarcimento del danno potrà esserci solo se vi è stata la perdita di utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che devono essere compensate con utilità economiche equivalenti5.
Pag. 13 di 18 10.6. Sennonché, nel caso di specie, il ricorso è del tutto carente di allegazioni in merito all'incidenza negativa della patologia sofferta dal ricorrente sull'esplicazione delle sue attitudini nella sfera personale e in quella relazionale. Manca finanche l'indicazione dei trattamenti terapeutici praticati, dei ricoveri ospedalieri subiti, della forzosa rinuncia, anche solo parziale o temporanea, allo svolgimento di attività abituali. E ciò si apprezza sia con riferimento alla condizione di inabilità temporanea, meramente dedotta, sia, ancor più, con riferimento ai postumi permanenti, ossia ai pregiudizi e alle disfunzioni patite e ancora persistenti, di cui difetta (così nel ricorso, come nella consulenza tecnica di parte) qualsivoglia descrizione.
10.7. A tale riguardo è rilevante osservare come nessuna censura l'appellante ha mosso ai risultati delle verifiche che hanno indotto il consulente tecnico d'ufficio ad affermare che la patologia tumorale che lo ha afflitto è, a così tanta distanza di tempo, da considerarsi guarita. E se in un soggetto che ha raggiunto gli 84 anni d'età quella patologia non ha, dunque, alcuna incidenza apprezzabile, la ribadita mancanza di allegazioni in merito impedisce di verificare in che termini e in quale misura (rilevante a fini risarcitori)
l'abbia avuta in passato.
10.8. Il riscontrato deficit assertivo, che è relativo a fatti principali posti a fondamento della domanda, non si presta ad essere colmato dall'operato del consulente tecnico d'ufficio, al quale è precluso l'accertamento dei fatti principali inerenti all'oggetto della lite che la parte, pur avendone l'onere, non abbia allegato6.
10.9. Né quel deficit può pretendersi colmato dalla documentazione prodotta: vuoi perché i documenti sono un mezzo di prova di fatti che devono essere stati ancor prima con esito letale "non può considerarsi semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio". Detto in altre parole questo sta a sottolineare la natura particolare del danno biologico, per il quale non vale la regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti”. 6 Cass. 3086/2022: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda…”.
Pag. 14 di 18 ritualmente allegati7 e non possono quindi diventare, essi stessi, fonte di allegazione8, specialmente quando del loro contenuto negli atti di causa non si sia fatta esplicita menzione9; vuoi perché anche l'indirizzo giurisprudenziale favorevole ad attribuire ai documenti una funzione integrativa degli atti costitutivi esige che tali atti richiamino i documenti a quell'esplicito scopo10: ciò che nella specie manca.
11. Da ciò discende la conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie dell'odierno appellante, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la società ha riproposto come motivo di Controparte_4 appello incidentale, condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata11.
12. Giova comunque segnalare la manifesta fondatezza dell'eccezione poiché: 7 Cfr. in mot. Cass. 2832/2016: “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass. n. 13825/2008)”. 8 Il potere delle parti di delimitare i fatti sui quali il giudice può fondare la sua decisione costituisce un
"riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti" (così Cass. SU 761/2002, secondo cui: "la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite"). In tal senso cfr. Cass. 4392/2000: "il giudice deve ignorare quanto l1e parti non hanno allegato …". Neanche i poteri istruttori officiosi del giudice consentono di superare il
"limite della necessaria allegazione dei fatti ad opera della parte" (Cass. SU 11353/2004). Ciò a conferma di quella che in dottrina viene definita: "la signoria delle parti sull'allegazione dei fatti". 9 Cfr. Cass. 21032/2008, secondo cui, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati al ricorso, ma è necessario che nel ricorso sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori. Vds. anche Cass. 2461/2019: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”. Conf. Cass. 8377/2009 e Cass. 20287/2005. 10 Cass. 11599/2009: “Nel rito del lavoro, allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, che, in ispecie se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale …”. Conf. in mot. Cass. 17122/2013. 11 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”.
Pag. 15 di 18 1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente12. E ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato (stando alle allegazioni attoree) nel 1998, ben prima che, nel 2005, la società “ ” cedesse all'attuale CP_2 il “complesso aziendale del settore abbigliamento”; Controparte_4
2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla Controparte_4 la quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla “ ”; CP_2
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della “ ” CP_2 gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla summenzionata Controparte_4 documentazione, non sono state contestate dal ricorrente né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello, né nelle successive note autorizzate.
13. Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione13), avuto riguardo agli immotivati importi che l'appellante ha
Pag. 16 di 18 rivendicato a titolo risarcitorio (€ 350.000 a titolo di danno biologico oltre all'importo da determinarsi equitativamente a titolo di danno patrimoniale), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza dell'entità dei danni di cui egli invoca il risarcimento.
14. Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla CP_1 soccombenza, poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
15. Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separata ordinanza, si pongono, in solido, a carico di tutte le parti14.
16. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 21.5.2021, e sull'appello incidentale Parte_1 condizionato proposto da con memoria depositata l'11.2.2022, Controparte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 69/2021, pubblicata in data 25/02/2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente,
l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00.
Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro
5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022. 14 Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti
…”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”.
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2. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 2 Corte Cost. n. 372/1994: “ai fini del risarcimento è sempre necessaria la prova … che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1123 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato”. 3 Cfr. in mot. Cass. 13292/1991. Così in dottrina: “la quidditas del danno biologico non va dunque individuata nell'esistenza d'una lesione dell'integrità psicofisica. Questa ne rappresenta il presupposto necessario, ma l'essenza del danno risiede nel “valore umano”, ovvero nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto sulla vita del danneggiato”. 4 Cass. 7730/2004: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative - di carattere patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica - della lesione della integrità psicofisica del soggetto leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto”. 5 Cfr. in mot. Cass. 4991/1996: “già la Corte costituzionale (sent. n. 372 del 1994, cit.) ha avvertito il pericolo di confondere la lesione che determina il cosiddetto danno biologico con il risarcimento ed ha ritenuto necessaria la prova ulteriore dell'entita del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ. Infatti, la lesione dell'integrità fisica 12 Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”. 13 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Enrico Caterini, Parte_1
Salvatore Staiano) appellante
E
(avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini), CP_1 [...] avv.ti Domenico De Tommaso, Vincenzo Controparte_2
Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Destefani),
(avv. Giuseppe Mautone) CP_3 appellati
E avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Martino Ranieri e Controparte_4
Vincenzo Agosto) appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale per malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 18 FATTO
1. Con ricorso del 23.9.2016 al tribunale di Paola, – nato il Parte_1
1.8.1941 – ha agito contro l' e le società CP_1 CP_3 Controparte_2
e per
[...] Controparte_5 Controparte_6 rivendicare: 1) dall' , il “risarcimento … del danno biologico” e il pagamento delle CP_1
“rendite previste dall'art. 85” del dPR n. 1124/1965 “per infortunio sul lavoro o per malattia professionale”; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico” nella misura “differenziale non corrisposta dall'Istituto” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento del “danno patrimoniale” patito e il rimborso delle spese mediche sostenute.
2. A sostegno delle domande proposte ha allegato:
a) che aveva lavorato dal “16.7.1969 … sino al 31.12.1998”, con mansioni di “operaio tessile”, presso il reparto “filatura” dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare che nel corso del tempo è appartenuto anche alle società convenute;
b) che era stato esposto all'azione di sostanze “tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo generatore del tumore al “colon” da cui è “affetto”;
Cont c) che gli “ex dirigenti della s.p.a. sono stati imputati dei reati Controparte_2 di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso ed omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, e sono stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014;
d) che egli ha appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed è venuto a conoscenza, solo allora, di aver “contratto la patologia da cui è affetto per Cont la mera presenza presso lo stabilimento Marlane (alle dipendenze dell' e della
)” e a causa della carenza, in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che CP_2 avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che nel processo penale (in cui egli, “sebbene ne rivestisse la qualità non è stato indicato quale persona offesa e danneggiata dai reati”, siccome “risulta dal decreto di rinvio a giudizio”) è comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di “qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutela della salute dei lavoratori che in gran
Pag. 2 di 18 numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
f) che in particolare, egli era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento Marlane”;
g) che più precisamente, nel “reparto pettinatura filatura” si faceva uso di
“lubrificanti, oli vegetali o minerali” contenenti idrocarburi aromatici “considerati cancerogeni per cute e polmoni”, ed erano presenti polveri, anche di amianto, di cui “è accertata l'azione cancerogena”;
h) che nel “reparto tintoria”, che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con
l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, ed il cromo trivalente che
“può determinare patologie” per “la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”, l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti, la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione, la mancanza di “monitoraggio biologico sul lavoratore” e di
“monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da lui contratta era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Persona_1
“anche in considerazione dei tempi di esposizione a tali agenti cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della Marlane”;
m) che con istanza datata “6.08.2015” egli aveva vanamente invocato la tutela dell' ; CP_1
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al 1987 al “Gruppo Lanerossi (ENI)” e dal 1987 al
2004 a ” che dal 1.7.2005 aveva traferito il “settore abbigliamento” alla CP_2
Pag. 3 di 18 (attualmente ” la quale, a seguito di Controparte_7 Controparte_8 successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di Cassazione del
6.11.2019 che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il
– e ha perciò disposto, ex art. 622 c.p.p., il rinvio dinanzi al giudice Parte_2 civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria del ricorrente che da esso CP_1 può esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che le prestazioni previdenziali esigibili dall'Istituto assicuratore nel caso di specie sono quelle contemplate dall'art. 66 del dPR n. 1124/1965 e dall'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, e non già la rendita ai superstiti che il ricorrente rivendica ai sensi dell'art. 85 del medesimo dPR n. 1124/1965;
3) che il diritto alle prestazioni esigibili è prescritto. È stato infatti azionato ben oltre il termine triennale di cui all'art. 112 del citato dPR che è da farsi decorrere “quanto meno dagli inizi degli anni 2000”, ossia dall'epoca in cui il ricorrente era in possesso di
“elementi idonei a renderlo consapevole dalla (possibile) eziologia professionale della malattia contratta”. Ciò in quanto dai documenti prodotti dalle parti resistenti emerge che sin “dagli inizi degli anni 2000” erano “ben note in ambito locale” le “vicende riguardanti lo stabilimento Marlane” in considerazione delle “denunce avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti di colleghi del ricorrente”, delle “molteplici iniziative
(manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti
e i loro parenti già sul finire degli anni '90”, del “clamore suscitato”, grazie anche agli articoli di giornale pubblicati dal 1999 al 2009 e ai “servizi televisivi realizzati da reti
Pag. 4 di 18 nazionali”, dalle “plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto)” concernenti le condizioni dell'ambiente di lavoro, “ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti”. Proprio la denunciata insalubrità dello stabilimento industriale e le conseguenti indagini penali erano assurte “a fatto notorio all'interno della cerchia dei dipendenti della Marlane oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino”, dato che lo stabilimento era il “principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito”. Non è dunque verosimile che il ricorrente abbia avuto conoscenza della “vicenda giudiziaria di tale portata” solo dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, giacché non ha “fornito alcuna spiegazione sulla sottintesa ignoranza dei precedenti 15 anni di processo”. È invece possibile affermare,
“con verosimile certezza processuale”, che già “nel giugno 2009”, quando gli fu diagnosticato un “adenocarcinoma del colon”, il ricorrente versava nella “condizione di conoscibilità (se non di effettiva conoscenza) non solo della malattia ma anche della eziologia professionale della stessa”, che però ha denunciato all' “solo il CP_1
6.8.2015”.
4) che, “comunque”, il ricorrente non ha precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale, né ha chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporlo al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima malattia. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare assorbenti gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze verosimilmente utilizzate nella Marlane”, ossia “le ammine aromatiche e il cromo esavalente”, e le patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico
Pag. 5 di 18 accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie,
l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento
Marlane all'attività lavorativa da essi svolta, trascurando però che, nello specifico caso in esame, la documentazione medica in atti dimostra come la patologia tumorale al “colon” ha colpito un “soggetto fumatore (20 sigarette die per 20 anni, cfr. anamnesi ricovero
3.7.2009)” affetto da “poliposi intestinale” che integra “condizione individuale predisponente alla degenerazione neoplastica”.
5. Il ricorrente ha interposto appello e ha chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denuncia la violazione e falsa applicazione “del DPR n.
1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087
c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso
DPR.
Lamenta:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella fattispecie in esame deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di
Pag. 6 di 18 specie, la prova del nesso causale conssiste nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare
l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla
“sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente
“a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_1
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le
“ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la sua patologia e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a suo sfavore gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del
[...]
. Ha comunque trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità nel Parte_2 giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo l'appellante, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che
l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
Pag. 7 di 18 4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il “rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della “causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”,
l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità della eziologia professionale della malattia, avuto riguardo non già al “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta dal Giudice di primo grado” deve ritenersi CP_1 infondata non avendo l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
6. L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato. La società ha anche spiegato appello incidentale Controparte_4 condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, al fine di ottenere l'accoglimento delle eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
7. Il Collegio: 1) ha sentito come testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e ; 2) ha acquisito i verbali delle altre testimonianze che questa Corte Testimone_3 ha escusso in cause analoghe, nonché la relazione della perizia che i “professori Per_2
e hanno redatto nell'incidente probatorio relativo a un nuovo Tes_4 Per_3 procedimento penale per fatti analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024; 3) ha disposto l'espletamento di consulenza medico legale;
4) ha autorizzato il deposito di note, con le quali l'appellante ha prodotto la sentenza di rigetto del 26.5.2025 che la seconda sezione civile di questa Corte di appello ha pronunciato, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., nella causa risarcitoria intentata dal
Pag. 8 di 18 nei confronti anche delle epigrafate società appellate;
5) ha disposto Parte_2 la trattazione cartolare dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.; 6) ha acquisito le memorie prodotte dalle parti.
DIRITTO
8. L'appello non merita accoglimento per i due assorbenti ordini motivi di seguito esposti, che attengono (1) al difetto di prova dell'eziologia professionale della malattia contratta dall'appellante e (2) alla mancanza di allegazioni e prove dei danni di cui egli chiede il risarcimento.
9. In primo luogo, l'accoglimento delle rivendicazioni indennitarie e risarcitorie dell'appellante trova ostacolo nelle risultanze dell'approfondimento istruttorio che questa
Corte ha operato mediante consulenza tecnica. L'esperto medico legale interpellato dal
Collegio è approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze delle perizie svolte in sede penale: tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio “ Persona_4
), tanto nell'incidente probatorio che è stato disposto dal medesimo
[...] tribunale di Paola il 9.8.2017 nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali ai danni di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale (perizia redatta dai professori ”). Persona_5
9.1. Egli è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche dell'appellante, ad escludere che la patologia tumorale contratta da quest'ultimo abbia origine professionale.
9.2. Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà del 1969 nell'opificio venne eleminata la compartimentazione degli spazi di lavoro e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti del giudice penale in merito alla presenza nell'opificio di prodotti chimici cancerogeni (“cromo 6”, “dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come “organo bersaglio” i polmoni e la vescica. Ha escluso, pertanto, che all'esposizione a quei prodotti chimici possa attribuirsi la neoplasia che l'appellante ha sviluppato nel 2009 a carico del “colon” e dalla quale, a distanza di così tanti anni, è da considerarsi guarito.
9.3. Le sue valutazioni trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha svolto anche in replica alle critiche dell'appellante, rimarcando che: a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse
Pag. 9 di 18 dotate di potere cancerogeno fossero presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b) le utili indicazioni fornite dallo studio epidemiologico eseguito nell'ambito della perizia disposta dal tribunale collegiale di
Paola, allo scopo di verificare se si sia registrato tra i lavoratori dell'opificio un apprezzabile aumento di casi di neoplasie correlabili agli agenti cancerogeni impiegati nelle lavorazioni, non ineriscono alla neoplasia contratta dall'appellante, ma ai tumori polmonari e vescicali che sono i soli di cui si possa ipotizzare l'associazione causale con quel tipo di lavorazioni;
c) l'unica pubblicazione scientifica, valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti dell' , fornisce dati, relativi al CP_1
“tumore del colon”, che, secondo gli stessi autori della pubblicazione, non offrono sostegno all'ipotesi di un'associazione causale con l'industria tessile;
d) le ulteriori osservazioni critiche sono inconferenti perché relative, da un canto, a dati della “industria tessile dell'amianto” che nella specie non viene in rilievo, e, d'altro canto, alla correlazione tra l'esposizione a determinate sostanze e il tumore al polmone che, come si
è rimarcato, è estraneo al caso di specie.
9.4. D'altronde, alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'ulteriore incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti (“ e ) a concludere – sulla base della Per_2 Tes_4 Per_3 medesima “monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del Collegio (e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali”) – che:
a) non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità”
l'origine professionale delle neoplasie teoricamente correlabili con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale;
b) tra queste ultime, comunque, non rientra il “carcinoma del colon” (v. pag. 168) che
è l'unica patologia oncologica di cui ha sofferto l'appellante.
9.5. In senso contrario alle conclusioni dell'ausiliare non conducono le censure che l'appellante ha formulato nelle memorie autorizzate e che ha ribadito con le note di trattazione scritta. Ciò in quanto esse constano:
Pag. 10 di 18 1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la “condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti. Laddove invece, come si è già detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il “cromo
VI”. Laddove invece il consulente ha dato per acclarata la presenza di quella sostanza che ha però posto in relazione causale con patologie diverse da quella contratta dall'appellante, cosa che, parimenti, ha fatto con riferimento al “tricloroetilene”;
3) dell'immotivato e ripetuto riferimento a “tumori polmonari e vescicali” che nella specie, però, non vengono in rilievo;
4) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte. Laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze ed i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali;
5) dell'incongruente richiamo alla sentenza n. 536 del 26.5.2025 della seconda sezione civile di questa Corte che, pur rigettando la relativa domanda risarcitoria, ha affermato, sulla base della perizia espletata in sede dibattimentale dal tribunale penale di Paola,
l'esistenza di un rapporto di causalità tra la “esposizione alle poveri di sostanze cancerogene in ambiente lavorativo” e i tumori “polmonari e … vescicali” contratti dai lavoratori occupati in quello stesso ambiente. Il richiamo si rivela incongruente proprio perché, nel caso in esame, non viene in rilievo alcuna patologia polmonare o vescicale.
9.6. Anche al netto questi profili, caratterizzati da inesattezza o non pertinenza, i rilievi mossi all'operato del consulente non sono idonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica e, rivelandosi frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento valutativo seguito dal
Pag. 11 di 18 consulente, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle1.
10. In secondo luogo, la domanda risarcitoria che il tribunale ha rigettato non può comunque essere accolta perché dei danni che l'appellante lamenta di aver subito non vi
è prova e, ancor prima, neppure la necessaria, specifica allegazione.
10.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, lungo 73 pagine, il ricorrente ha dedicato ai danni da risarcire il paragrafo 10 (intitolato “i danni”) che consta di queste poche righe:
“Tale danno deve essere calcolato considerando il periodo di inabilità temporanea parziale e totale nonché il periodo di invalidità permanente derivante dalla malattia professionale contratta dal sig. ; invalidità permanente che viene Parte_1 quantificata ai fini del risarcimento in complessivi € 350.000 o nella maggiore o minore somma che il Giudice determinerà con CTU”. Ad esse fa seguito la richiesta di
“risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante – ossia per il pregiudizio patrimoniale che (il ricorrente) ha risentito e risentirà per non poter più contare sull'apporto economico derivante dal proprio lavoro – nonché (di) rimborso delle spese mediche affrontate per curare la patologia contratta”.
10.2. Nelle conclusioni del ricorso, dopo aver precisato che il postulato risarcimento ha ad oggetto il “danno biologico” che, “in caso di caso di condanna dell' ”, è da CP_1 intendersi rivendicato nella misura “differenziale non corrisposta dall' ”, il CP_9 ricorrente ha chiesto il pagamento anche di un'ulteriore somma, da determinarsi “previa nomina di apposita CTU”, “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico sofferto … e di rimborso delle spese mediche”.
10.3. È dunque manifesta la carenza di allegazioni: 1) tanto del danno
“patrimoniale” che immotivatamente è fatto coincidere con la perdita dell'“apporto economico derivante dal proprio lavoro”, senza però considerare che la patologia si è manifestata quando l'appellante aveva 68 anni e, per sua stessa ammissione, aveva smesso di lavorare già da 11 anni;
2) tanto delle “spese mediche”, meramente evocate
Pag. 12 di 18 nelle sole conclusioni del ricorso, che non hanno quindi riscontro alcuno già sul piano assertivo.
10.4. Insufficiente, poi, è l'allegazione del danno biologico che il ricorrente si limita a porre in relazione causale con la “malattia professionale contratta” e con i periodi di inabilità (totale e parziale) di cui, però, non offre descrizione, né prova. A ben vedere, nella prospettiva del ricorrente la lesione dell'integrità fisica provocatagli dalla neoplasia contratta, e dunque il danno biologico patito, è sufficiente per rivendicare il risarcimento del danno alla salute che integra l'unica voce di danno non patrimoniale di cui fa espressa menzione. Ma è una prospettiva non condivisibile.
10.5. Il danno biologico consiste, invero, nelle ripercussioni negative della lesione all'integrità psicofisica, non già in quella stessa lesione. Non è un pregiudizio in re ipsa, ma, per l'appunto, si identifica nelle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione.
In questo senso sono le indicazioni della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale2 sia della Corte di Cassazione, secondo cui la lesione fisica o psichica è soltanto il substrato del danno biologico, ma non si identifica con esso3. Il danno biologico, infatti, consiste nelle rinunce cui la lesione ha costretto il danneggiato, ossia nel peggioramento della sua qualità della vita e, dunque, nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto4.
Sicché il risarcimento del danno potrà esserci solo se vi è stata la perdita di utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che devono essere compensate con utilità economiche equivalenti5.
Pag. 13 di 18 10.6. Sennonché, nel caso di specie, il ricorso è del tutto carente di allegazioni in merito all'incidenza negativa della patologia sofferta dal ricorrente sull'esplicazione delle sue attitudini nella sfera personale e in quella relazionale. Manca finanche l'indicazione dei trattamenti terapeutici praticati, dei ricoveri ospedalieri subiti, della forzosa rinuncia, anche solo parziale o temporanea, allo svolgimento di attività abituali. E ciò si apprezza sia con riferimento alla condizione di inabilità temporanea, meramente dedotta, sia, ancor più, con riferimento ai postumi permanenti, ossia ai pregiudizi e alle disfunzioni patite e ancora persistenti, di cui difetta (così nel ricorso, come nella consulenza tecnica di parte) qualsivoglia descrizione.
10.7. A tale riguardo è rilevante osservare come nessuna censura l'appellante ha mosso ai risultati delle verifiche che hanno indotto il consulente tecnico d'ufficio ad affermare che la patologia tumorale che lo ha afflitto è, a così tanta distanza di tempo, da considerarsi guarita. E se in un soggetto che ha raggiunto gli 84 anni d'età quella patologia non ha, dunque, alcuna incidenza apprezzabile, la ribadita mancanza di allegazioni in merito impedisce di verificare in che termini e in quale misura (rilevante a fini risarcitori)
l'abbia avuta in passato.
10.8. Il riscontrato deficit assertivo, che è relativo a fatti principali posti a fondamento della domanda, non si presta ad essere colmato dall'operato del consulente tecnico d'ufficio, al quale è precluso l'accertamento dei fatti principali inerenti all'oggetto della lite che la parte, pur avendone l'onere, non abbia allegato6.
10.9. Né quel deficit può pretendersi colmato dalla documentazione prodotta: vuoi perché i documenti sono un mezzo di prova di fatti che devono essere stati ancor prima con esito letale "non può considerarsi semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio". Detto in altre parole questo sta a sottolineare la natura particolare del danno biologico, per il quale non vale la regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti”. 6 Cass. 3086/2022: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda…”.
Pag. 14 di 18 ritualmente allegati7 e non possono quindi diventare, essi stessi, fonte di allegazione8, specialmente quando del loro contenuto negli atti di causa non si sia fatta esplicita menzione9; vuoi perché anche l'indirizzo giurisprudenziale favorevole ad attribuire ai documenti una funzione integrativa degli atti costitutivi esige che tali atti richiamino i documenti a quell'esplicito scopo10: ciò che nella specie manca.
11. Da ciò discende la conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie dell'odierno appellante, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la società ha riproposto come motivo di Controparte_4 appello incidentale, condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata11.
12. Giova comunque segnalare la manifesta fondatezza dell'eccezione poiché: 7 Cfr. in mot. Cass. 2832/2016: “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass. n. 13825/2008)”. 8 Il potere delle parti di delimitare i fatti sui quali il giudice può fondare la sua decisione costituisce un
"riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti" (così Cass. SU 761/2002, secondo cui: "la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite"). In tal senso cfr. Cass. 4392/2000: "il giudice deve ignorare quanto l1e parti non hanno allegato …". Neanche i poteri istruttori officiosi del giudice consentono di superare il
"limite della necessaria allegazione dei fatti ad opera della parte" (Cass. SU 11353/2004). Ciò a conferma di quella che in dottrina viene definita: "la signoria delle parti sull'allegazione dei fatti". 9 Cfr. Cass. 21032/2008, secondo cui, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati al ricorso, ma è necessario che nel ricorso sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori. Vds. anche Cass. 2461/2019: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”. Conf. Cass. 8377/2009 e Cass. 20287/2005. 10 Cass. 11599/2009: “Nel rito del lavoro, allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, che, in ispecie se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale …”. Conf. in mot. Cass. 17122/2013. 11 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”.
Pag. 15 di 18 1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente12. E ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato (stando alle allegazioni attoree) nel 1998, ben prima che, nel 2005, la società “ ” cedesse all'attuale CP_2 il “complesso aziendale del settore abbigliamento”; Controparte_4
2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla Controparte_4 la quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla “ ”; CP_2
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della “ ” CP_2 gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla summenzionata Controparte_4 documentazione, non sono state contestate dal ricorrente né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello, né nelle successive note autorizzate.
13. Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione13), avuto riguardo agli immotivati importi che l'appellante ha
Pag. 16 di 18 rivendicato a titolo risarcitorio (€ 350.000 a titolo di danno biologico oltre all'importo da determinarsi equitativamente a titolo di danno patrimoniale), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza dell'entità dei danni di cui egli invoca il risarcimento.
14. Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla CP_1 soccombenza, poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
15. Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separata ordinanza, si pongono, in solido, a carico di tutte le parti14.
16. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 21.5.2021, e sull'appello incidentale Parte_1 condizionato proposto da con memoria depositata l'11.2.2022, Controparte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 69/2021, pubblicata in data 25/02/2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente,
l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00.
Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro
5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022. 14 Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti
…”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”.
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2. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 28/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 2 Corte Cost. n. 372/1994: “ai fini del risarcimento è sempre necessaria la prova … che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1123 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato”. 3 Cfr. in mot. Cass. 13292/1991. Così in dottrina: “la quidditas del danno biologico non va dunque individuata nell'esistenza d'una lesione dell'integrità psicofisica. Questa ne rappresenta il presupposto necessario, ma l'essenza del danno risiede nel “valore umano”, ovvero nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto sulla vita del danneggiato”. 4 Cass. 7730/2004: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative - di carattere patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica - della lesione della integrità psicofisica del soggetto leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto”. 5 Cfr. in mot. Cass. 4991/1996: “già la Corte costituzionale (sent. n. 372 del 1994, cit.) ha avvertito il pericolo di confondere la lesione che determina il cosiddetto danno biologico con il risarcimento ed ha ritenuto necessaria la prova ulteriore dell'entita del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ. Infatti, la lesione dell'integrità fisica 12 Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”. 13 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa