Versione
1 febbraio 1994
1 febbraio 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli eggetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli eggetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/12/2003, n. 19126Provvedimento: […] che il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Considerato: che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 della legge n. 71 del 1994, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e dell'art. 12 prel, sostenendo che erra il Tribunale nella parte in cui sostiene corretto l'inserimento dell'indennità integrativa speciale prevista dal legislatore nella misura del 60%, nella base "contributiva" e non nella "base di calcolo" del trattamento di fine lavoro;Leggi di più...
- base di calcolo·
- principio di ragionevolezza·
- indennità di buonuscita·
- art. 1 legge n. 71/1994·
- indennità integrativa speciale·
- base contributiva·
- giurisprudenza consolidata·
- art. 38 d.P.R. n. 1032/1973·
- legittimità costituzionale