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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 27 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 4945/2024 R.G. e al n. 84/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in via del Fante n. 68, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Pipitò e Fortunato Famà giusto mandato in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello,
Carmela Puglisi e Michele Cordopatri del ruolo professionale, giusta procura allegata in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: condizione di disabilità gravissima (art. 3 D.M. 26.9.2016)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.9.2024 , Parte_1
premettendo di essere già titolare di indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti con decorrenza dall'1.1.2019 e di indennità di accompagnamento per invalidità civile con decorrenza dall'11.12.2009, esponeva di aver presentato, in data 7.3.2023, istanza di accesso al
1 beneficio economico per disabilità gravissima ex art. 3 D.M. 26.9.2016; visitata, in data
27.9.2023, non erano state ritenute sussistenti le condizioni sanitarie di cui dell'art. 3 D.M.
26.9.2016 e, pertanto, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c., presentato in data 6.1.2024 e incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 84/2024, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento dello stato di condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M.
26.9.2016 ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data
26.8.2024, dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u., eccependo l'errata applicazione della normativa, come espressamente prevista alla lettera f) del D.M. 26.9.2016.
Rilevava di essere affetta da ipoacusia neurosensoriale di entità grave sul lato destro e profonda su quello sinistro, nonché da una dissociazione verbo-tonale vocale, come attestato dagli esami clinici eseguiti presso la struttura pubblica dell'Azienda Ospedaliera Papardo. Contestava altresì la mancata applicazione della scala di valutazione prevista per l'ipotesi di cui alla lettera e) del
D.M. 26.9.2016. Rilevava di essersi sottoposta ad ulteriori esami medici, i cui esiti attestavano la sussistenza della gravità delle patologie pregresse. Chiedeva, pertanto, di dichiararsi e accertarsi che ella ricorrente era soggetto portatore di condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.9.2026 e, per l'effetto, condannare parte resistente alla liquidazione ed al pagamento in suo favore delle provvidenze spettanti nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
depositata in data 28.11.2024, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario;
in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario all'esito di eventuale integrazione o rinnovo di c.t.u., chiedeva di ordinare alla parte ricorrente la sottoscrizione del Patto di Cura e/o PAI con l'UVM territorialmente competente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii. che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali. Instava per le spese di lite.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
2 Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato che la ricorrente è affetta da “Grave osteoartrosi polidistrettuale con particolare elezione alla colonna vertebrale ed alle ginocchia in soggetto incapace di deambulare autonomamente. Cecità in ambedue gli occhi. Ipoacusia medio-grave bilaterale da interessamento strumentalmente accertato delle vie acustiche centrali” ed ha quindi accertato che tali patologie la rendono portatrice di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M. 26.9.2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2025.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che possiede il requisito sanitario utile al conseguimento del Parte_1
beneficio economico per disabilità gravissima ex art. 3 del DM 26.09.2016 a decorrere dall'1 gennaio 2025.
6.- Va, poi, rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
3 La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento delle provvidenze spettanti. CP_2
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, anche avuto riguardo anche alla decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_2
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 6.1.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.9.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1
requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio economico per disabilità gravissima ex art. 3 del DM 26/09/2016 a decorrere dall'1 gennaio 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_2
liquidata con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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