Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 09/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2025, proposto da
RI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;
nei confronti
CA GE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto assessoriale n. 14/GAB in data 12 febbraio 2025, con cui è stata nominata, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, la commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, nella parte in cui il controinteressato GE CA è stato nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria”.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale n. 14/GAB in data 12 febbraio 2025, con cui è stata nominata, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, la commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, nella parte in cui il controinteressato GE CA è stato nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria”.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) con decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024, con cui è stata avviata la procedura per la costituzione delle nuove commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio venatorio, sono state specificate le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed i relativi criteri di selezione; b) per la materia “legislazione venatoria” era richiesta la laurea in giurisprudenza o in discipline equipollenti, ovvero, in subordine, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria; c) era anche contemplata la priorità per i candidati non nominati nelle precedenti commissioni di cui ai decreto assessoriale n. 21/GAB del 16 marzo 2018 e n. 44 del 9 agosto 2021; d) il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, indicando il possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; e) con l’impugnato decreto il controinteressato è stato nominato quale componente effettivo e l’odierno ricorrente come membro supplente; e) va denunciata la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 29 della legge regionale n. 33/1997, tenuto conto che l’atto difetta di congrua motivazione circa i criteri adottati nella selezione e nella valutazione dei candidati; f) risulta illegittima la decisione di provvedere alla nomina in base ad un criterio fiduciario, come espressamente affermato dall’Amministrazione; g) il controinteressato non possedeva i requisiti richiesti per la nomina (laurea in giurisprudenza o qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria) e aveva già precedentemente ricoperto analogo incarico per nove anni consecutivi.
Con ordinanza n. 1482 in data 9 maggio 2025 il Collegio ha osservato e disposto quanto segue:
Il ricorso è stato notificato al controinteressato GE CA in Contrada Fortugno, ma il destinatario della notifica è risultato sconosciuto all’indirizzo.
Risulta dagli allegati 009 e 010 al ricorso introduttivo (secondo la numerazione del sistema NSIGA) che il controinteressato risiede in Via Fratelli Criscione 23 ed è dipendente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
Deve, quindi, disporsi la rinnovazione della notifica all’indirizzo sopra indicato (Via Fratelli Criscione 23), ovvero presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da effettuarsi nel termine di giorni sette dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
La documentazione relativa all’intervenuta rinnovazione della notifica dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni cinque.
Ciò premesso, si rileva che per la materia “legislazione venatoria”, come previsto dall’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024, era necessaria la laurea in giurisprudenza o la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria.
Ai fini della decisione il Collegio deve richiedere all’Amministrazione intimata documentati chiarimenti in ordine al titolo effettivamente posseduto dal controinteressato e ai concreti criteri che hanno determinato la nomina del controinteressato quale membro effettivo e dell’odierno ricorrente quale membro supplente.
I documentati chiarimenti che sono stati indicati dovranno essere depositati nel termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
La decisione della causa è rinviata alla camera di consiglio in data 5 giugno 2025.
L’Amministrazione ha adempiuto l’incombente istruttorio, rappresentando, in particolare, quanto segue con apposita relazione del Servizio 3 “Gestione Faunistica del Territorio”: a) relativamente alla procedura di selezione di cui si tratta i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio sono indicati nell’allegato B del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024; b) la loro applicazione concreta è stata operata dall’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea; c) deve evidenziarsi, peraltro, quanto riportato al quattordicesimo capoverso del citato decreto assessoriale: “Tenuto conto che la scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici, riveste carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu personae ”.
L’Amministrazione ha anche depositato il curriculum vitae presentato dal controinteressato.
Il ricorrente ha documentato l’intervenuta rinnovazione della notifica al soggetto controinteressato.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il Collegio deve richiamare le affermazioni contenute nella recente sentenza in forma abbreviata n. 1702 in data 26 maggio 2025, che sono trascritte nel seguito in corsivo:
Come risulta, invero, dall’impugnato decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025 e come è stato evidenziato nella menzionata relazione…, l’Amministrazione ha ritenuto che la scelta dei candidati, “ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici”, rivestisse “carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto intuitu personae”.
L’allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 stabiliva, invero, che per la materia “legislazione venatoria” era richiesta la laurea in giurisprudenza o in discipline equipollenti o, in subordine, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria.
Non solo, quindi, erano richiesti gli specifici titoli che sono stati indicati per l’accesso alla selezione con riferimento alla materia di cui si tratta, ma la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o di guardia venatoria era contemplata “in subordine” rispetto al possesso della laurea in giurisprudenza (qualsiasi significato si intenda concretamente assegnare all’espressione “in subordine”).
L’Amministrazione ha, però, affermato e ribadito che, fermi i requisiti di accesso, la nomina è stata effettuata secondo un criterio fiduciario.
Tale affermazione, però, contrasta con il menzionato allegato B e, altresì, con quanto espressamente sancito dal decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024: “ravvisata la necessità di stabilire idonei criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendano più semplice e lineare la fase di istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa”.
Da ciò consegue che - come peraltro già rilevato in analoghe circostanze dal Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, I, 21 aprile 2022, n. 1157 e 1138; 10 luglio 2015, n. 1901; 30 luglio 2015, n. 2093) - il provvedimento di nomina avrebbe dovuto contenere una pur sommaria motivazione in merito alla valutazione comparativa dei requisiti posseduti dai candidati.
Occorre altresì rilevare che il citato allegato B stabiliva che “a parità di condizioni” sarebbe stata “data priorità ai dell’Amministrazione regionale o statale in servizio o quiescenza”.
L’art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB in data 9 novembre 2024 prevedeva, poi, che avrebbe potuto “essere data priorità a coloro i quali non” fossero “stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite ai sensi del decreto assessoriale n. 21/GAB del 16 marzo 2018 e del decreto assessoriale n. 44/GAB del 9 agosto 2021.
Va, poi, aggiunto che l’affermazione secondo cui la scelta avrebbe natura fiduciaria appare anche in contrasto con il disposto di cui all’art. 29 della legge regionale n. 33/1997, secondo cui la commissione deve essere composta da “esperti” nelle materie ivi indicate (con rinvio, pertanto, ad un giudizio di valore e non ad una valutazione esclusivamente fondata sull’intuitus personae).
In buona sostanza, fermi i requisiti per accedere alla procedura, la normativa primaria e la specifica disciplina della selezione in esame non consentivano una decisione semplicemente fondata sul cosiddetto intuitus personae, ma imponevano l’osservanza dei vincoli sopra indicati e, conseguentemente, l’adozione di una motivazione che desse conto, pur succintamente, delle ragioni poste a fondamento della scelta adottata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto quanto all’impugnazione del decreto dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025… nella parte in cui viene contemplata la nomina quale membro effettivo del soggetto controinteressato.
Per le medesime ragioni va accolto il presente ricorso.
Deve aggiungersi che nello stesso senso si è recentemente espresso il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, con sentenza in forma abbreviata n. 1086 in data 19 maggio 2025.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita, mentre restano salvi e riservati gli ulteriori poteri dell’Amministrazione, la quale provvederà, comunque, secondo quanto indicato con la presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie secondo quanto indicato in motivazione e annulla nella parte di interesse il decreto assessoriale n. 14/GAB in data 12 febbraio 2025, con cui è stata nominata, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Ragusa, la commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, nella parte in cui il controinteressato GE CA è stato nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria”; 2) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO