Versione
6 febbraio 1994
6 febbraio 1994
Art. 1. 1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:
a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';
b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' di quiescenza".
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';
b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il D. Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' di quiescenza".
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
Commentari • 2
- 1. Trattamento di Fine RapportoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021 · 0.9308511
Questa voce è stata curata da Simone Perego Scheda sintetica Il Trattamento di fine rapporto (TFR), che dal 1° giugno 1982 ha sostituito l'indennità di anzianità, è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente. Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l'hanno determinata), fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare. La legge …
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- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 10776Provvedimento: […] Viene, dunque, reciso il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella, tanto è vero che la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 DPR 1032/1973.Leggi di più...
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