Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 348 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tommaso Donvito, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Emanuele Giuseppe Leo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 21/03/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Copertino (LE) il 3/12/1990;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 10/04/1992 e , il Per_1 Per_2
4/10/1993, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Copertino (LE), il 3/12/1990
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 125, parte II, serie A, anno 1990), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati;
b) la Sig.ra rinuncia sin d'ora al proprio mantenimento Parte_1 personale nei confronti del Sig. ; Controparte_1
2 c) il sig. rinuncia sin d'ora al proprio mantenimento Controparte_1 personale nei confronti della Sig.ra Parte_1
d) nulla per quanto riguarda i figli già ampiamente maggiorenni e del tutto indipendenti economicamente;
e) dette condizioni di separazione permarranno stabilmente tra i coniugi;
f) le parti rilasciano il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
g) entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere un reciproco comportamento corretto, dignitoso e civile e a comunicare eventuali intervenute variazioni di domicilio o residenza;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 09/05/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3