Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 22174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22174 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31531/06) proposto da:
ON AL (C.F.: [...]), ON IA (C.F.:
[...]), NI LA (C.F.: [...]) e ON RI (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti BONOTTO Marcello e Loredana Brizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Sistina, n. 127;
- ricorrenti -
contro
IN RE (C.F. [...]) e IN AR (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del controricorso dagli Avv.ti MENGHINI AR e Franco Bozzini ed elettivamente domiciliati (come da successiva comunicazione acquisita agli atti) presso lo studio del primo, in Roma, Via Vittorio Colonna, n. 32;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1431/2005, depositata il 27 settembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
uditi gli Avv.ti Marcello Bonotto, per i ricorrenti, e AR Menghini, per i controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 587 del 2002 il Tribunale di Verbania accoglieva la domanda di reintegrazione nel possesso di una porzione di balcone e di un terrazzo dell'immobile sito in Nocco di Gignese proposta dai sigg. IN RE e IN AR nei confronti di GI AL, GI IA, GI RI e CE LA, ordinando a questi ultimi la rimozione del cancelletto apposto come divisorio del balcone, con ripristino dei fili per stendere,e la rimozione della recinzione realizzata sul terrazzo. Sull'appello formulato dai convenuti soccombenti e nella resistenza di entrambi gli appellati, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1431 del 2005 (depositata il 27 settembre 2005), rigettava integralmente il gravame e confermava la sentenza impugnata, con conseguente condanna degli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata decisione la Corte piemontese, con riferimento alle doglianze attinenti alle valutazioni probatorie compiute in primo grado, rilevava che dalle deposizioni testimoniali più attendibili si evincevano i presupposti della dedotta condotta spoliativa, i quali erano riscontrati, ancorché "ad colorandam", anche dal contenuto dei titoli di acquisto di entrambe le parti in cui il cortile veniva individuato come comune oltre che dallo stesso contenuto del titolo di acquisto degli appellanti nel quale veniva indicata come comune anche la scala esterna che portava al primo piano, della quale il balcone in questione costituiva il punto di arrivo a solo servizio delle proprietà dei IN e dei GI - CE. La Corte torinese ravvisava anche la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio, desumibile dall'intervenuta privazione del potere di fatto sulle porzioni immobiliari separate a danno degli appellati, restando irrilevanti sia la circostanza che la condotta non fosse stata realizzata in modo occulto (essendo stata, comunque, compiuta a mezzo di atti arbitrari e, perciò, con modalità violente) sia quella relativa all'eventuale convinzione degli appellanti di agire facendo valere un loro presunto legittimo diritto.
Avverso la menzionata sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione GI AL, GI IA, GI RI e CE LA, riferito a tre motivi, nei riguardi del quale si sono costituiti con controricorso entrambi gli intimati IN RE e IN AR. Il difensore dei controricorrenti ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove e la carenza di istruttoria, rappresentando che la sentenza impugnata si era limitata a riprodurre la sentenza di primo grado, senza esaminare tutte le testimonianze ed i luoghi. In particolare, con la proposta doglianza, i ricorrenti hanno inteso prospettare che la Corte territoriale non avesse preso in assoluta considerazione le vicende relative alla proprietà del bene dedotto in controversia, ne' si era curata di approfondire le istanze di ogni parte, facendo luogo ad una puntuale attività istruttoria, senza valutare attentamente i luoghi e, soprattutto, lo spazio per il quale i IN avevano proposto il ricorso possessorio, che, invece, rappresentava un luogo utilizzato esclusivamente ad essi ricorrenti.
1.1. Rileva il collegio che il motivo - con il quale, peraltro, non risulta specificamente dedotto anche un vizio di motivazione - è del tutto privo di pregio.
La doglianza è, invero, orientata a confutare le valutazioni di merito compiute dalla Corte torinese in ordine alla risultanze probatorie scaturite dalla complessiva istruzione esperita in primo grado e, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte distrettuale ha esercitato prudentemente e logicamente il potere di apprezzamento probatorio (in relazione al disposto dell'art. 116 c.p.c.), offrendo una compiuta analisi del percorso argomentativo riguardante la valorizzazione degli elementi istruttori ritenuti più convincenti ed idonei all'accertamento dei fatti. A tal proposito il giudice di secondo grado ha sufficientemente ricostruito la condizione del luoghi (anche in virtù delle parziali non contestazioni delle parti in causa) e valutato le testimonianze più attendibili (v. pagg.
7-9 della motivazione della sentenza impugnata), dalle quali era, in particolare, emerso che i IN avevano sempre utilizzato balcone e terrazzo, in tutta la loro estensione, per stendere i panni o poggiare sedie senza chiedere il permesso ad alcuno, provvedendo anche alla partecipazione per le spese necessarie alla manutenzione di tali spazi, sottolineando come tali interventi si sarebbero dovuti considerare incompatibili con un utilizzo (e, perciò, con un possesso giuridicamente apprezzabile e tutelabile) da parte degli stessi soltanto tollerato ad opera degli assunti proprietari esclusivi. Del resto, la Corte territoriale ha evidenziato come gli esiti delle testimonianze considerate maggiormente affidabili e conferenti erano risultati compatibili anche con l'esame del contenuto dei titoli petitori, ancorché valutati solo "ad colorandam possessionem", senza trascurare la circostanza della sostanziale inattendibilità della versione offerta dai testi indicati dagli odierni ricorrenti (v. pag. 9 della motivazione).
Oltretutto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 958 del 1996; Cass. n. 14972 del 2006 e Cass.n. 6288 del 2011), la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (come, in effetti, verificatosi nella fattispecie). In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento.
Inoltre è risaputo che, da un punto di vista generale, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato l'errata valutazione delle norme disciplinanti il possesso ex art. 1140 c.c., e segg., dal momento che, nella specie, non si sarebbe dovuta ritenere propriamente configurabile una situazione di possesso in capo ai IN, i quali, invero, avevano utilizzato solo sporadicamente e per concessione altrui il bene dedotto in controversia, ragion per cui si sarebbe dovuto far rientrare la condotta degli appellati nell'ambito degli atti di tolleranza. Viene contestata, inoltre, la ritenuta ricorrenza dell'"animus spoliandi", alla stregua delle realizzate condotte da parte di essi ricorrenti.
2.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento. Sulla scorta di quanto riferito in ordine al primo motivo, si è già evidenziato che la Corte piemontese ha fornito un'adeguata motivazione sulle risultanze probatorie idonee a riscontrare il possesso dedotto come vantato dai IN e ha pure escluso, alla stregua degli elementi complessivamente acquisiti e compiutamente valorizzati sul piano logico e della loro compatibilita con lo stato dei luoghi e con le risultanze dei titoli di acquisto, come l'utilizzazione dei predetti spazi da parte degli stessi IN non potesse essere ricondotta ad una mera tolleranza da parte degli attuali ricorrenti. Oltretutto, in virtù della pacifica giurisprudenza di questa Corte, in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà. In dipendenza di tale presupposto, la Corte territoriale, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze emerse dall'istruzione probatoria del giudizio di prime cure (all'esito del quale la domanda possessoria dei IN era già stata accolta), ha congruamente escluso che fosse stato assolto il richiamato onere probatorio. Quanto alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento oggettivo del denunciato spoglio, la Corte territoriale (v. pag. 10 della motivazione della sentenza impugnata) ha esaustivamente esaminato i due aspetti e ha adeguatamente e logicamente concluso per la loro ricorrenza, in tal senso conformandosi ai principi in materia enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il giudice di secondo grado, una volta accertato che gli appellanti avevano posto il cancelletto a delimitazione di una porzione del balcone (togliendo i fili per stendere) ed avevano recintato la porzione del terrazzo di fronte all'ingresso della loro abitazione ubicata al piano terra, ha correttamente ritenuto che fosse stata realizzata una concreta attività di spoglio del possesso precedentemente esercitato dai IN, che si era consumato mediante l'esecuzione di atti arbitrari idonei a privare illegittimamente i medesimi IN della disponibilità delle parti immobiliari dedotte in controversia. Oltretutto è noto che ricorre spoglio violento anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore, specificandosi che tale presunzione sussiste sempre ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sè equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.
Anche con riferimento all'elemento soggettivo in tema di azione di reintegrazione nel possesso la Corte territoriale si è conformato all'esatto principio (cfr., ad es., Cass. n. 8486 del 2000 e Cass. n. 2957 del 2005) secondo cui "l'animus spoliandi" può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (prova, nella specie, sicuramente non offerta dagli attuali ricorrenti, i quali non avevano inteso nemmeno riconoscere il possesso dei IN).
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la carenza di motivazione riconducibile alla mancata valutazione del diritto di proprietà e del possesso acquisito da essi ricorrenti nonché - come leggesi testualmente nel ricorso - del comportamento dei IN ravvisabile nell'art. 833 c.c., costituente un evidente atto di emulazione.
3.1. Anche quest'ultimo motivo è privo di qualsiasi fondamento perché, con esso, i ricorrenti tendono a risollecitare una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, inammissibile nella presente sede di legittimità a fronte di una motivazione della Corte territoriale assolutamente adeguata, che, perciò, si ritiene immune da vizi logici e giuridici. Del resto, sulla scorta delle emergenze già evidenziate con riguardo ai primi due motivi, la Corte di secondo grado ha dato conto di aver congruamente valutato i titoli di acquisto afferenti alla sfera petitoria soltanto "ad colorandam possessionem" (cfr., ad es., Cass. n. 2262 del 1998 e Cass. n. 2762 del 2005) e ha ritenuto univocamente provati sia l'elemento oggettivo che quello oggettivo dello spoglio, così riconoscendo (come il giudice di primo grado) la piena fondatezza dell'azione di reintegrazione formulata dai IN, escludendo implicitamente che la loro condotta fosse stata indirizzata al compimento di atti emulativi (deduzione, quest'ultima, da ritenersi anche inammissibile, perché afferente ad un aspetto nuovo siccome non specificamente dedotto nei due gradi di merito e, quindi, non esaminabile nella presente sede di legittimità).
4. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente fase in favore dei costituiti controricorrenti, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. anche, Cass., SU., n. 17405 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012