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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n.83/2025 R.G. promosso con reclamo ex art. 630 c.p.c. da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. SANTI CERTO che la rappresenta e difende per procura in atti, reclamante, contro
, CP_1
reclamata, ha reso la seguente
SENTENZA
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 7 gennaio Parte_1
2025 con la quale il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura n.
98/2024 R.G.Es., ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto,
l'estinzione della procedura esecutiva in ragione del tardivo deposito della documentazione indicata dall'art. 567, comma 2, c.p.c. “non essendo stata fatta istanza di proroga né essendo stato concesso altro termine ai sensi del terzo comma”.
La ha rappresentato: Pt_1
- di avere depositato nell'ambito della procedura esecutiva, in data
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile 12.12.2024, relazione ipocatastale a firma della dott.ssa Per_1
, Notaio in Catania, nonché attestazione di avvenuta
[...]
trascrizione del pignoramento;
- che in data 13.12.2024 il G.E aveva rilevato che la documentazione depositata fosse “incompleta, dal momento che non copre interamente il ventennio sino alla trascrizione (cfr. art. 567, comma 2, c.p.c.) dell'atto di pignoramento”, di talché aveva invitato “la creditrice a completare la documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.”;
- che, invero, l'incompletezza della documentazione ipocatastale rilevata non copriva (prima della definitiva integrazione) solo un giorno del ventennio in quanto, benché la trascrizione del pignoramento riportasse la data dell'11.12.2024, la relazione ipocatastale recava la data del 10.12.2024;
- che il G.E., senza dare applicazione all'art. 567, comma III, c.p.c., fissando un nuovo termine per il deposito della documentazione, aveva ritenuto di attribuire al termine originario “natura perentoria in quanto previsto a pena di inefficacia del pignoramento” e ciò in virtù di una erronea applicazione dell'art. 152, comma II, c.p.c. nonché del medesimo art. 567, comma III, c.p.c., che non commina tale rimedio;
- che, invero, l'art. 567 c.p.c. non prevede alcun termine perentorio, ma commina la inefficacia del pignoramento solo nel caso di assoluta mancanza di deposito ab origine, o nel termine prorogato per giusti motivi, ovvero nel caso in cui non sia stata fatta integrazione su invito del G.E. nel “nuovo” termine all'uopo concesso;
- che il G.E. aveva ritenuto prevalente il dato formale, ancorato ad una
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile non corretta valutazione di perentorietà del termine di cui al II comma dell'art. 567 c.p.c. e ad una erronea interpretazione del dato
(eppure evidente) di cui al III comma del medesimo art. 567 c.p.c.;
- che la decisione assunta era, peraltro, in contrasto con la decisione del
17.10.2023, n. 28846, emessa dalla 3^ Sezione Civile della Corte di
Cassazione, con la quale, in accoglimento del ricorso, era stata definitivamente rigettata la ivi posta domanda di “estinzione del processo in conseguenza del tardivo deposito da parte dei creditori procedenti della documentazione ipotecaria e catastale di cui all'articolo 567 c.p.c.”;
- che il G.E., rilevata l'incompletezza della documentazione depositata dal creditore procedente, avrebbe dovuto concedere il “nuovo” termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. per sanare l'irregolarità;
- che, comunque, essendo stata sanata la predetta irregolarità mediante il deposito della documentazione mancante, la procedura esecutiva avrebbe dovuto proseguire e non già essere dichiarata estinta.
, alla luce delle superiori premesse, ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “
1. Sia ritenuto che questa parte abbia tempestivamente depositato la documentazione prescritta dall'art. 567, comma
2, c.p.c.; 2. Sia ritenuto che, ai fini della decorrenza del ventennio di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c., fosse necessario disporre l'integrazione che coprisse il giorno 11.12.2024, allorquando è stato trascritto il pignoramento, con concessione del relativo nuovo termine, imposto dall'art. 567, comma 3, c.p.c.; 3. Sia nondimeno ritenuto che, nelle more, il deposito tempestivo incompleto sia stato completato, di talché, già dalla data del
30.12.2024, gli adempimenti occorrenti alla pronuncia sull'istanza di vendita siano definiti;
4. Sia, pertanto, ritenuto che la procedura esecutiva a quo, iscritta al n. 98/2024
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile R.G.Es.Imm., non possa essere dichiarata estinta;
5. Per l'effetto, sia revocata l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare reclamata, e sia disposta la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare a quo;
6. Siano adottati tutti gli occorrenti provvedimenti di giustizia”, oltre la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
All'udienza cartolare del 15 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano ritualmente le note scritte ed insistevano nelle rispettive posizioni processuali ed il Tribunale riservava la decisione.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia di CP_1
che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Il reclamo è fondato.
È documentato e comunque riconosciuto in atti dalla reclamante che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 98/2024 R.G.Es., entro il termine previsto dall'art. 497 c.p.c., è stata depositata una certificazione notarile non idonea a coprire interamente il ventennio sino alla trascrizione del pignoramento.
Ed infatti, la citata relazione notarile copriva il ventennio sino al 10 dicembre
2024 e non già sino all'11 dicembre 2024, data della trascrizione del pignoramento.
A fronte di siffatta incompletezza documentale, il Giudice dell'Esecuzione ha escluso la possibilità di concedere d'ufficio un ulteriore termine per integrare la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., ritenendo che il termine previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c. possa essere concesso solo per la produzione di documenti ulteriori e diversi da quelli contemplati
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile espressamente dal secondo comma.
Secondo il Giudice dell'Esecuzione, tale conclusione troverebbe conferma nella ratio legis di garantire la speditezza della procedura esecutiva;
inoltre nemmeno sarebbe possibile invocare l'art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto nella fattispecie verrebbe in rilievo un termine perentorio, in relazione al quale la parte interessata deve dimostrare la non imputabilità della decadenza collegata alla sua violazione.
Ed ancora il Giudice dell'Esecuzione sostiene che l'art. 567, comma 3, c.p.c. consente al creditore di chiedere la proroga del termine di cui al secondo comma solo “per giusti motivi”.
Il Giudice dell'Esecuzione ha quindi evidenziato che l'incompletezza della documentazione era stata prospettata già con il provvedimento del 13 dicembre 2024, quando ancora il termine per il deposito della certificazione notarile non era ancora spirato, consentendo così al creditore di integrare la documentazione nel termine residuo o di chiedere la proroga del termine ai sensi del terzo comma.
Non avendo il creditore depositato la certificazione notarile nel termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. e non avendo chiesto la proroga del termine ai sensi del terzo comma, il Giudice ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione della procedura immobiliare n. 98/2024 R.E.
Così riassunti i termini della questione, la controversia riguarda la sussistenza o meno di un potere-dovere del giudice dell'esecuzione di assegnare al creditore il termine previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c. nel caso in cui nel termine previsto dal secondo comma della medesima disposizione sia stata depositata una relazione ipocatastale o una certificazione notarile incompleta.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Va innanzitutto osservato che l'art. 567, comma 2, c.p.c. prevede che “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Il comma 3 stabilisce poi che “il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata”.
Il Giudice dell'Esecuzione ritiene che i due commi richiamati consentano al giudice di concedere un ulteriore termine di quarantacinque giorni (comma 3)
“solo per la produzione di documenti ulteriori e diversi da quelli contemplati espressamente dal secondo comma” e richiama in via esemplificativa il caso di pignoramento di un bene che si scopra essere in comunione legale, o di un bene per cui non risultano trascrizioni nell'ultimo ventennio per essere stato acquistato dal debitore in epoca più remota.
Si tratta di considerazioni che il Collegio non condivide.
In primo luogo va osservato che il tenore letterale dell'art. 567, comma 3,
c.p.c- - ed in particolare l'utilizzo della locuzione “è assegnato” – non lascia margine di discrezionalità, imponendo piuttosto al giudice dell'esecuzione di assegnare il termine di quarantacinque giorni quando ritiene che la documentazione depositata debba essere completata.
Chiarito ciò, ritiene il Collegio che la lettera della legge non ammetta una
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sezione civile interpretazione che escluda la concessione del termine nel caso in cui la documentazione incompleta sia quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Ed invero già il tenore letterale del terzo comma esprime una formula estremamente ampia che ricomprende qualunque documento depositato dal creditore (“la documentazione da questi depositata”).
Del resto la questione della opportunità dell'assegnazione del termine ex art. 567, comma 3, c.p.c. allorquando – come nel caso di specie – venga depositata una certificazione notarile che non copra l'intero ventennio ha formato oggetto di disamina da parte della Corte d'Appello di Messina.
In particolare, nella motivazione della sentenza n. 1029 del 21 novembre 2024 la Corte d'Appello di Messina (cfr. pag. 12) ha espressamente statuito che “In merito poi alla possibilità per il Giudice di concedere una proroga, è bene precisare che il processo esecutivo è caratterizzato da decadenze e preclusioni per cui il creditore deve adempiere al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 557 e 567 C.P.C. nei termini previsti e solo in casi tassativi queste possono essere concesse. Così nei casi in cui: 1) la certificazione non “copra” l'intero ventennio;
2) nell'ambito del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento si registri un trasferimento mortis causa per cui sia mancata la trascrizione;
3) il bene pignorato sia in comunione legale tra i coniugi, onde si rendano necessari, data la qualificazione di tale comunione come “comunione senza quote”, degli accertamenti ipotecari anche nei confronti del coniuge non esecutato;
ossia, in cui le carenze documentali riguardino la ricostruzione della legittima provenienza del bene”.
Tale orientamento, del resto, si appalesa conforme alla decisione assunta dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28846 del 2023 con la quale è stato chiarito che in caso di deposito tempestivo di documentazione incompleta,
l'incompletezza potrà e dovrà essere rilevata anche di ufficio e anche dopo
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sezione civile l'eventuale erronea emissione di un'ordinanza di vendita non impugnata, ma, in tal caso, il giudice dell'esecuzione dovrà assegnare al creditore un termine perentorio per l'integrazione della documentazione: solo in caso di violazione di tale ulteriore termine dovrà dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
In tale arresto, riguardante proprio il tardivo deposito della documentazione ipotecaria e catastale di cui all'art. 567 c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel momento in cui il giudice dell'esecuzione rilevi l'eventuale incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., egli non deve affatto dichiarare l'estinzione del processo esecutivo, ma, al contrario, assegnare un termine perentorio per la sua integrazione (solo allo spirare del quale, in mancanza della predetta integrazione, si verificherà l'estinzione) […] Non potrà, quindi, né essere eventualmente dichiarata direttamente l'estinzione del processo per la violazione del termine di cui all'art. 567 c.p.c., né darsi corso alla vendita in conseguenza del mancato tempestio rilievo di tale violazione: il giudice dell'esecuzione dovrà, invece, assegnare un termine perentorio per l'integrazione e, laddove esso non sia rispettato, l'estinzione dovrà senz'altro essere dichiarata, nonostante il rilievo del vizio non sia stato tempestivo” (così Cass. 17 ottobre 2023, n. 28846).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che solo nel caso in cui il creditore ometta del tutto di depositare la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. non è ammessa la concessione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione, trattandosi di un vizio che non può essere sanato.
Nel caso in esame il creditore ha depositato in data 12 dicembre 2024, e dunque tempestivamente, una certificazione notarile incompleta in quanto non idonea a coprire per un solo giorno il ventennio fino alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
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sezione civile Successivamente il Giudice dell'esecuzione ha segnalato al creditore l'incompletezza della certificazione notarile e l'imminente scadenza del termine previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c. per il deposito della stessa, ma poi, una volta accertato che il creditore aveva depositato una nuova certificazione notarile (questa volta idonea a coprire l'intero ventennio) quando il termine previso dal secondo comma era ormai scaduto, non ha concesso il termine previsto dal comma 3 ed ha dichiarato con ordinanza dell'8 gennaio 2025 l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe piuttosto dovuto assegnare un ulteriore termine non superiore a quarantacinque giorni per consentire al creditore di integrare la documentazione prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Tale conclusione, oltre ad avere il conforto della giurisprudenza della Corte
d'Appello di Messina e della Corte di Cassazione, si giustifica anche alla luce del dato normativo.
Ad avviso del Collegio non può condividersi l'assunto del primo giudice in ordine alla perentorietà del termine previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Ed invero l'inefficacia del pignoramento non è ricollegata al mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale nel termine previsto dal comma 2 dell'art. 567 c.p.c., ma piuttosto alla mancata richiesta di proroga, al rigetto della relativa richiesta o al mancato rispetto del termine assegnato dal giudice ai sensi del comma 3.
Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 567 c.p.c. prevede, infatti, che “se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel
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sezione civile termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione”.
La disposizione assimila le conseguenze dell'omessa richiesta di proroga o della mancata concessione della proroga (certamente riguardanti la documentazione ipotecaria e catastale) e della omessa integrazione nel termine assegnato, così avvalorando una soluzione interpretativa che riconnette, anche per quanto concerne la documentazione prevista dal comma 2, l'inefficacia del pignoramento al mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'integrazione della documentazione incompleta.
In secondo luogo va osservato che una soluzione siffatta si armonizza con la regola generale prevista dall'art. 153 c.p.c., dal momento che – in caso di omesso deposito tout court della documentazione ipotecaria e catastale – il creditore dovrà certamente dimostrare la non imputabilità della decadenza
(decadenza che, in caso di totale omissione della documentazione, viene riconosciuta anche dalla Suprema Corte nel precedente sopra citato).
Nella diversa ipotesi in cui il creditore abbia invece depositato una documentazione ipotecaria e catastale incompleta, la legge attenua l'onere gravante sul creditore, il quale potrà chiedere la proroga dimostrando la sussistenza di giusti motivi.
Del resto in tale ipotesi viene in rilievo non un'inerzia del creditore, ma una carente allegazione che, se per un verso non consente di procedere alla vendita dell'immobile, per altro verso impone la concessione di un termine per consentire alla procedura esecutiva di giungere al suo naturale epilogo.
Ritiene il Collegio che un'interpretazione siffatta garantisce un equo
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sezione civile contemperamento tra la finalità acceleratoria che governa il processo di esecuzione (secondo quanto condivisibilmente affermato dal giudice dell'esecuzione) e l'esigenza di garantire la parimenti rilevante soddisfazione del diritto del creditore.
Ed invero la concessione di un ulteriore termine non superiore a quarantacinque giorni non pregiudica eccessivamente, in ragione del ristretto arco temporale, la finalità di garantire una rapida definizione della procedura esecutiva e, al contempo, consente di rimediare già nella fase iniziale della procedura a quelle lacune della documentazione che potrebbero pregiudicare la vendita forzata del bene.
Peraltro le finalità acceleratorie – che, secondo il Giudice dell'esecuzione, starebbero a presidio della natura perentoria del termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. – mal si conciliano con la tesi che ammette la possibilità per il
Giudice di concedere il termine di cui al comma 3 solo per integrare documenti diversi da quelli richiamati dal comma 2 (ad esempio “come nel caso di pignoramento di un bene che si scopra essere in comunione legale, o di un bene per cui non risultano trascrizioni nell'ultimo ventennio per essere stato acquistato dal debitore in epoca più remota, etc.”: cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2025).
È innegabile che anche in tali casi la concessione di un termine ulteriore è idoneo ad incidere sulla speditezza della procedura esecutiva, ma ciò nondimeno il giudice di prime cure ritiene che per tali fattispecie non vi sarebbero ragioni ostative alla concessione di un ulteriore termine per integrare la documentazione.
Va infine evidenziato che - come peraltro già affermato dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 796/2023 emessa in sede di
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile reclamo ex art. 630 c.p.c. nell'ambito di una fattispecie in cui il creditore aveva prodotto una documentazione ipotecaria e catastale afferente unicamente alla quota del diritto pignorato e non all'intero compendio pignorato - la Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla nuova formulazione dell'art. 567, comma 3, c.p.c., ha affermato che: “La norma, infatti, distingue
l'ipotesi di proroga concedibile per giusti motivi, dalla concessione di un termine per
l'integrazione documentale che non è subordinata a tale presupposto (…) b) la fissazione di un termine per integrare la documentazione ipocatastale secondo il "novellato" art. 567 cod. proc. civ. non è subordinato al preventivo vaglio dei giusti motivi da parte del G.E. (la norma prevede, infatti, che un termine è inoltre assegnato al creditore quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata); c) la concessione (non già di una proroga), bensì di un nuovo termine per l'integrazione della documentazione ipocatastale postula all'evidenza che si sia già "consumato" il termine per il deposito della documentazione ” (v. Cassazione civile sez. VI - 08/05/2014, n. 10009).
Attraverso il medesimo pronunciamento, peraltro, la Suprema Corte ha altresì specificato i caratteri del disposto di cui al comma 3 dell'art. 567 c.p.c. rispetto
Giudice dell'Esecuzione, precisando che il ricorrere delle relative condizioni – in specie la verifica d'ufficio dell'incompletezza della documentazione depositata – impone “l'esercizio del potere-dovere del G.E. previsto dal novellato art.
567 cod. proc. civ. di concedere termine per integrazione della documentazione” (così
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 796/2023).
Emerge dunque con chiarezza che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il giudice ha il dovere di concedere un nuovo termine anche nel caso in cui l'incompletezza riguardi la documentazione ipotecaria e catastale.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 (esclusa fase istruttoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 83/2025, così provvede: accoglie il reclamo proposto e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata;
condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del giudizio, liquidate in € 186,80 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Barcellona P.G., nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n.83/2025 R.G. promosso con reclamo ex art. 630 c.p.c. da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. SANTI CERTO che la rappresenta e difende per procura in atti, reclamante, contro
, CP_1
reclamata, ha reso la seguente
SENTENZA
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 7 gennaio Parte_1
2025 con la quale il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura n.
98/2024 R.G.Es., ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto,
l'estinzione della procedura esecutiva in ragione del tardivo deposito della documentazione indicata dall'art. 567, comma 2, c.p.c. “non essendo stata fatta istanza di proroga né essendo stato concesso altro termine ai sensi del terzo comma”.
La ha rappresentato: Pt_1
- di avere depositato nell'ambito della procedura esecutiva, in data
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile 12.12.2024, relazione ipocatastale a firma della dott.ssa Per_1
, Notaio in Catania, nonché attestazione di avvenuta
[...]
trascrizione del pignoramento;
- che in data 13.12.2024 il G.E aveva rilevato che la documentazione depositata fosse “incompleta, dal momento che non copre interamente il ventennio sino alla trascrizione (cfr. art. 567, comma 2, c.p.c.) dell'atto di pignoramento”, di talché aveva invitato “la creditrice a completare la documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.”;
- che, invero, l'incompletezza della documentazione ipocatastale rilevata non copriva (prima della definitiva integrazione) solo un giorno del ventennio in quanto, benché la trascrizione del pignoramento riportasse la data dell'11.12.2024, la relazione ipocatastale recava la data del 10.12.2024;
- che il G.E., senza dare applicazione all'art. 567, comma III, c.p.c., fissando un nuovo termine per il deposito della documentazione, aveva ritenuto di attribuire al termine originario “natura perentoria in quanto previsto a pena di inefficacia del pignoramento” e ciò in virtù di una erronea applicazione dell'art. 152, comma II, c.p.c. nonché del medesimo art. 567, comma III, c.p.c., che non commina tale rimedio;
- che, invero, l'art. 567 c.p.c. non prevede alcun termine perentorio, ma commina la inefficacia del pignoramento solo nel caso di assoluta mancanza di deposito ab origine, o nel termine prorogato per giusti motivi, ovvero nel caso in cui non sia stata fatta integrazione su invito del G.E. nel “nuovo” termine all'uopo concesso;
- che il G.E. aveva ritenuto prevalente il dato formale, ancorato ad una
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile non corretta valutazione di perentorietà del termine di cui al II comma dell'art. 567 c.p.c. e ad una erronea interpretazione del dato
(eppure evidente) di cui al III comma del medesimo art. 567 c.p.c.;
- che la decisione assunta era, peraltro, in contrasto con la decisione del
17.10.2023, n. 28846, emessa dalla 3^ Sezione Civile della Corte di
Cassazione, con la quale, in accoglimento del ricorso, era stata definitivamente rigettata la ivi posta domanda di “estinzione del processo in conseguenza del tardivo deposito da parte dei creditori procedenti della documentazione ipotecaria e catastale di cui all'articolo 567 c.p.c.”;
- che il G.E., rilevata l'incompletezza della documentazione depositata dal creditore procedente, avrebbe dovuto concedere il “nuovo” termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. per sanare l'irregolarità;
- che, comunque, essendo stata sanata la predetta irregolarità mediante il deposito della documentazione mancante, la procedura esecutiva avrebbe dovuto proseguire e non già essere dichiarata estinta.
, alla luce delle superiori premesse, ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “
1. Sia ritenuto che questa parte abbia tempestivamente depositato la documentazione prescritta dall'art. 567, comma
2, c.p.c.; 2. Sia ritenuto che, ai fini della decorrenza del ventennio di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c., fosse necessario disporre l'integrazione che coprisse il giorno 11.12.2024, allorquando è stato trascritto il pignoramento, con concessione del relativo nuovo termine, imposto dall'art. 567, comma 3, c.p.c.; 3. Sia nondimeno ritenuto che, nelle more, il deposito tempestivo incompleto sia stato completato, di talché, già dalla data del
30.12.2024, gli adempimenti occorrenti alla pronuncia sull'istanza di vendita siano definiti;
4. Sia, pertanto, ritenuto che la procedura esecutiva a quo, iscritta al n. 98/2024
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile R.G.Es.Imm., non possa essere dichiarata estinta;
5. Per l'effetto, sia revocata l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare reclamata, e sia disposta la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare a quo;
6. Siano adottati tutti gli occorrenti provvedimenti di giustizia”, oltre la condanna al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
All'udienza cartolare del 15 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano ritualmente le note scritte ed insistevano nelle rispettive posizioni processuali ed il Tribunale riservava la decisione.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata la contumacia di CP_1
che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Il reclamo è fondato.
È documentato e comunque riconosciuto in atti dalla reclamante che, nell'ambito della procedura esecutiva n. 98/2024 R.G.Es., entro il termine previsto dall'art. 497 c.p.c., è stata depositata una certificazione notarile non idonea a coprire interamente il ventennio sino alla trascrizione del pignoramento.
Ed infatti, la citata relazione notarile copriva il ventennio sino al 10 dicembre
2024 e non già sino all'11 dicembre 2024, data della trascrizione del pignoramento.
A fronte di siffatta incompletezza documentale, il Giudice dell'Esecuzione ha escluso la possibilità di concedere d'ufficio un ulteriore termine per integrare la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., ritenendo che il termine previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c. possa essere concesso solo per la produzione di documenti ulteriori e diversi da quelli contemplati
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sezione civile espressamente dal secondo comma.
Secondo il Giudice dell'Esecuzione, tale conclusione troverebbe conferma nella ratio legis di garantire la speditezza della procedura esecutiva;
inoltre nemmeno sarebbe possibile invocare l'art. 153, comma 2, c.p.c. in quanto nella fattispecie verrebbe in rilievo un termine perentorio, in relazione al quale la parte interessata deve dimostrare la non imputabilità della decadenza collegata alla sua violazione.
Ed ancora il Giudice dell'Esecuzione sostiene che l'art. 567, comma 3, c.p.c. consente al creditore di chiedere la proroga del termine di cui al secondo comma solo “per giusti motivi”.
Il Giudice dell'Esecuzione ha quindi evidenziato che l'incompletezza della documentazione era stata prospettata già con il provvedimento del 13 dicembre 2024, quando ancora il termine per il deposito della certificazione notarile non era ancora spirato, consentendo così al creditore di integrare la documentazione nel termine residuo o di chiedere la proroga del termine ai sensi del terzo comma.
Non avendo il creditore depositato la certificazione notarile nel termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. e non avendo chiesto la proroga del termine ai sensi del terzo comma, il Giudice ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione della procedura immobiliare n. 98/2024 R.E.
Così riassunti i termini della questione, la controversia riguarda la sussistenza o meno di un potere-dovere del giudice dell'esecuzione di assegnare al creditore il termine previsto dall'art. 567, comma 3, c.p.c. nel caso in cui nel termine previsto dal secondo comma della medesima disposizione sia stata depositata una relazione ipocatastale o una certificazione notarile incompleta.
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sezione civile Va innanzitutto osservato che l'art. 567, comma 2, c.p.c. prevede che “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Il comma 3 stabilisce poi che “il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata”.
Il Giudice dell'Esecuzione ritiene che i due commi richiamati consentano al giudice di concedere un ulteriore termine di quarantacinque giorni (comma 3)
“solo per la produzione di documenti ulteriori e diversi da quelli contemplati espressamente dal secondo comma” e richiama in via esemplificativa il caso di pignoramento di un bene che si scopra essere in comunione legale, o di un bene per cui non risultano trascrizioni nell'ultimo ventennio per essere stato acquistato dal debitore in epoca più remota.
Si tratta di considerazioni che il Collegio non condivide.
In primo luogo va osservato che il tenore letterale dell'art. 567, comma 3,
c.p.c- - ed in particolare l'utilizzo della locuzione “è assegnato” – non lascia margine di discrezionalità, imponendo piuttosto al giudice dell'esecuzione di assegnare il termine di quarantacinque giorni quando ritiene che la documentazione depositata debba essere completata.
Chiarito ciò, ritiene il Collegio che la lettera della legge non ammetta una
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sezione civile interpretazione che escluda la concessione del termine nel caso in cui la documentazione incompleta sia quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Ed invero già il tenore letterale del terzo comma esprime una formula estremamente ampia che ricomprende qualunque documento depositato dal creditore (“la documentazione da questi depositata”).
Del resto la questione della opportunità dell'assegnazione del termine ex art. 567, comma 3, c.p.c. allorquando – come nel caso di specie – venga depositata una certificazione notarile che non copra l'intero ventennio ha formato oggetto di disamina da parte della Corte d'Appello di Messina.
In particolare, nella motivazione della sentenza n. 1029 del 21 novembre 2024 la Corte d'Appello di Messina (cfr. pag. 12) ha espressamente statuito che “In merito poi alla possibilità per il Giudice di concedere una proroga, è bene precisare che il processo esecutivo è caratterizzato da decadenze e preclusioni per cui il creditore deve adempiere al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 557 e 567 C.P.C. nei termini previsti e solo in casi tassativi queste possono essere concesse. Così nei casi in cui: 1) la certificazione non “copra” l'intero ventennio;
2) nell'ambito del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento si registri un trasferimento mortis causa per cui sia mancata la trascrizione;
3) il bene pignorato sia in comunione legale tra i coniugi, onde si rendano necessari, data la qualificazione di tale comunione come “comunione senza quote”, degli accertamenti ipotecari anche nei confronti del coniuge non esecutato;
ossia, in cui le carenze documentali riguardino la ricostruzione della legittima provenienza del bene”.
Tale orientamento, del resto, si appalesa conforme alla decisione assunta dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 28846 del 2023 con la quale è stato chiarito che in caso di deposito tempestivo di documentazione incompleta,
l'incompletezza potrà e dovrà essere rilevata anche di ufficio e anche dopo
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sezione civile l'eventuale erronea emissione di un'ordinanza di vendita non impugnata, ma, in tal caso, il giudice dell'esecuzione dovrà assegnare al creditore un termine perentorio per l'integrazione della documentazione: solo in caso di violazione di tale ulteriore termine dovrà dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
In tale arresto, riguardante proprio il tardivo deposito della documentazione ipotecaria e catastale di cui all'art. 567 c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel momento in cui il giudice dell'esecuzione rilevi l'eventuale incompletezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., egli non deve affatto dichiarare l'estinzione del processo esecutivo, ma, al contrario, assegnare un termine perentorio per la sua integrazione (solo allo spirare del quale, in mancanza della predetta integrazione, si verificherà l'estinzione) […] Non potrà, quindi, né essere eventualmente dichiarata direttamente l'estinzione del processo per la violazione del termine di cui all'art. 567 c.p.c., né darsi corso alla vendita in conseguenza del mancato tempestio rilievo di tale violazione: il giudice dell'esecuzione dovrà, invece, assegnare un termine perentorio per l'integrazione e, laddove esso non sia rispettato, l'estinzione dovrà senz'altro essere dichiarata, nonostante il rilievo del vizio non sia stato tempestivo” (così Cass. 17 ottobre 2023, n. 28846).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che solo nel caso in cui il creditore ometta del tutto di depositare la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. non è ammessa la concessione di un ulteriore termine per l'integrazione della documentazione, trattandosi di un vizio che non può essere sanato.
Nel caso in esame il creditore ha depositato in data 12 dicembre 2024, e dunque tempestivamente, una certificazione notarile incompleta in quanto non idonea a coprire per un solo giorno il ventennio fino alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
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sezione civile Successivamente il Giudice dell'esecuzione ha segnalato al creditore l'incompletezza della certificazione notarile e l'imminente scadenza del termine previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c. per il deposito della stessa, ma poi, una volta accertato che il creditore aveva depositato una nuova certificazione notarile (questa volta idonea a coprire l'intero ventennio) quando il termine previso dal secondo comma era ormai scaduto, non ha concesso il termine previsto dal comma 3 ed ha dichiarato con ordinanza dell'8 gennaio 2025 l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe piuttosto dovuto assegnare un ulteriore termine non superiore a quarantacinque giorni per consentire al creditore di integrare la documentazione prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Tale conclusione, oltre ad avere il conforto della giurisprudenza della Corte
d'Appello di Messina e della Corte di Cassazione, si giustifica anche alla luce del dato normativo.
Ad avviso del Collegio non può condividersi l'assunto del primo giudice in ordine alla perentorietà del termine previsto dall'art. 567, comma 2, c.p.c.
Ed invero l'inefficacia del pignoramento non è ricollegata al mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale nel termine previsto dal comma 2 dell'art. 567 c.p.c., ma piuttosto alla mancata richiesta di proroga, al rigetto della relativa richiesta o al mancato rispetto del termine assegnato dal giudice ai sensi del comma 3.
Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 567 c.p.c. prevede, infatti, che “se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel
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sezione civile termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione”.
La disposizione assimila le conseguenze dell'omessa richiesta di proroga o della mancata concessione della proroga (certamente riguardanti la documentazione ipotecaria e catastale) e della omessa integrazione nel termine assegnato, così avvalorando una soluzione interpretativa che riconnette, anche per quanto concerne la documentazione prevista dal comma 2, l'inefficacia del pignoramento al mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'integrazione della documentazione incompleta.
In secondo luogo va osservato che una soluzione siffatta si armonizza con la regola generale prevista dall'art. 153 c.p.c., dal momento che – in caso di omesso deposito tout court della documentazione ipotecaria e catastale – il creditore dovrà certamente dimostrare la non imputabilità della decadenza
(decadenza che, in caso di totale omissione della documentazione, viene riconosciuta anche dalla Suprema Corte nel precedente sopra citato).
Nella diversa ipotesi in cui il creditore abbia invece depositato una documentazione ipotecaria e catastale incompleta, la legge attenua l'onere gravante sul creditore, il quale potrà chiedere la proroga dimostrando la sussistenza di giusti motivi.
Del resto in tale ipotesi viene in rilievo non un'inerzia del creditore, ma una carente allegazione che, se per un verso non consente di procedere alla vendita dell'immobile, per altro verso impone la concessione di un termine per consentire alla procedura esecutiva di giungere al suo naturale epilogo.
Ritiene il Collegio che un'interpretazione siffatta garantisce un equo
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sezione civile contemperamento tra la finalità acceleratoria che governa il processo di esecuzione (secondo quanto condivisibilmente affermato dal giudice dell'esecuzione) e l'esigenza di garantire la parimenti rilevante soddisfazione del diritto del creditore.
Ed invero la concessione di un ulteriore termine non superiore a quarantacinque giorni non pregiudica eccessivamente, in ragione del ristretto arco temporale, la finalità di garantire una rapida definizione della procedura esecutiva e, al contempo, consente di rimediare già nella fase iniziale della procedura a quelle lacune della documentazione che potrebbero pregiudicare la vendita forzata del bene.
Peraltro le finalità acceleratorie – che, secondo il Giudice dell'esecuzione, starebbero a presidio della natura perentoria del termine di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. – mal si conciliano con la tesi che ammette la possibilità per il
Giudice di concedere il termine di cui al comma 3 solo per integrare documenti diversi da quelli richiamati dal comma 2 (ad esempio “come nel caso di pignoramento di un bene che si scopra essere in comunione legale, o di un bene per cui non risultano trascrizioni nell'ultimo ventennio per essere stato acquistato dal debitore in epoca più remota, etc.”: cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2025).
È innegabile che anche in tali casi la concessione di un termine ulteriore è idoneo ad incidere sulla speditezza della procedura esecutiva, ma ciò nondimeno il giudice di prime cure ritiene che per tali fattispecie non vi sarebbero ragioni ostative alla concessione di un ulteriore termine per integrare la documentazione.
Va infine evidenziato che - come peraltro già affermato dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 796/2023 emessa in sede di
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sezione civile reclamo ex art. 630 c.p.c. nell'ambito di una fattispecie in cui il creditore aveva prodotto una documentazione ipotecaria e catastale afferente unicamente alla quota del diritto pignorato e non all'intero compendio pignorato - la Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla nuova formulazione dell'art. 567, comma 3, c.p.c., ha affermato che: “La norma, infatti, distingue
l'ipotesi di proroga concedibile per giusti motivi, dalla concessione di un termine per
l'integrazione documentale che non è subordinata a tale presupposto (…) b) la fissazione di un termine per integrare la documentazione ipocatastale secondo il "novellato" art. 567 cod. proc. civ. non è subordinato al preventivo vaglio dei giusti motivi da parte del G.E. (la norma prevede, infatti, che un termine è inoltre assegnato al creditore quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata); c) la concessione (non già di una proroga), bensì di un nuovo termine per l'integrazione della documentazione ipocatastale postula all'evidenza che si sia già "consumato" il termine per il deposito della documentazione ” (v. Cassazione civile sez. VI - 08/05/2014, n. 10009).
Attraverso il medesimo pronunciamento, peraltro, la Suprema Corte ha altresì specificato i caratteri del disposto di cui al comma 3 dell'art. 567 c.p.c. rispetto
Giudice dell'Esecuzione, precisando che il ricorrere delle relative condizioni – in specie la verifica d'ufficio dell'incompletezza della documentazione depositata – impone “l'esercizio del potere-dovere del G.E. previsto dal novellato art.
567 cod. proc. civ. di concedere termine per integrazione della documentazione” (così
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 796/2023).
Emerge dunque con chiarezza che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il giudice ha il dovere di concedere un nuovo termine anche nel caso in cui l'incompletezza riguardi la documentazione ipotecaria e catastale.
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sezione civile Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 (esclusa fase istruttoria), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 83/2025, così provvede: accoglie il reclamo proposto e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata;
condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del giudizio, liquidate in € 186,80 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Barcellona P.G., nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
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sezione civile