Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 531
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Sentenza 11 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dal dott. Antonino Orifici, con la dott.ssa Viviana Scaramuzza come giudice estensore. La controversia riguarda un reclamo avverso un'ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva, in cui la parte reclamante sosteneva di aver depositato tempestivamente la documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., contestando l'interpretazione del giudice dell'esecuzione riguardo alla perentorietà del termine per il deposito della documentazione. La parte reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione e la prosecuzione della procedura esecutiva, sostenendo che l'incompletezza della documentazione fosse sanabile.

Il Tribunale ha accolto il reclamo, argomentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto concedere un termine per integrare la documentazione incompleta, in conformità con l'art. 567, comma 3, c.p.c. Il Collegio ha evidenziato che l'inefficacia del pignoramento non si verifica automaticamente per il tardivo deposito di documentazione incompleta, ma solo in caso di omessa integrazione dopo la concessione di un termine. La decisione si fonda su un'interpretazione letterale e sistematica della norma, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che riconosce il dovere del giudice di garantire il diritto del creditore a una corretta procedura esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 531
    Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
    Numero : 531
    Data del deposito : 11 giugno 2025

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