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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2111.
(Servizio militare).
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
(Servizio militare).
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Commentari • 15
- 1. Cassazione civile n. 5050/2007https://www.brocardi.it/ · 249.52815
(massima n. 1) In tema di adempimento di obblighi di leva, ai sensi dell'art. 52 Cost., il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino e l'art 2111 cod. civ. esclude la risoluzione del rapporto di lavoro per il detto servizio, durante il quale, ex art. 1, primo comma, d.lgs. C.p.S. n. 303 del 1946, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Da tali norme risulta che è illegittimo il licenziamento intimato per quel motivo, ma non risulta che prima dell'inizio del servizio ciascuna delle parti non possa decidere la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore. (Rigetta, Trib. Napoli, 22 Gennaio 2003).
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Giurisprudenza • 117
- 1. Trib. Taranto, sentenza 21/02/2024, n. 377Provvedimento: […] Fanelli), osserva come l'attribuzione del punteggio operata dal CP_1 sia del tutto compatibile con le disposizioni degli artt. 2111 codice civile e 52 comma 2 della Costituzione italiana. L'orientamento del CP_1 è peraltro supportato daLeggi di più...
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